Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.13 imposta sugli spettacoli |
Data: | 31/12/1996 |
Numero: | 669 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
Art. 1 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). |
Art. 2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. |
Art. 3. Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette. |
Art. 4. Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale. |
Art. 5. Disposizioni in materia di riscossione. |
Art. 5 bis. (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi). |
Art. 5 ter. (Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). |
Art. 6. Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria. |
Art. 6 bis. (Proroga dei termini). |
Art. 6 ter. (Incremento del Fondo per l'occupazione). |
Art. 7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio. |
Art. 8. Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa. |
Art. 9. Trasferimento dei fondi agli enti locali. |
Art. 10. Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Art. 10 bis. (Modifiche alla legge di bilancio). |
Art. 10 ter. (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli). |
Art. 11. Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996. |
Art. 12. Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego. |
Art. 13. Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali. |
Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni. |
Art. 15. Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione. |
Art. 16. Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. |
Art. 17. Credito agevolato all'editoria. |
Art. 18. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche. |
Art. 19. Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria. |
Art. 20. Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. |
Art. 21. Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale. |
Art. 22. Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli. |
Art. 23. Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. |
Art. 24. Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali. |
Art. 25. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360. |
Art. 26. Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia. |
Art. 27. Disposizioni in materia previdenziale. |
Art. 28. Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato. |
Art. 29. Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. |
Art. 29 bis. (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati). |
Art. 29 ter. (Disposizioni in materia di lotterie). |
Art. 29 quater. (Integrazione del Fondo occupazione). |
Art. 30. Entrata in vigore. |
§ 95.13.16 - D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. [1]
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
(G.U. 31 dicembre 1996, n. 305).
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 13 bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b bis), del
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni" [4];
3) il comma 4 è abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese sub-concessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi." [5];
2) l'ultimo periodo è soppresso.
1 bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della
5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del
6. Al
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per i i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare".
7. All'articolo 13, comma 10, del
8. All'articolo 11, comma 2, della
Art. 1 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del
Art. 2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
1. Al
a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti";
b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialità dell'imposta:
1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento del personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
3) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato." [10];
c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) è abrogato;
c bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole:”rescissione e simili” sono inserite le seguenti:”o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose” [11];
c ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole:”10 milioni” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti:”20 milioni” [12];
d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) al comma 1, lettera c), le parole: ”50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”53 per cento” e le parole: ”per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie” sono soppresse [13];
1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, è sostituito dal seguente:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.";
2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) [14].
Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano sotto la responsabilità del cedente, sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. [15]”;
e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 1) alla parola: "asini" è premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) è sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del
4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della
5. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della
6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del
a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);
b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del
8. All'articolo 10, comma 2, del
8.bis All'articolo 36 del
a) nel comma 5, lettera b ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del
b) nel comma 6, le parole: “di prodotti editoriali di antiquariato,” sono soppresse [17].
9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3 bis), del
9 bis. Nell'articolo 42, comma 1, del
10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.
Art. 3. Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette.
1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente:
"Art. 2645 bis. (Trascrizione di contratti preliminari ).
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura." [19].
1 bis. All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato” [20].
2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645 bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione" [21].
3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:
"Art. 2825 bis. (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare ).
L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissaio acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato
4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, è aggiunto il seguente:
"Art. 2775 bis. (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari ).
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momenmto della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonchè ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825 bis." [23].
5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: "5 bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775 bis.".
6. All'articolo 72 del
7. All'articolo 29 della
8. Nel primo comma dell'articolo 12 del
9. Il numero 4° del primo comma dell'articolo 106 della
“4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dll'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con
a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa" [26];
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile," [27].
11. Nel comma 4 bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
11 bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al
12. Al
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) [30];
2) all'articolo 13, comma 2 bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relaliva agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla
13 bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale [31].
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 bis), dello stesso decreto";
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8 bis), del
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), è aggiunta la seguente: "II ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.".
15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
Art. 4. Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.";
b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del
"8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse raterizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili." [32];
c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
“1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce” [33];
d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.” [34];
e) nell'articolo 56, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese" [35].
