Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 07/03/1981 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per [...] |
Art. 2. Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 [...] |
Art. 3. Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a [...] |
Art. 4. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri [...] |
Art. 5. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983 |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. L'anticipazione prevista dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50% ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la [...] |
Art. 9. I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono [...] |
Art. 10. I contributi di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi [...] |
Art. 11. Il terzo comma dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato |
Art. 12. L'art. 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente |
Art. 13. Il secondo comma dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal [...] |
Art. 14. Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno [...] |
Art. 15. L'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente |
Art. 16. Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, [...] |
Art. 17. Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, [...] |
Art. 18. La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio [...] |
Art. 19. |
Art. 20. In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da [...] |
Art. 21. Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 22. Il secondo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato |
Art. 23. Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e la necessità della [...] |
Art. 24. Il termine di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse [...] |
Art. 25. Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'art. 4-quinquies è aggiunto il seguente articolo |
Art. 26. Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, può essere [...] |
Art. 27. A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 |
Art. 28. L'art. 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente |
Art. 29. All'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: "da ricostruire" sono soppresse le altre: "nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore [...] |
Art. 30. Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello [...] |
Art. 31. Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, [...] |
Art. 32. Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente art. 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con [...] |
Art. 33. Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta [...] |
Art. 34. Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono [...] |
Art. 35. Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con [...] |
Art. 36. A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione [...] |
Art. 37. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...] |
§ 17.2.84 – L. 7 marzo 1981, n. 64.
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
(G.U. 16 marzo 1981, n. 74).
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, del
Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'art. 26 della
Per l'esecuzione delle opere indicate nell'art. 17 della
La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.
La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.
Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del
La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.
Al secondo comma dell'art. 4 della
L'utilizzazione del contributo può avvenire anche in comune diverso da quello nel quale è stato accertato il danno, purché compreso tra i comuni indicati nell'art. 26 della
Il secondo comma dell'art. 10 della
Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'art. 11 della
Nei medesimi comuni sarà altresì utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge.
Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonché per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.
La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.
La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'art. 18 della
Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'art. 26 della
Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
A richiesta dei comuni di cui all'art. 26 della
L'anticipazione prevista dall'art. 6 della
I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del
I contributi di cui all'art. 4-ter del
Il terzo comma dell'art. 4-bis del
L'art. 4-quater del
"Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'art. 5 della
Il secondo comma dell'art. 4-quinquies del
"Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'art. 26 della
Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del
Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'art. 5 della
La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.
L'art. 14 del
"Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente art. 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato".
Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'art. 26 della
La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.
Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della
Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del
Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.
Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della
La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.
L'art. 4 del
Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10% per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8% per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7% per opere di importo superiore.
Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.
Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.
L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.
Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'art. 5 della
Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'art. 5 della
Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge.
In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della
La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire [5].
Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio [6].
Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 6 della
"Il residuo 10% viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.
Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'art. 17 della
Il secondo comma dell'art. 7-bis del
"Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della
Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della
Il termine di cui all'art. 16 della
L'esenzione di cui all'art. 16 della
Il termine di cui all'art. 6 del
Nel
"Art. 4-sexies. In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.
E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purché sita nell'ambito del comune.
E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato".
Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purché non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.
A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'art. 1 della
All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla
Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accrediterà ai sindaci le somme occorrenti.
Per i fondi già accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano già stati assunti impegni, continuerà ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge.
Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.
L'art. 8-bis del
"Art. 8-bis. Nei comuni di cui all'art. 26 della
All'art. 13 della
Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1982, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge.
Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.
Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, sempreché il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni [8].
Nel caso in cui i proprietari, già ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.
Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato [9].
I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'art. 5 della
I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari [11].
Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente art. 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonché i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge.
In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.
Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.
Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.
La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'art. 5 della
Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.
Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attività dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.
A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 bis del
[2] Articolo abrogato dall'art. 4 bis del
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del
[4] I contratti di cui al presente articolo possono essere prorogati, per effetto dell'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 18 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 18 della