Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 26/04/2012 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, è convertito [...] |
§ 95.1.370 - L. 26 aprile 2012, n. 44.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
(G.U. 28 aprile 2012, n. 99 - S.O. n. 85)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16
All'articolo 1:
al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40».
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «altra attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «altre attività amministrative»;
al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma» e le parole: «se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante» sono soppresse;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della
al comma 5, lettera a), le parole: «si determino» sono sostituite dalle seguenti: «si determinano»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del
"28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"»;
al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.» è inserito il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 36 del
"10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo"»;
al comma 7, lettera a), le parole: «dalle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente»;
al comma 9, le parole: «e relative» sono sostituite dalle seguenti: «, e delle relative»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del
"6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo".
13-quater. All'articolo 10, comma 7, del
All'articolo 3:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonchè apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del
al comma 3, le parole: «1º maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2 del
"4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonchè una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza".
4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
4-quater. All'articolo 32, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: "lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentomila euro" e le parole: "di lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "a settecentomila euro";
b) al terzo periodo, le parole: "lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "settecentomila euro"»;
al comma 5, lettera b), il capoverso 72-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità). - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari"»;
al comma 9, le parole: «La disposizione del comma 8 trova» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 8 trovano»;
il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore" sono inserite le seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente"»;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della
13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonchè i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.
16-ter. All'articolo 2, comma 9, del
16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del
16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore). - 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al
2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1º giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;
b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: "lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti:
"a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820".
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
Art. 3-ter. - (Norma di interpretazione autentica). - 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al
Art. 3-quater. - (Termini per adempimenti fiscali). - 1. All'articolo 37 del
"11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del
Art. 3-quinquies. - (Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive). - 1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonchè ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1º gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1º luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della
Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili). - 1. All'articolo 16 del
a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore";
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450";
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
"14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonchè del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del
d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
"15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis".
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo ai commi 11 e 14, nonchè al comma 14-bis dell'articolo 16 del
Art. 3-septies. - (Modifica all'articolo 18 della
All'articolo 4:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 14, comma 6, del medesimo
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del
1-ter. All'articolo 9 del
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria".
1-quater. All'articolo 6 del
a) al comma 1, alinea, le parole da: "17, comma 2," a: "in modo tale da" sono sostituite dalle seguenti: "52 del
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del
1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 16 del citato
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 4 del
"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del
al comma 4, secondo periodo, le parole: «emanate prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanati prima della data di entrata in vigore»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 13 del
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al
c) al comma 5, le parole: "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110";
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonchè l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17";
h) al comma 12, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti: "nonchè, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili";
i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del
l) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del
5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al
5-sexies. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
c) all'articolo 144, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
2) nell'ultimo periodo, le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.
5-octies. All'articolo 6 del
"1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
al comma 9, capoverso 5, primo periodo, la parola: «deficitari» è sostituita dalla seguente: «deficitarie» e le parole: «nei confronti di quello» sono sostituite dalle seguenti: «precedente a quello»;
al comma 10, secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivante» e le parole: «2013 è» sono sostituite dalle seguenti: «2013, è»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del
12-ter. All'articolo 1, comma 142, della
12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del
12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del
Nel titolo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al
a) al comma 2 dell'articolo 54:
1) al terzo periodo, le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";
2) al quinto periodo, le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";
b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-ter. - (Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" e disposizioni concernenti il personale degli enti locali). - 1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
10. All'articolo 76, comma 7, del
a) al primo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma";
c) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo";
d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società";
e) al terzo periodo, la parola: "precedente" è sostituita dalla seguente: "terzo";
f) al quarto periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".
11. All'articolo 1, comma 562, della
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del
13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del
"6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al
a) le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti".
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della
All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: «n. 642,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "n. 87," sono inserite le seguenti: "nonchè le imprese di assicurazioni," e»;
al comma 3, le parole: «12,5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
6-ter. Per le finalità di cui all'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1 della
"5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice di cui al
al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea,»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del
"gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
All'articolo 6:
al comma 3 e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «24 novembre»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al
a) il numero d'ordine 2.2. è sostituito dal seguente:
"2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00";
b) dopo il numero d'ordine 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00".
5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al
a) il numero d'ordine 6.1 è sostituito dal seguente:
"6.1 per ogni soggetto: euro 0,15";
b) la nota del numero d'ordine 6.1 è sostituita dalla seguente: "L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto".
5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012.
5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: "quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15".
5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2645-quater - (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonchè le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonchè dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative".
5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
a) all'articolo 40-bis:
1) al comma 1, le parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile" sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: "La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile" sono soppresse;
b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
"7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».
All'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «agli oggetti» sono soppresse e, alle lettere a) e b), le parole: «degli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «agli schemi».
