§ 37.1.98 – L. 27 dicembre 1975, n. 700.
Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:27/12/1975
Numero:700


Sommario
Art. 1.      La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. [...]
Art. 2.      Le tabelle A e B previste dall'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate [...]
Art. 3.      La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato [...]
Art. 4.      I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono [...]
Art. 5.      Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di [...]
Art. 6.      Sino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri [...]
Art. 7.      Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1976


§ 37.1.98 – L. 27 dicembre 1975, n. 700.

Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.

(G.U. 31 dicembre 1975, n. 343).

 

     Art. 1.

     La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'art. 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti [1].

 

          Art. 2.

     Le tabelle A e B previste dall'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 3.

     La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 [2].

     E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella A annessa alla presente legge.

     La tabella B, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

     Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata [3].

     Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

 

          Art. 4.

     I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

 

          Art. 5.

     Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

     All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

     I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

     Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

     Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

     Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

     Per i prodotti di cui alla tabella A che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato nazionale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fisserà i prezzi massimi di vendita.

 

          Art. 6.

     Sino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espleterà tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.

     Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 5 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuoterà, per il fondo di cui al predetto art. 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1974 n. 41, e con decreto 6 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1974, n. 213.

 

          Art. 7.

     Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso.

     A carico del fondo di cui al precedente art. 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, e comunque per un importo non superiore al 5% dei diritti di prelievo riscossi.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1976.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1986, n. 923.