Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.6 tutela della flora e della fauna |
Data: | 12/01/1993 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 4 bis. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. 1. All'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "Ministro delle finanze" sono aggiunte le seguenti: (Omissis). |
Art. 12. 1. In conformità al disposto dell'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite [...] |
Art. 12 bis. |
Art. 12 ter. |
Art. 12 qua ter. |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 5.6.6 - D.L. 12 gennaio 1993, n. 2. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.
(G.U. 12 gennaio 1993, n. 8).
1. L'art. 1 della
1. L'art. 2 della
1. All'art. 4, comma 2, della
1 bis. Il comma 6 dell'art. 5 della
(Omissis) [3].
2. All'art. 5, comma 3, della
1. Dopo l'art. 5 della
(Omissis).
2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'art. 5, comma 1, della
2 bis. Il decreto di cui all'art. 5 bis, comma 8, della
1. Dopo l'art. 5 bis della
(Omissis).
2. Il decreto di cui all'art. 5 ter, comma 1, della
1. L'art. 6 della
(Omissis).
1 bis. Il decreto di cui all'art. 6, comma 2, della
1. Dopo l'art. 8 della
(Omissis)
1. Dopo l'art. 8 bis della
(Omissis).
1 bis. Il decreto di cui all'art. 8 ter, comma 1, della
1. Dopo l'art. 8 ter della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 8 quater della
(Omissis)
1. Dopo l'art. 8 quinquies della
(Omissis).
1. All'art. 8, comma 2, della
1. In conformità al disposto dell'art. 3 della
1 bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'art. 4, comma 2, della
1 ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1 bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonché da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro [4].
1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'art. 11 della
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1 bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1 ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'art. 12 bis, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 quater. [5]
1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo modificato dalla
[2] Articolo modificato dalla
[2] Articolo modificato dalla
[3] Comma inserito dalla
[2] Articolo modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo inserito dalla
[2] Articolo modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[2] Articolo modificato dalla
[2] Articolo modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[2] Articolo modificato dalla
[2] Articolo modificato dalla
[2] Articolo modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo inserito dalla
[6] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[5] Articolo inserito dalla
[5] Articolo inserito dalla