Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 02/08/2008 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di [...] |
§ 27.4.178 - L. 2 agosto 2008, n. 129.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini.
(G.U. 2 agosto 2008, n. 180)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del
3 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97
L’articolo 1 è soppresso.
All’articolo 2:
al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «prenotazione del diritto» sono sostituite dalle seguenti: «prenotazione dell’accesso»;
al comma 2, alinea, le parole: «da formulari» sono sostituite dalle seguenti: «dai formulari».
All’articolo 3:
al comma 7, capoverso «140-bis», alinea, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 139 e 140»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All’articolo 15, terzo comma, del
8-ter. Al comma 1 dell’articolo 2-quater del
8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all’emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008».
All’articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Considerata l’impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell’articolo 1, comma 481, della
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 306, comma 2, del
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All’articolo 2, comma 2, del
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All’articolo 2, comma 102, primo periodo, del
al comma 8, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla
9-ter. Al comma 2 dell’articolo 2 del
9-quater. All’articolo 7 del
"1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009".
9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell’articolo 3 della
9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse). - 1. All’articolo 19, comma 14, del
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, comma 518, della
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 523, della
4. I termini di cui all’articolo 4, comma 1, della
5. All’articolo 2, comma 17, della
6. All’articolo 2, comma 21, della
7. All’articolo 2, comma 137, della
a) dopo le parole: "per quelli in costruzione," sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,";
b) le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".
8. Considerata l’impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall’obiettivo "Convergenza" del
9. Per far fronte all’intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
10. All’articolo 3 del
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";
b) il comma 2-bis è abrogato.
11. All’articolo 8-bis, comma 1, del
12. I termini di cui all’articolo 15 del
13. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del
14. All’articolo 27, comma 1, del
15. All’articolo 28, comma 1, del
16. All’articolo 12, comma 2, del
17. Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della
Art. 4-ter. - (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca). - 1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa, l’arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell’arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell’Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del
5. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l’entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonché le competenti Commissioni parlamentari.
6. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
7. All’articolo 2, comma 521, della
8. Per l’attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della
9. All’onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-quater. - (Differimento dell’efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica). - 1. All’articolo 3 della
"52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;
b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina".
Art. 4-quinquies. - (Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
"Art. 159. - (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del
Art. 4-sexies. - (Eventi alluvionali del maggio 2008). - 1. È autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell’emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l’anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Art. 4-septies. - (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze). - 1. La Scuola superiore dell’economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi né partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
3. All’articolo 12, comma 3, secondo periodo, della
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del citato
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). - 1. Fatte salve le intese ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
Art. 4-novies. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione). - 1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di gestione nell’ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del
Art. 4-decies. - (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal
a) all’articolo 9, comma 2, le parole: ", alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18" sono soppresse;
b) all’articolo 10, comma 2, le parole: "In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18," sono soppresse;
c) all’articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;
d) all’articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: "articoli 5, 7, fermo il rispetto dell’articolo 6 della
e) all’articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: "
f) all’articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all’articolo 194, commi 5 e 6, del