Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.2 imprenditoria giovanile e femminile |
Data: | 30/12/1985 |
Numero: | 786 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985 |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 54.2.1 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 786. [1]
Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.
(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306).
1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;
b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del
c) contributi decrescenti per la durata di un biennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno [4];
d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6;
e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto [5].
1 bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma i sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato [6].
1 ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 [6].
1 quater. Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni [7].
2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:
a) [8];
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del
c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;
g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile e quelle promosse da società costituite esclusivamente da giovani [9].
3. [10].
4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie [11].
5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati, nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comitato dura in carica quattro anni [11].
6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato, previa deliberazione del comitato stesso, può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati. Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipante, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso comitato [11].
7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione [12].
7 bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente. Il comitato costituito presso l'Ufficio del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato [13].
8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni [14].
9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno [5].
10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
10 bis. Ferme restando le disposizioni della
10 ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987 [6].
11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto. E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo può essere accordata dalla cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilità del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera b) [14].
12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno [12].
13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.
14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo - ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile», a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.
14 bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel «Mezzogiorno» [6].
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985.
2. [15].
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 6 del
[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[9] Comma sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 1 della
[11] Comma già modificato dall'art. 1 della
[11] Comma già modificato dall'art. 1 della
[11] Comma già modificato dall'art. 1 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[14] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[14] Comma così modificato dall'art. 1 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[15] Comma abrogato dall'art. 1 della