Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.3 boschi e foreste |
Data: | 18/05/2001 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno. |
Art. 3. Programmazione forestale. |
Art. 4. Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo. |
Art. 5. Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco. |
Art. 6. Disciplina delle attività selvicolturali. |
Art. 7. Promozione delle attività selvicolturali. |
Art. 8. Esercizio di attività selvicolturali. |
Art. 9. Materiale forestale di moltiplicazione. |
Art. 10. Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale. |
Art. 11. Certificazione delle attività forestali ecocompatibili. |
Art. 12. Ricerca, formazione e informazione. |
Art. 13. Disposizioni applicative. |
Art. 14. Disposizioni finanziarie. |
§ 5.3.25 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227. [1]
Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
(G.U. 15 giugno 2001, n. 137 - S.O.).
Art. 1. Finalità.
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.
Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati [2].
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla
Art. 3. Programmazione forestale.
1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.
Art. 4. Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo.
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6 In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.
Art. 5. Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco.
1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità.
2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità.
3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 6. Disciplina delle attività selvicolturali.
1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e
paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del
Art. 7. Promozione delle attività selvicolturali.
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico [4].
2. Le norme di cui all'articolo 17 della
Art. 8. Esercizio di attività selvicolturali.
1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Art. 9. Materiale forestale di moltiplicazione. [5]
[1. Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.]
Art. 10. Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale.
1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresì abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'articolo 9.
Art. 11. Certificazione delle attività forestali ecocompatibili.
1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.
Art. 12. Ricerca, formazione e informazione.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al
2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.
3. E' istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.
4. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.
Art. 13. Disposizioni applicative.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 14. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto, quantificato in lire 11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della
b) per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogato dall'art. 18 del
[2] Lettera così modificata dall'art. 26 del
[3] Comma così modificato dall'art. 26 del
[4] Comma così modificato dall'art. 4 novies del
[5] Articolo abrogato dall’art. 19 del