Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/12/2009 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini tributari, nonchè in materia economico-finanziaria |
Art. 2. Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale |
Art. 3. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno |
Art. 4. Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia |
Art. 5. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti |
Art. 6. Proroga di termini in materia sanitaria |
Art. 7. Proroga di termini in materia di istruzione |
Art. 8. Proroga di termini in materia ambientale |
Art. 9. Proroga di termini in materia di sviluppo economico |
Art. 10. Istituti di cultura all'estero |
Art. 10 bis. Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi" |
Art. 10 ter. Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 |
Art. 10 quater. Gestione dei libri genealogici |
Art. 10 quinquies. Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL |
Art. 10 sexies. Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 80.3.52 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 30 dicembre 2009, n. 302)
Art. 1. Proroga di termini tributari, nonchè in materia economico-finanziaria
1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1 marzo 2010 al 30 aprile 2010.
2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione [2].
3. All'articolo 12 del
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011 [3].
4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 luglio 2009»;
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009» [4].
5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della
5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
6. All'articolo 42, comma 2, del
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
7-bis. All'articolo 1, comma 204, della
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [10].
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del
12. All'articolo 3, comma 12, del
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del
14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012 [13].
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo [15].
15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3, «Oneri comuni di parte corrente», capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077 [16].
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della
17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla
19. All'articolo 3, comma 112, della
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del
a) al primo periodo, le parole da: «, ai sensi dell'articolo 43» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» è soppressa [21].
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
23-bis. All'articolo 2, comma 222, della
a) al secondo periodo, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo»;
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011,»;
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla
articolo 1, comma 963, della
23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente [24].
23-quinquies. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le parole: «Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti: «Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri» [25].
23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della
23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del
23-decies. All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009 [34].
23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della
23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del
23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti» [37].
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonchè del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al
d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della
e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della
f) l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del
23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
23-vicies. Alla
Art. 2. Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente [42].
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali [46].
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 » [47].
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
7-bis. All'articolo 74 del
a) al comma 1, alinea, le parole: « ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonchè degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della
8. All'articolo 5, comma 1, del
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 [50].
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della
Art. 3. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del
1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. (Omissis) [59].
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque fino al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
Art. 4. Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. [All'articolo 35, comma 1, del
1-bis. [All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,»] [63].
2. All'articolo 4, comma 9, del
3. [Al
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011»] [64].
4. [Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del
5. [L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
6. [Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni] [67].
7. [Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del
2. All'articolo 2, comma 2, del
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del
7-bis. All'articolo 1, comma 1, del
7-ter. All'articolo 9 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014» [72].
7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile [76].
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della
7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [82].
Art. 6. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della
3. All'articolo 24, comma 1, del
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 [85].
9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla
Art. 7. Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della
4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2010" [96].
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del
Art. 8. Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del
3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del
4. All'articolo 7, comma 2, del
4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2011" [100].
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010 [101].
Art. 9. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della
2. All'articolo 20, comma 4, del
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al
4. All'articolo 1, comma 340, della
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate" [104].
Art. 10. Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1º gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del
Art. 10 bis. Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi" [106]
1. L'articolo 26, comma 1, del
2. All'articolo 26, comma 1, del
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".
3. All'articolo 2, comma 635, della
4. All'articolo 14, comma 23, della
Art. 10 ter. Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 10 quater. Gestione dei libri genealogici [109]
1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 10 quinquies. Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL [110]
1. E' prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al
Art. 10 sexies. Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria [111]
1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in attuazione dell'articolo 44 del
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della
b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della
c) all'articolo 10, comma 1, del
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dagli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla
3. All'articolo 2, comma 61, della
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini tributari, nonchè in materia economico-finanziaria
1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della
6. All'articolo 42, comma 2, del
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
12. All'articolo 3, comma 12, del
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla
19. All'articolo 3, comma 112, della
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 2. Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
8. All'articolo 5, comma 1, del
Art. 3. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. All'articolo 3, comma 1 del
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
Art. 4. Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All'articolo 35, comma 1,
2. All'articolo 4, comma 9, del
3. Al
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del
2. All'articolo 2, comma 2, del
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 6. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della
3. All'articolo 24 del
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
Art. 7. Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del
Art. 8. Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del
4. All'articolo 7, comma 2, del
Art. 9. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della
2. All'articolo 20, comma 4, del
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater è abrogato.
Art. 10. Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 34 duodecies del
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[30] Comma inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma inserito dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma inserito dalla L. di conversione.
[38] Il termine di cui alla presente lettera, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[39] Comma inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma inserito dalla L. di conversione.
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 41, della
[46] Comma inserito dall'art. 1, comma 110, della
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dall'art. 15 del
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[63] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[64] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[65] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[66] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[67] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[68] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 11 del
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[90] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[91] Comma inserito dalla L. di conversione.
[92] Comma inserito dalla L. di conversione.
[93] Comma inserito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato per l'anno 2012 dall'art. 14 bis del
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Comma inserito dalla L. di conversione.
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[107] Comma così modificato dall'art. 7 del
[108] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[109] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[110] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[111] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[112] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 55, della
[113] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 55, della