Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 02/12/2005 |
Numero: | 248 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le [...] |
§ 95.1.293 - L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(G.U. 2 dicembre 2005, n. 281 - S.O. n. 195)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso»;
al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1« sono inserite le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali»;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«ART. 1-bis. - (Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA). - 1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i princípi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della
c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei princípi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresí interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al
h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 del
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria« sono inserite le seguenti: «da 100 euro« e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
4-ter. All'articolo 1 del
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.».
4-quater. All'articolo 1 della
«6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della società»;
al comma 7, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;
al comma 9, le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma»;
dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al
al comma 14:
nella lettera a), le parole: «e ai progettisti dell'opera",» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai progettisti dell'opera;"» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» dalle seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono inserite le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro"»;
dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del
nella lettera d), le parole: «primo comma» e: «comma 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «comma 1» e: «quinto comma»;
dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del
14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della
14-septies. All'articolo 3, comma 11, della
Nel titolo I, dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«ART. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 2-ter. - (Prodotti con false o fallaci indicazioni). - 1. All'articolo 4, comma 49, della
Alla rubrica del titolo II sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di giustizia tributaria».
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «150 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS»;
al comma 4:
nell'alinea, dopo la parola: «avvalendosi», sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
nella lettera b), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso»;
al comma 5, le parole: «previste» e: «sentito» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «previsti» e: «sentiti»;
al comma 7, nel primo periodo, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo,»;
al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.»;
al comma 12, la parola: «acquistate» è sostituita dalla seguente: «partecipate»;
al comma 15, il secondo periodo è soppresso;
al comma 16, nel primo periodo, la parola: «acquistate» è sostituita dalla seguente: «partecipate» e il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;
al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1° ottobre 2006», è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 19, è inserito il seguente:
«19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito»;
al comma 22, nell'alinea, la parola: «acquistate» è sostituita dalla seguente: «partecipate»;
al comma 24:
nell'alinea, le parole: «società concessionarie» sono sostituite dalle seguenti: «aziende concessionarie»;
nella lettera a), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
al comma 25, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
dopo il comma 25, è inserito il seguente:
«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;
al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1 del
al comma 29, dopo le parole: «capo II» sono inserite le seguenti: «del titolo III della parte I»;
dopo il comma 29, è inserito il seguente:
«29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.»;
al comma 36:
dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"»;
nella lettera d), numero 2), dopo la parola: «4-quater», il seguente segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 40:
alla lettera a), le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» dalla seguente: «svolgono»;
alla lettera b), le parole: «, l'ordine di pagare» sono soppresse;
dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: "tre milioni di lire« sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro";
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione";
2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione"»;
dopo il comma 41, è inserito il seguente:
«41-bis. All'articolo 7, comma 3, della
il comma 42 è sostituito dal seguente:
«42. All'articolo 39, primo comma, del
dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:
«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della
42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli».
Nel titolo II, dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«ART. 3-bis. - (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - 1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
2. L'articolo 11 del
"ART. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali".
3. All'articolo 7, comma 1, del
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".
4. All'articolo 44, comma 1, del
5. All'articolo 7 del
6. All'articolo 22, comma 1, del
7. All'articolo 53, comma 2, del
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.
10. All'articolo 2 della
"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del
Art. 3-ter. - (Differimento di termine). - 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del
Alla rubrica del titolo III sono aggiunte le seguenti parole: «, interventi per l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione e disposizioni concernenti l'ANAS Spa».
All'articolo 5:
al comma 1:
nella lettera a), le parole: «l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;
nella lettera b), le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»;
nella lettera c), la parola: «sono» è sostituita dalla seguente: «siano»;
nella lettera d), le parole: «previsti alle» sono sostituite dalle seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«ART. 5-bis. - (Ammortamento dell'avviamento). - 1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.
Art. 5-ter. - (Durata del contratto di leasing immobiliare). - 1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-quater. - (Modifica all'articolo 65 della
"2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 5-quinquies. - (Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati). - 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.
Art. 5-sexies. - (Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione). - 1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del
"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del
2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«ART. 6-bis. - (Tassa sui contratti di borsa). - 1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6-ter. - (Disposizioni concernenti l'ANAS Spa). - 1. All'articolo 7 del
a) il comma 1-bis è abrogato;
b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del« sono sostituite dalla seguente: «al« e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS Spa ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
All'articolo 7:
nella rubrica, le parole: «Spese di manutenzione degli» sono soppresse;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della
al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b),»;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
Nel titolo III, dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«ART. 7-bis. - (Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali). - 1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.
