§ 27.2.34 – D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.
Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:28/12/1998
Numero:496


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Disposizioni in materia di organismi consultivi.
Art. 3.  Disposizioni in materia di poteri di spesa.
Art. 4.  Disposizioni in materia di pagamenti e prezzi.
Art. 5.  Disposizioni in materia di contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e di sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati fuori dal territorio nazionale.
Art. 6.  Disposizioni in materia di capitolati d'oneri.
Art. 7.  Abrogazioni e soppressione di organismi.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 27.2.34 – D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496. [1]

Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(G.U. 22 gennaio 1999, n. 17).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria; per l'accelerazione dei procedimenti e per la semplificazione dell'attività consultiva trovano applicazione le norme del presente decreto.

 

          Art. 2. Disposizioni in materia di organismi consultivi.

     1. E' istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.

     2. Il comitato è composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.

     3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti.

     4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa.

     5. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici.

     6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

 

          Art. 3. Disposizioni in materia di poteri di spesa.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati i comandanti degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonché gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

 

          Art. 4. Disposizioni in materia di pagamenti e prezzi.

     1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma ed apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, ovvero importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90% dell'importo contrattuale.

     2. Ai contratti di fornitura di beni relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, aventi termini di consegna superiori ai due anni ed importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. I termini entro i quali devono essere effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.

 

          Art. 5. Disposizioni in materia di contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e di sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati fuori dal territorio nazionale.

     1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell'esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessità urgenti ed imprevedibili.

     2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.

     3. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi occorrenti per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali, è autorizzato il ricorso, in caso di necessità ed urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.

     3 bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali [2].

 

          Art. 6. Disposizioni in materia di capitolati d'oneri.

     1. I capitolati d'oneri generali e particolari per i servizi e le forniture militari sono approvati dal Ministro della difesa, con proprio decreto, e comunicati al Parlamento affinché siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 7. Abrogazioni e soppressione di organismi.

     1. I comitati di cui alle leggi 22 dicembre 1973, n. 825, 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono soppressi, restando salvi i pareri resi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. E' abrogato l'articolo 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

     3. Nell'articolo 6, comma 1, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, sono soppresse le parole: "e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa".

     4. E' abrogato l'articolo 11, lettera f), della legge 9 gennaio 1951, n. 167.

     5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è soppressa la commissione centrale dei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze armate dello Stato, istituita con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 118, e successive modifiche.

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. Fino all'adozione dei nuovi capitolati generali d'oneri, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo è deferito a commissioni appositamente nominate dal direttore generale.

     2. La commissione di cui all'articolo 7, comma 5, continua ad operare fino alla definizione di tutti i ricorsi presentati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre sei mesi da quest'ultima data.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma aggiunto dall'art. 63 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.