Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 04/06/1997 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali. |
Art. 2. Ministero per le politiche agricole. |
Art. 3. Agenzie ed enti strumentali. |
Art. 4. Trasferimento di risorse alle regioni. |
Art. 5. Successione nei rapporti. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 41.1.227 - D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
(G.U. 5 giugno 1997, n. 129).
Art. 1. Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali.
1. La
2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
Art. 2. Ministero per le politiche agricole.
1. E' istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della
3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.
4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
Art. 3. Agenzie ed enti strumentali.
1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della
Art. 4. Trasferimento di risorse alle regioni.
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della
2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della
Art. 5. Successione nei rapporti.
1. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della