Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 09/09/2005 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). |
Art. 1 bis. (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). |
Art. 1 ter. (Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud). |
Art. 1 quater. (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta). |
Art. 1 quinquies. (Garanzie creditizie in agricoltura). |
Art. 1 sexies. (Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue). |
Art. 2. (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). |
Art. 2 bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). |
Art. 3. Attuazione della politica agricola comune |
Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale |
Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato |
Art. 5 bis. (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). |
Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano |
Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura |
Art. 8. Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 2.4.106 - D.L. 9 settembre 2005, n. 182. [1]
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
(G.U. 12 settembre 2005, n. 212)
Art. 1. (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). [2]
1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del
6. All'articolo 1, comma 3-ter, del
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.
Art. 1 bis. (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). [3]
1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della
a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al
b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.
Art. 1 ter. (Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud). [4]
1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.
Art. 1 quater. (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta). [5]
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonchè specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della
5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti. 6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1 quinquies. (Garanzie creditizie in agricoltura). [6]
1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della
2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
Art. 1 sexies. (Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue). [8]
1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della
Art. 2. (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). [9]
1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del
2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Mi nistro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
Art. 2 bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). [10]
1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato
3. All'articolo 28, comma 15, del
Art. 3. Attuazione della politica agricola comune
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonchè agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
5-ter. [Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante "bonifico domiciliato" presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis] [12].
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate [13].
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate [14].
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonchè alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del
5-octies. L'articolo 6 del
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del
5-decies. All'articolo 69 del
"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari [22].
Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
1. All'articolo 14 del
«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del
Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato [23]
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal
2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della
3. All'articolo 59, comma 4, della
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.
4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del
Art. 5 bis. (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). [27]
1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al
Art. 8. Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A [28]
(articolo 1-sexies)
REGIONE |
Indennizzi profilassi euro |
Indennizzi restrizione movimentazione euro |
Totale euro |
|
|
|
|
Lazio |
1.740.973,55 |
0,00 |
1.740.973,55 |
Campania |
2.026.014,80 |
0,00 |
2.026.014,80 |
Marche |
3.087,85 |
5.457,30 |
8.545,16 |
Molise |
413.816,49 |
0,00 |
413.816,49 |
Umbria |
59.151,06 |
0,00 |
59.151,06 |
Toscana |
2.670.353,25 |
10.031,12 |
2.680.384,37 |
Sardegna |
6.068.397,31 |
0,00 |
6.068.397,31 |
Abruzzo |
81.193,80 |
82.422,91 |
163.616,72 |
Basilicata |
2.581.041,54 |
0,00 |
2.581.041,54 |
Calabria |
432.264,94 |
0,00 |
432.264,94 |
Puglia |
1.873.003,84 |
0,00 |
1.873.003,84 |
Sicilia |
75.701,56 |
0,00 |
75.701,56 |
Liguria |
0,00 |
9.782,94 |
9.782,94 |
Emilia-Romagna |
0,00 |
617.305,72 |
617.305,72 |
Totale generale |
18.025.000,00 |
725.000,00 |
18.750.000,00 |
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
Art. 1. Interventi urgenti nel settore vitivinicolo
1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il
2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del
5. All'articolo 1, comma 3-ter, del
Art. 2. Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari
1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della
Art. 3. Attuazione della politica agricola comune
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del
Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
1. All'articolo 14 del
«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del
Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal
2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del
3. All'articolo 59, comma 4, della
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.
Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al
Art. 8. Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 428, della
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 1052, della
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 1052, della
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 25 del
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.