Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 17/07/2006 |
Numero: | 233 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in [...] |
§ 80.9.671 - L. 17 luglio 2006, n. 233.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
(G.U. 17 luglio 2006, n. 164).
1. Il
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal
4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181
All'articolo 1;
al comma 1, capoverso 1, le parole: " Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "; le parole: " Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio " sono sostituite dalle seguenti. "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "; le parole: "Ministero dell'istruzione " sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della pubblica istruzione"; le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e le attività culturali";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
" 2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del
2-bis. All'articolo 23, comma 2, del
2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del
2-quater. All'articolo 16 della
"Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
2-quinquies. L'articolo 1 del
al comma 3, le parole: " Ministero dello sviluppo economico " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero delle attività produttive ";
al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del
il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
al comma 7, nel primo periodo, le parole: " Ministero dell'istruzione " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero della pubblica istruzione" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "
al comma 8, dopo le parole: "
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale";
al comma 9, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: " Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
" 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
" 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
il comma 11 è sostituito dal seguente:
" 11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali"";
al comma 12, le parole: " dal comma 13 " sono sostituite dalle seguenti: " dai commi 13, 19 e 19-bis ";
dopo il comma 13, è inserito i1 seguente:
" 13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" ";
al comma 16, le parole: " Ministero dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: " Ministero della pubblica istruzione ";
il comma 19 è sostituito dai seguenti:
" 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del
19-ter. All'articolo 54 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti";
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 53";
c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) turismo".
19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
il comma 22 è sostituito dai seguenti:
" 22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica dì cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della
"2 Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri" ";
il comma 23 è sostituito dai seguenti:
" 23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater ";
dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
"24-bis. All'articolo 14, comma 2, del
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del
24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo dei Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del
24-septies. È abrogato l'articolo 3 della
24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al
24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del
al comma 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della
dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:
" 25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad curo 250.000 per l'anno 2006 e ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad curo 250.000 per l'anno 2006 e ad curo 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla