Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 20/10/1998 |
Numero: | 368 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali |
Art. 2. Attribuzioni del Ministero |
Art. 3. Il Ministro |
Art. 4. (Organi consultivi). |
Art. 5. Il segretario generale |
Art. 6. Organizzazione del Ministero |
Art. 7. (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). |
Art. 8. Soprintendenze e gestioni autonome |
Art. 9. Scuole di formazione e studio |
Art. 10. Accordi e forme associative |
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 12. Abrogazioni |
§ 80.9.378 - D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 26 ottobre 1998, n. 250)
Art. 1. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali
1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del
Art. 2. Attribuzioni del Ministero
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Art. 3. Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti [1].
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.
Art. 4. (Organi consultivi). [3]
1. Sono organi consultivi del Ministero:
a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
b) i Comitati tecnico-scientifici;
c) i Comitati regionali di coordinamento;
d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
Art. 5. Il segretario generale [4]
[ 1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
Art. 6. Organizzazione del Ministero [5]
1. L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del
2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del
3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Art. 7. (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). [7]
[1. In ogni regione a statuto ordinario, nonchè nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione [8].
3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.]
Art. 8. Soprintendenze e gestioni autonome [10]
[1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.]
Art. 9. Scuole di formazione e studio
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del
Art. 10. Accordi e forme associative [12]
[1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
b bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.]
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della
Art. 12. Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 2 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[6] Comma così modificato dall'art. 3 bis del
[7] Articolo modificato dall'art. 54 del
[8] Comma così modificato dall'art. 2 del
[9] Comma così modificato dall'art. 2 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 14 del
[11] Comma già modificato dall'art. 6 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[13] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[14] Lettera inserita dall'art. 33 della