Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
Data: | 28/12/1999 |
Numero: | 522 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali) |
Art. 3. (Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale) |
Art. 4. (Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri) |
Art. 5. (Contributi alla ricerca applicata nel settore navale) |
Art. 6. (Ristrutturazione dei cantieri) |
Art. 7. (Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione) |
Art. 8. (Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime) |
Art. 9. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo) |
Art. 10. (Modalità di corresponsione dei contributi) |
Art. 11. (Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale) |
Art. 12. (Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo) |
Art. 13. (Copertura finanziaria) |
§ 54.4.31 - Legge 28 dicembre 1999, n. 522.
Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale
(G.U. 14 gennaio 2000, n. 10)
Art. 1. (Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al
Art. 2. (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali)
1. Le disposizioni di cui al
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 3. (Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale)
1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della
2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della
3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefìci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 4. (Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri)
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della
2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della
4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefìci di cui alla
5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.
6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con
8. I benefìci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 5. (Contributi alla ricerca applicata nel settore navale)
1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 6. (Ristrutturazione dei cantieri)
1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della
2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.
3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della
4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con
5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 368 del 23 dicembre 1994.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Art. 7. (Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione)
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della
Art. 8. (Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime) [1]
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della
2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 9. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)
1. Dal 1° gennaio 1999 i benefìci previsti dall'articolo 6, comma 1, del
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefìci di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.
5. All'articolo 1, comma 5, del
Art. 10. (Modalità di corresponsione dei contributi)
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della
2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9 della
3. All'articolo 7, comma 1, della
Art. 11. (Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale)
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 del
(omissis)
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 quater del
(omissis)
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del
(omissis)
4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000;
b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar: lire 2.000.000;
c) corso antincendio base e Automatic Radar Plotting Aids (ARPA): lire 2.500.000;
d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e Global Maritime Distress Safety System (GMDSS): lire 4.000.000.
5. Al comma 4 ter dell'articolo 1 del
(omissis)
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 12. (Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo)
1. E' demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del
2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:
a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
c) eventuali trasporti addizionali;
d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.
3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.
Art. 13. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedere l'art. 6, comma 1, della