§ 55.1.51- Legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:24/12/1985
Numero:808


Sommario
Art. 1.  Finalità e beneficiari degli interventi.
Art. 2.  Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.
Art. 3.  Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Art. 4.  Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici.
Art. 5.  Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Art. 6.  Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale.
Art. 7.  Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero.
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.  Norme finanziarie.
Art. 10.  Copertura dell'onere.


§ 55.1.51- Legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

(G.U. 8 gennaio 1986, n. 5)

 

     Art. 1. Finalità e beneficiari degli interventi.

     Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

     Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:

     1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;

     2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

     3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;

     4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;

     5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

     Posso accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

 

          Art. 2. Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

     Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a Consiglio di amministrazione di aziende del settore [1].

     Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

     I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

     Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal Comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

     La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascuno anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

     La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 3. Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

     Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

     a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

     b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

     c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

     Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza.

 

          Art. 4. Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

     Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

     Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

     L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

     Le imprese interessate per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

     1) il programma delle attività da svolgere;

     2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;

     3) i risultati commerciali ed economici previsti;

     4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;

     5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

     Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

     Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

     L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce:

     a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

     b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

     c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.

 

          Art. 5. Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

     Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge.

 

          Art. 6. Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale.

     La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell'art. 1 della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero.

     La garanzia assicurativa, ancorché concessa all'impresa o ente di diritto estero, è rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.

 

          Art. 7. Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero.

     I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalità straniere.

 

          Art. 8. Norme transitorie.

     In deroga al settimo comma del precedente art. 4, i benefici di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera a), possono essere concessi in relazione ad attività intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che:

     a) tali attività siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;

     b) la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera b) del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici già ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente art. 4.

     Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente art. 4 vengono altresì stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 9. Norme finanziarie.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera a), è autorizzata, per il quinquennio 1985-89, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.

     Sono altresì autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e lire 20 miliardi per il 1988, nonché il limite d'impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del precedente art. 3.

 

          Art. 10. Copertura dell'onere.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di rilancio del settore aeronautico".

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 243, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.