Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 11/11/2005 |
Numero: | 231 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle [...] |
§ 2.4.112 - L. 11 novembre 2005, n. 231.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
(G.U. 11 novembre 2005, n. 263)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). - 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del
6. All'articolo 1, comma 3-ter, del
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art.1-bis. - (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). - 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della
a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al
b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.
Art. 1-ter. - (Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud). -
1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.
Art. 1-quater. - (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonchè specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della
5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti. 6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-quinquies. - (Garanzie creditizie in agricoltura). - 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della
2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
Art. 1-sexies. - (Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue). - 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del
2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Mi nistro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato
3. All'articolo 28, comma 15, del
All'articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonchè agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante "bonifico domiciliato" presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonchè i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonchè alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del
5-octies. L'articolo 6 del
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del
5-decies. All'articolo 69 del
"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari".
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: "All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). - 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Al decreto-legge è aggiunta la seguente tabella:
"Tabella A
(articolo 1-sexies)
REGIONE |
Indennizzi profilassi euro |
Indennizzi restrizione movimentazione euro |
Totale euro |
|
|
|
|
Lazio |
1.740.973,55 |
0,00 |
1.740.973,55 |
Campania |
2.026.014,80 |
0,00 |
2.026.014,80 |
Marche |
3.087,85 |
5.457,30 |
8.545,16 |
Molise |
413.816,49 |
0,00 |
413.816,49 |
Umbria |
59.151,06 |
0,00 |
59.151,06 |
Toscana |
2.670.353,25 |
10.031,12 |
2.680.384,37 |
Sardegna |
6.068.397,31 |
0,00 |
6.068.397,31 |
Abruzzo |
81.193,80 |
82.422,91 |
163.616,72 |
Basilicata |
2.581.041,54 |
0,00 |
2.581.041,54 |
Calabria |
432.264,94 |
0,00 |
432.264,94 |
Puglia |
1.873.003,84 |
0,00 |
1.873.003,84 |
Sicilia |
75.701,56 |
0,00 |
75.701,56 |
Liguria |
0,00 |
9.782,94 |
9.782,94 |
Emilia-Romagna |
0,00 |
617.305,72 |
617.305,72 |
Totale generale |
18.025.000,00 |
725.000,00 |
18.750.000,00 |