1 bis. La norma di cui al comma 3 bis dell'articolo 11 del
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della
3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1 febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.
5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente a l versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo [37].
6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del
7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 5. Disposizioni in materia di riscossione.
1. Al
a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo, [38]";
b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui può essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari,';
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1 bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
"8 bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.";
e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.";
f) [39];
2. All'articolo 12, comma 1, del
3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del
3 bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al
4. Al
0a) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:
“Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze può eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonchè la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate” [41].
a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalità di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse;
b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennità di mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del
b bis) nell'articolo 52 il secondo comma è sostituito dal seguente: “L'opposizione non può essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta” [42].
b ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: “mediante raccomandata con avviso di ricevimento” sono sostituite dalle seguenti: “mediante collegamento telematico” [43];
c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: “in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore” sono sostituite dalle seguenti: “in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo”;
2) nel secondo periodo, le parole: “di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore” sono sostituite dalle seguenti: “di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo” e le parole: “alla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso anno” [44];
d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:
"91 bis. (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).
1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.
Art. 5 bis. (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi). [45]
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni.
Art. 5 ter. (Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). [46]
1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della
Art. 6. Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.
1. [47].
2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al
3. Il comma 114 dell'articolo 3 della
"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati." [48].
3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° genaio 1997 [49].
4. Gli articoli 175 e 176 della
5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della
6 bis. All'articolo 3 della
a) la lettera a) del comma 206 è sostituita dalla seguente: “a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;
b) la lettera d) del comma 206 è sostituita dalla seguente: “d) i corsi hanno contenuto terorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;
c) la lettera f) del comma 206 è sostituita dalla seguente: “f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze.”;
d) il comma 207 è sostituito dal seguente: “207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.”;
e) dopo il comma 208 è inserito il seguente: “208 bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con
Art. 6 bis. (Proroga dei termini). [53]
1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.
2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonchè degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonchè i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata
4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 6 ter. (Incremento del Fondo per l'occupazione). [54]
1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo [55].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 8. Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa.
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamentio annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le provincie, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della
4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie [57].
Art. 9. Trasferimento dei fondi agli enti locali.
1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del
Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della
2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del
3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del
4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:
a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
c bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997 [59].
5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9 [60].
6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi" [61].
8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della
9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della
9 bis. All'articolo 38, comma 1, del
10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.
Art. 10. Disposizioni correttive ed integrative della
1. Alla
1 bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: "antirosolia, antiparotite" è aggiunta la seguente: ", antipertosse" [63].
2. Il comma 53 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della
2 bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" [64].
3. [Al comma 117 dell'articolo 1, le parole "comma 115" sono sostituite dalle seguenti: "comma 116"] [65].
4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.
173 bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173 ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della
173 quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla
4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 [67].
4 ter. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato [68].
5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
5 bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" [69].
5 ter. All'articolo 2, comma 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della
6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: "dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale".
6 bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;" [71].
7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine".
8 bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data" [72].
8 ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 1997"[73].
8 quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75" [74].
8 quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo è soppresso [75].
8 sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la" [76].
8 septies. Le disposizioni di cui ai commi 8 bis, 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997" [77].
9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.
10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente," [78].
10 bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della
10 ter. Il comma 196 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "196. All'articolo 6, comma 2, del
11. [81].
11 bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 è inserito il seguente: "47 bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della
12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del
13. [83].
13 bis. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633," sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali" [84].
13 ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale" [85].
13 quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c- bis)" è sostituita dalla seguente: "b bis)" [86].
13 quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
Art. 10 bis. (Modifiche alla legge di bilancio). [88]
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Art. 10 ter. (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli). [89]
1. All'articolo 30 del
2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.
4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del
5. All'articolo 3 del
Art. 11. Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996.
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
" 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in L. 128.000 miliardi.". E' abrogato il
Art. 12. Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego.
1. [90].
2. [91].
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del
4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della
5. [94].
