Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/01/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è convertito [...] |
§ 98.1.27254 - Legge 19 gennaio 2001, n. 3.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina
(G.U. 20 gennaio 2001, n. 16)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 335.
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo le parole: "correlate a malattie infettive e diffusive degli animali," sono inserite le seguenti: "nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,";
al comma 1, lettera a), le parole: "a regime" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "il potenziamento della sorveglianza epidemiologica" sono inserite le seguenti: "e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali";
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1".
All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "con propri decreti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della