Art. 7-ter. - (Privatizzazione di enti e aziende delle regioni). - 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al
"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni".
Art. 7-quater. - (Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione). - 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del
Art. 7-quinquies. - (Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento). - 1. All'articolo 1, comma 4, del
"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del
2. All'articolo 78 del
Art. 7-sexies. - (Asseverazione degli studi di settore). - 1. Nell'articolo 10 della
"3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresí, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte le seguenti parole: «. Ulteriori interventi».
All'articolo 8:
al comma 1:
nel primo periodo, la parola: «aziende» è sostituita dalla seguente: «imprese» e, dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», è inserita la seguente: «(TFR)»;
nel terzo periodo, le parole: «copre l'intero ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «copre fino all'intero ammontare»;
nel quarto periodo, dopo le parole: «attività produttive» sono aggiunte le seguenti: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della
nel quinto periodo, le parole: «anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«ART. 8-bis. - (Incremento dei livelli occupazionali). - 1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 9:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,», sono inserite le seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,»;
al comma 2, nel primo periodo, le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».
All'articolo 10:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti»;
al comma 6, nel terzo periodo, la parola: «liteconsorte» è sostituita dalla seguente: «litisconsorte»;
al comma 7, la parola: «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «comunitari».
Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:
«ART. 10-bis. - (Efficienza delle amministrazioni pubbliche). - 1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del
4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto da cinque esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.
9. All'articolo 5 del
«8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del
Art. 10-ter. - (Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia Spa trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della "Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati", predisposta ai sensi della
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della
2. Sono altresí trasferiti ad ISA Spa:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata
3. Resta a carico di ISA Spa l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
5. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA Spa iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del
8. Gli interventi di cui alla
9. All'articolo 4, comma 42, della
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della
11. All'articolo 2 della
a) il comma 132 è sostituito dal seguente:
"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i princípi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite";
b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:
"132-bis. ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «160 milioni di euro», è inserita la seguente: «annui» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
il comma 2 è soppresso.
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«ART. 11-bis. - (Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale). - 1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11-ter. - (Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali). - 1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.
Art. 11-quater. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate). - 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili cosí come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 11-quinquies. - (Dismissione di immobili). - 1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. All'articolo 27, comma 13-ter, del
6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al
Art. 11-sexies. - (Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo). - 1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, lettera b), le parole: "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
b) al comma 3, le parole da: "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula: 'T=CTT * p * a, nella quale 'T' è l'ammontare della tassa, 'CTT' è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della
c) al comma 4, le parole da: "costo complessivo previsto" a: "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento";
e) al comma 6, le parole: "dall'articolo 7 della
f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
g) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo";
h) al comma 9, le parole da: "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda".
2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Art. 11-septies. - (Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa). - 1. All'articolo 2, comma 11, della
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Art. 11-octies. - (Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001). - 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
Art. 11-nonies. - (Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali). - 1. Alla
a) il comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate";
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. È soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della
Art. 11-decies. - (Competitività del sistema aeroportuale). - 1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11-undecies. - (Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali). - 1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) Spa sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.
Art. 11-duodecies. - (Sicurezza aeroportuale). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del
Art. 11-terdecies. - (Royalties sui carburanti). - 1. In applicazione della normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla
Art. 11-quaterdecies. - (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della
4. Al comma 2 dell'articolo 2 del
a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003« sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005";
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005« sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla
6. Al comma 1 dell'articolo 70 del
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della
8. Il comma 12 dell'articolo 9 della
"12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del
10. Il contributo di cui alla
11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della
15. Al comma 4 dell'articolo 1 della
"p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005".
16. Ai fini dell'applicazione del
17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.
18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della
21. All'articolo 1 del
Art. 11-quinquiesdecies. - (Contrasto alla diffusione del gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della
b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato
c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al
a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;
e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al
7. All'articolo 19 del
a) al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'articolo 8 del
11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della
b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al
c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al
12. All'articolo 4, comma 1, del
"b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa".
13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
Art. 11-sexiesdecies. - (Applicazione degli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006».
All'articolo 12:
al comma 1:
nell'alinea, dopo le parole: «dall'attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli da 3 a 11» e la parola: «190» è sostituita dalla seguente: «76,5»;
alla lettera a), le parole: «190 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «76,5 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
1-quater. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
1-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».
Sono aggiunti, in fine, i seguenti elenchi:
(Vedi il testo vigente del