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
al comma 2, terzo periodo, la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
al comma 3, le parole: «emessi in base al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «definitivi. Resta ferma»;
al comma 4, lettera d-ter), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «15» e la parola: «cinquantamila» dalla seguente: «50.000»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 44 del
a) al secondo comma, dopo le parole: "inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi" sono aggiunte le seguenti: "che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate";
b) al quarto comma, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta"»;
al comma 9, lettera b), la parola: «35-quater» è sostituita dalle seguenti: «Art. 35-quater. - (Pubblicità in materia di partita IVA)»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al
a) al comma 3, le parole: "in possesso di almeno cento unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di almeno dieci unità immobiliari";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del
al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «fondi sanitari per» sono sostituite dalle seguenti: «fondi sanitari. Per» e le parole: «sul valore nominale di rimborso» dalle seguenti: «sul valore nominale o di rimborso»;
al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso"»;
al comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nel comma 8:
1) le parole: "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "16 luglio";
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione"»;
al comma 16, alla lettera e), capoverso, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»;
al comma 16, lettera f), capoverso 15-bis, quarto periodo, le parole: «prevista dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal periodo precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al
al comma 16, lettera h), dopo la parola: «tariffa» sono inserite le seguenti: «, parte I,»;
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. All'articolo 4 del
"4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi".
16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del
a) dopo le parole: "oggetto di emersione che," sono inserite le seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2011 e fino";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione"»;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al
dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
«21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del
21-ter. All'articolo 1 della
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del
a) le parole: "dell'impianto e" sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della
b) dopo le parole: "di 500 mq" sono aggiunte le seguenti: ", a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq"»;
al comma 23, secondo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «
al comma 23, terzo periodo, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro» e dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,»;
al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero» sono inserite le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 23, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al
al comma 23, sesto periodo, le parole: «predette disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del presente comma»;
al comma 24, primo periodo, la parola: «efficacia» è sostituita dalla seguente: «efficace», le parole: «l'Agenzia delle entrate è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate», dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «da completare entro il 31 dicembre 2013» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;
al comma 24, secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio» e la parola: «potrà» è sostituita dalla seguente: «potranno»;
al comma 24, quinto periodo, le parole: «l'Agenzia delle Entrate non potrà» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno»;
al comma 24, sesto periodo, le parole: «sul bilancio dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del
al comma 25, capoverso 3-quinquies, al primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e, all'ultimo periodo, la parola: «sostituite» è sostituita dalla seguente: «sostituiti»;
dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso, le parole da: «Le autorizzazioni» fino a: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»;
al comma 2, alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relative»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al
al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter», la parola: «unione» è sostituita dalla seguente: «Unione»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall'autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies. All'articolo 46, comma 4, del
3-decies. All'articolo 11, comma 9, del
3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del
"1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del
3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «cento mila» sono sostituite dalla seguente: «100.000»;
al comma 1, quarto periodo, la parola: «medesimi» è sostituita dalla seguente: «medesime», le parole: «all'Arma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Arma», le parole: «al Corpo» dalle seguenti: «del Corpo» e la parola: «agiscono» è sostituita dalla seguente: «agisce»;
al comma 1, quinto periodo, le parole: «su proposta del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
al comma 2, lettera a), le parole: «, nonchè ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «non separato»;
al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 24 del
"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento";
a-ter) all'articolo 24 del
"27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorchè in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"»;
al comma 2, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite», dopo le parole: «o il mantenimento» sono inserite le seguenti: «; le parole: "o indagato" sono soppresse», la parola: «323"» è sostituita dalla seguente: «323,"», le parole: «"416-bis" sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «"416-bis," è inserita la seguente», dopo la parola: «"644,"» sono inserite le seguenti: «; al secondo periodo le parole: "o indagate" sono soppresse», le parole: «il mantenimento» sono sostituite dalla seguente: «mantenimento» e le parole: «, nonchè ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «non separato»;
al comma 5, lettera a), le parole da: «per tale posizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre";
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dal 1º settembre 2012,"»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del
"a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonchè delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco".
9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al
"q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".
9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del
9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della
9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al
9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonchè con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del
9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del
All'articolo 11:
al comma 3, le parole: «è il terzo» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del
al comma 4, capoverso, la parola: «303» è sostituita dalle seguenti: «Art. 303»;
al comma 4, capoverso, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica:» e, alla lettera a), le parole: «articolo 57, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 2, lettera e), del
al comma 4, capoverso, comma 3, alla lettera a), le parole: «per diritti» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti» e, alla lettera e), le parole: «oltre 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»;
alla lettera b), le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»;
al comma 8, lettera a), capoverso 2, lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000»;
al comma 8, lettera b), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «40 mila» dalla seguente: «40.000»;
al comma 8, lettera d), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «10 mila» dalla seguente: «10.000».
All'articolo 12:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 37, comma 10, del
a) dopo le parole: "e 9," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,";
b) le parole: ", amministrative e tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "e amministrativa".
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 4 della
"39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorchè temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonchè i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"»;
al comma 5, le parole: «del demanio."» sono sostituite dalle seguenti: «del demanio»;
al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»;
al comma 11, capoverso lettera n-ter), le parole: «spese sostenute della» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute dalla», le parole da: «, diverse» fino a: «stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,» e le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «60 milioni»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonchè, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del
All'articolo 13:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, e dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della
1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della
1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
1-quinquies. E' disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della