5 bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del
Art. 13. Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali. [96]
Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto [97].
1 bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate [98].
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale [99].
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della
3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del
4. Nell'articolo 1, comma 1, del
Art. 15. Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione. [101]
Art. 16. Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del
Art. 17. Credito agevolato all'editoria.
1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della
1 bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali [102].
1 ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della
Art. 18. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.
1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al
Art. 19. Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria. [105]
Art. 20. Modifica dell'articolo 16 della
1. Al comma 7 bis dell'articolo 16 della
Art. 21. Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale.
1. Per le finalità previste dal
Art. 22. Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli.
1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della
Art. 23. Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della
1. E' posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della
Art. 24. Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali.
1. All'articolo 89, comma 5, del
Art. 25. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della
Art. 26. Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia.
1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al
Art. 27. Disposizioni in materia previdenziale.
1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5 bis del
2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della
2 bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della
2 ter. La disposizione del comma 2 bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 [114].
2 quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.258 miliardi si provvede [116]:
a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del
b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
b bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6 bis [118].
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato. [119]
Art. 29. Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati.
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto [120].
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del
b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente [121].
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
3 bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione [122].
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi [123].
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico [124];
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).
5 bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto [125].
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata [126].
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7 [127].
Art. 29 bis. (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati). [128]
1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni. [129]
2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo. [130]
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6 bis.
Art. 29 ter. (Disposizioni in materia di lotterie). [131]
1. In caso di irregolarità procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con
3. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.
Art. 29 quater. (Integrazione del Fondo occupazione). [132]
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 30. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[3] Lettera così modificata da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[4] Numero così modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[5] Numero così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma già modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8 e così ulteriormente modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma già modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8 e così ulteriormente modificato dalla legge di conversione.
[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Numero modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[11] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[12] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[13] Numero premesso dalla legge di conversione.
[14] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[15] Paragrafo così modificato dalla legge di conversione.
[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[19] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[26] Lettera così modificata da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[27] Lettera così modificata da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[28] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[30] Numero abrogato dalla legge di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[32] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[33] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[34] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[35] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[37] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[38] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[39] Lettera abrogata dalla legge di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[41] Lettera premessa dalla legge di conversione.
[42] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[43] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[44] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[45] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[46] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 37 della
[47] Comma abrogato dall'art. 25 del
[48] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[50] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[51] Comma già corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1997, n. 5 e così ulteriormente corretto con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[52] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[53] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[54] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[55] La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2000, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui le disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.
[56] Comma già modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8 e così ulteriormente modificato dalla legge di conversione.
[57] Comma già modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8 e così ulteriormente modificato dalla legge di conversione.
[58] Comma così modificato dall'art. 49 della
[59] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[60] Comma così modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[61] Comma così modificato dall'art. 49 della
[62] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[65] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[66] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[78] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[81] Comma abrogato dalla legge di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[83] Comma abrogato dalla legge di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[85] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[88] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[89] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[90] Comma abrogato dalla legge di conversione.
[91] Comma abrogato dalla legge di conversione.
[92] Comma da ultimo così modificato dall'art. 39 della
[93] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[94] Comma abrogato dalla legge di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[96] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[97] Comma già modificato dall'art. 147 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001, dall'art. 44 del
[98] Comma aggiunto dall'art. 147 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001 e così sostituito dall'art. 44 del
[99] Comma inserito dall'art. 44 della
[100] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[101] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[104] Comma già modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[105] Articolo abrogato dall'art. 109 del
[106] Rubrica così modificata da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[107] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[108] Comma già modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8 e così ulteriormente modificato dalla legge di conversione.
[109] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[110] Comma così modificato da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[111] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[112] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[113] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[114] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[116] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[117] Lettera modificata da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1997, n. 8.
[118] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[119] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[120] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[121] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[122] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[123] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[124] Lettera così sostituita dall'art. 2 del
[125] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[126] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[127] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[128] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[129] Comma così modificato dall'art. 2 della
[130] Comma così modificato dall'art. 2 della
[131] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[132] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.