Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 09/10/2023 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 55.3.183 - L. 9 ottobre 2023, n. 136.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
(G.U. 9 ottobre 2023, n. 236)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali). - 1. Gli articoli 2 e 3 della
2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:
a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza con uno stato di emergenza nazionale;
c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della
7. All'articolo 13 del
a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonchè di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";
b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonchè ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy"».
8. All'articolo 3, comma 1, del
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, al primo periodo, le parole: «legge 10 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «legge 11 febbraio 2019» e le parole: «a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale» sono sostituite dalle seguenti: «a eccezionali flussi di presenze turistiche» e, al terzo periodo, le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» sono sostituite dalle seguenti: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo»;
al comma 2, la parola: «internazionale» è soppressa, le parole: «22 dicembre 2011, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 2011, n. 214», le parole: «punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m)» e le parole: «di g/km di CO2» sono sostituite dalle seguenti: «g/km di CO2 »;
al comma 4, le parole: «concorso di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «concorso di cui ai commi 2 e 3», le parole: «di g/km di CO2» sono sostituite dalle seguenti: «g/km di CO2 » e le parole: «dai provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;
al comma 5, lettera a), le parole: «licenza taxi» sono sostituite dalle seguenti: «licenza per l'esercizio del servizio di taxi»;
al comma 6, le parole: «La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto» e le parole: «in misura» sono soppresse;
al comma 7, dopo le parole: «commi 4 e 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dai provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;
al comma 8, le parole: «dell'articolo 9, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9, comma 2» e le parole: «dei servizi taxi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di taxi»;
al comma 9:
all'alinea, dopo le parole: «del 1992» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
alla lettera a):
al capoverso 5-bis, le parole: «licenze taxi» sono sostituite dalle seguenti: «licenze per l'esercizio del servizio di taxi»;
al capoverso 5-ter, dopo le parole: «presenta al comune» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «degli eventi eccezionali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi», le parole: «parchi divertimento» sono sostituite dalle seguenti: «parchi di divertimento», le parole: «i porti turistici, i campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «i porti turistici e i campeggi» e le parole: «destinazioni turistiche dell'isola» sono sostituite dalle seguenti: «destinazioni turistiche delle isole».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 25 del» è inserita la seguente: «medesimo»;
al comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» sono inserite le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori»;
al comma 4, dopo le parole: «credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e la parola: «richiedono» è sostituita dalle seguenti: «possono richiedere»;
al comma 7, dopo le parole: «per la microelettronica» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Comitato"» e le parole: «e da uno» sono sostituite dalle seguenti: «e da un rappresentante»;
al comma 9, le parole: «e semiconduttori» sono sostituite dalle seguenti: «a semiconduttore»;
al comma 11, le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
alla rubrica, le parole: «di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «d'imposta» e le parole: «nella microelettronica» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore della microelettronica».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy). - 1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «per le nano ed eterostrutture» sono sostituite dalle seguenti: «per le nanostrutture e le eterostrutture»;
alla lettera a), dopo le parole: «scientifica e tecnologica (FIRST)» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della
al comma 2, le parole: «11 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 11 milioni», le parole: «per gli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «per il 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2028»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 12 del
"4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking"».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «decreto-legge 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 marzo» e dopo le parole: «e nucleare,» è inserita la seguente: «e»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 marzo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 3 del
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003,» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «del relativo progetto» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1».
All'articolo 10:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Sanzioni in materia di riproduzione animale). - 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del
a) al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente" e le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";
b) al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";
c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonchè di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonchè del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici"».
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora»;
al comma 3, le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della
3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 18 della
a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
Art. 11-ter (Modifica all'articolo 31 della
"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», le parole: «decreto-legge 12 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 21 ottobre 2021», le parole: «decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024» e le parole: «per il 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «ovvero» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «commi 10 e 11, del» è inserita la seguente: «citato», al secondo periodo, le parole: «Istituto nazionale di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «trattamento di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al quinto periodo, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e dopo le parole: «per l'anno 2024» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 4, dopo la parola: «lavoratore» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «Alitalia-Sai S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia - Società aerea italiana S.p.a.» e, al secondo periodo, le parole: «, del Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo sociale per occupazione»;
al comma 6:
all'alinea, al primo periodo, le parole: «Società area» sono sostituite dalle seguenti: «Società aerea», le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», dopo le parole: «i predetti lavoratori» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, dopo le parole: «è riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ciascuno di questi ultimi» e le parole: «3,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,1 milioni di euro» e, al quinto periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «3,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,1 milioni di euro», le parole: «di 1,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 1,8 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera a), le parole: «1,0 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 milione» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione».
Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis (Modifiche al
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";
b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".
Art. 12-ter (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 12, comma 3-bis, del
Art. 12-quater (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico). - 1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del
b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
All'articolo 13:
al comma 3, primo periodo, la parola: «necessaria» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «è adottata» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «atti concessione, di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti di concessione, autorizzazione» e la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», dopo la parola: «approvazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma» e, al terzo periodo, la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma», dopo le parole: «e costituisce titolo per la localizzazione delle opere» sono inserite le seguenti: «, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata,» e dopo le parole: «relativa indennità» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico). - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «e all'articolo 19 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 201» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 201» e le parole: «
al comma 3, dopo le parole: «dalla
al comma 4, lettera b), capoverso 3, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della
4-ter. All'articolo 4, comma 3, del
"b-quater) la restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «di cui al
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonchè dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della
1-ter. All'articolo 2, comma 290, della
a) al primo periodo, dopo le parole: "una società per azioni" sono inserite le seguenti: "in house";
b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al
c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonchè, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione".
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della
All'articolo 17:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
2) la lettera e) è abrogata»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
"2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
alla lettera b), alle parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo,» sono premesse le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater,»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «progettazione e affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla progettazione e all'affidamento» e le parole: «per gli scopi» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti scopi» e, al terzo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del
3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della
3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della
3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.
3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «della localizzazione, della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «della localizzazione e della conformità» e le parole: «al soggetto gestore.".» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore";»;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal terzo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «sulle somme» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle somme»;
al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «, al netto di quanto stabilito al quarto periodo,», le parole: «ferme restando le eventuali modifiche dei contratti» sono sostituite dalle seguenti: «per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonchè per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,» e le parole: «del decreto legislativo n. 36 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice dei contratti pubblici, di cui al
dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma, parte investimenti, di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della
alla rubrica, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del
All'articolo 19:
al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;
al comma 2:
alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera d), le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;
alla lettera e), dopo la parola: «erogazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,» e dopo le parole: «umane e strumentali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 4, le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3,», le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento», le parole: «, è approvata» sono sostituite dalle seguenti: «sono approvati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti»;
al comma 5, dopo le parole: «dell'investimento» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 7, dopo le parole: «commi 3, 4 e 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 9, le parole: «S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito,» sono sostituite dalle seguenti: «San Benedetto Po e Bagnolo San Vito», le parole: «del fondo speciale di conto capitale iscritto» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,», dopo le parole: «allo scopo» è inserita la seguente: «parzialmente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte). - 1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «dell'autotrasporto merci» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;
al comma 2, le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «a far data dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2017» e dopo le parole: «
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023»;
al comma 2, dopo le parole: «L'anticipazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dell'anticipazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «da emanare e pubblicare sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare nel sito»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «predetta contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «contabilità speciale di cui al comma 3» e, al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «n. 267 del 2000» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio). - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
Art. 21-ter (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici). - 1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al
3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del
4. All'articolo 39-quater del
"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
All'articolo 22:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2 del
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";
0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";
0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";
0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";
0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonchè dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6"»;
alla lettera a), numero 2), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e dopo le parole: «l'articolo 27 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 20-sexies:
1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3"»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'articolo 20-septies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario";
2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni";
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";
b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del
b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1.
1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del
1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Al capo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia fiscale».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 121, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020».
All'articolo 26:
al comma 1, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della
al comma 3 le parole: «pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del
al comma 4, le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione»;
al comma 7, dopo le parole: «della
alla rubrica, le parole: «su incremento margine interesse» sono sostituite dalle seguenti: «sull'incremento del margine di interesse».
Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».
All'articolo 28:
al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto,».