Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/03/1995 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...] |
§ 98.1.26965 - Legge 29 marzo 1995, n. 95.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.
(G.U. 1 aprile 1995, n. 77)
Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "e nei relativi rapporti giuridici" sono aggiunte le seguenti: "e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi"; e, al terzo periodo, le parole: "cui possano partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "cui partecipano";
al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "tra i territori di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione";
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti".
All'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: "1° gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995"; e le parole: "Entro il medesimo termine" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i novanta giorni successivi";
il comma 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
All'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del
1-ter. All'articolo 50 del
"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.
5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995"".