§ 5.6.6 - D.L. 12 gennaio 1993, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.6 tutela della flora e della fauna
Data:12/01/1993
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. All'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "Ministro delle finanze" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
Art. 12.      1. In conformità al disposto dell'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite [...]
Art. 12 bis. 
Art. 12 ter. 
Art. 12 qua ter.
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 5.6.6 - D.L. 12 gennaio 1993, n. 2. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

(G.U. 12 gennaio 1993, n. 8).

 

Art. 1. [2]

     1. L'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 2. [2]

     1. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

     Art. 3. [2]

     1. All'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     1 bis. Il comma 6 dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

     2. All'art. 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "i necessari visti sui certificati di importazione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 4. [2]

     1. Dopo l'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato art. 5, comma 1.

     2 bis. Il decreto di cui all'art. 5 bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [4].

 

     Art. 4 bis. [5]

     1. Dopo l'art. 5 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Il decreto di cui all'art. 5 ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 5. [2]

     1. L'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     1 bis. Il decreto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [4].

 

     Art. 6. [2]

     1. Dopo l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 7. [2]

     1. Dopo l'art. 8 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     1 bis. Il decreto di cui all'art. 8 ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [4].

 

     Art. 8. [2]

     1. Dopo l'art. 8 ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. [2]

     1. Dopo l'art. 8 quater della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 10. [2]

     1. Dopo l'art. 8 quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "Ministro delle finanze" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. In conformità al disposto dell'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

     1 bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla medesima legge e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di ottava qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di sesta qualifica funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologici, e tre unità di quarta qualifica funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo [4].

     1 ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1 bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonché da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro [4].

 

     Art. 12 bis. [5]

     1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'art. I, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione [6]:

     a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

     b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;

     c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

     d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);

     e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);

     f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);

     g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

     2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché ai componenti della consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 12 ter. [5]

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1 bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1 ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'art. 12 bis, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12 quater. [5]

     1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni.

 

     Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[6] Alinea così modificato dall'art. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 426.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 marzo 1993, n. 59.