Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 05/10/2004 |
Numero: | 249 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. |
Art. 1 quater. |
Art. 1 quinquies. |
Art. 2. 1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 58.14.122 - D.L. 5 ottobre 2004, n. 249. [1]
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
(G.U. 6 ottobre 2004, n. 235).
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
3. [3].
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [6].
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della
1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella
2. L'articolo 2, comma 3, del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati [12].
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego [13].
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego [15].]
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
Art. 1.
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
Art. 2.
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del
[3] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3, comma 46, della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3, comma 47, della
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[14] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[15] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.