Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 30/11/2005 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 97.4.136 - L. 30 novembre 2005, n. 244. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.
(G.U. 30 novembre 2005, n. 279)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominato "Centro nazionale",", le parole da: "dei Centri" fino a: "sperimentali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006";
al comma 2, dopo la parola: "Centro" è inserita la seguente: "nazionale";
al comma 3, le parole: "di lotta ed emergenza contro le malattie animali" sono soppresse e le parole: "nonchè del" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè il";
al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: "indire" è soppresso il segno di interpunzione: "," e le parole: "di sessanta dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di sessanta dirigenti"; nella lettera b), le parole: "di cinquanta operatori" sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di cinquanta operatori";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro";
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). - 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del
All'articolo 3, al comma 2, le parole: "è potenziato di 96 unità di personale" sono sostituite dalle seguenti: "è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4", e, al comma 4, dopo le parole: "euro 4.500.000" è inserita la seguente: "annui".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "euro 15.200.000" è inserita la seguente: "annui";
al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: "di profilassi internazionale" sono inserite le seguenti: "e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari";
al comma 3, le parole: ", per l'importo di 12 milioni di euro," sono soppresse; dopo le parole: "dell'interno" sono inserite le seguenti: ", quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri," e le parole: ", nonchè mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
[1] L'art. 2268 del