§ 80.9.378 - D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/10/1998
Numero:368


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali
Art. 2.  Attribuzioni del Ministero
Art. 3.  Il Ministro
Art. 4.  (Organi consultivi).
Art. 5.  Il segretario generale
Art. 6.  Organizzazione del Ministero
Art. 7.  (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici).
Art. 8.  Soprintendenze e gestioni autonome
Art. 9.  Scuole di formazione e studio
Art. 10.  Accordi e forme associative
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 12.  Abrogazioni


§ 80.9.378 - D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 26 ottobre 1998, n. 250)

 

     Art. 1. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

     1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

     2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

          Art. 2. Attribuzioni del Ministero

     1. Al Ministero sono devolute:

     a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

     b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

     a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

     b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;

     c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

     d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;

     e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;

     f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;

     g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

     3. Sono trasferiti al Ministero:

     a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

     b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).

 

          Art. 3. Il Ministro

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti [1].

     2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal Segretario generale del Ministero [2].

     3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

     4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

 

          Art. 4. (Organi consultivi). [3]

     1. Sono organi consultivi del Ministero:

     a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

     b) i Comitati tecnico-scientifici;

     c) i Comitati regionali di coordinamento;

     d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.

     2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

 

          Art. 5. Il segretario generale [4]

[     1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

     2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

     3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.]

 

          Art. 6. Organizzazione del Ministero [5]

     1. L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

     2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonchè agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.

     3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza [6].

 

          Art. 7. (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). [7]

     [1. In ogni regione a statuto ordinario, nonchè nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

     2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione [8].

     3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il Segretario generale del Ministero [9].

     4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

     6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.]

 

          Art. 8. Soprintendenze e gestioni autonome [10]

     [1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni [11].

     2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.]

 

          Art. 9. Scuole di formazione e studio

     1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

     2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

     3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

     4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

 

          Art. 10. Accordi e forme associative [12]

     [1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 può:

     a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

     b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; [13]

     b bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti “minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore [14] .

     2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

     3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.]

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

     1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

     3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.

     4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 12. Abrogazioni

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

     2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 giugno 2013, n. 71.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, con la decorrenza ivi stabilita.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[7] Articolo modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 e abrogato dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, con la decorrenza ivi prevista. Il presente articolo ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[10] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, con la decorrenza ivi prevista. Il presente articolo ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

[11] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

[13]  Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.

[14]  Lettera inserita dall'art. 33 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, già modificata dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il presente comma è stato modificato dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.