Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di [...] |
§ 56.6.278 - L. 30 dicembre 2008, n. 210. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale.
(G.U. 3 gennaio 2009, n. 2)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del
al comma 2, secondo periodo, le parole «a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,», dopo le parole: «sul territorio della regione Campania» sono inserite le seguenti: «e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia», dopo le parole: «soggetti pubblici competenti» sono inserite le seguenti: «, informando le competenti strutture sanitarie» e le parole: «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
2-ter. All'articolo 121, comma 4, del
“g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini”»;
al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti: «, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania,», dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali competenti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del
Art. 2-ter. - (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «mancata osservanza» sono sostituite dalle seguenti: «grave inosservanza», dopo le parole: «ovvero in caso di» è inserita la seguente: «grave» e le parole: «anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni della provincia di Caserta» sono inserite le seguenti: «, anche in forma associata,» e le parole: «ai sensi dell'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
al comma 3, secondo periodo, le parole: «senza ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri».
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del
il comma 2 è soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «immette nelle acque superficiali o sotterranee» sono inserite le seguenti: «ovvero incendia»;
alla lettera b), dopo le parole: «presso siti non autorizzati» sono inserite le seguenti: «o incendiano»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».
All'articolo 7:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «stanziamenti di bilancio delle» è inserita la seguente: «suddette»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma web»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Formazione scolastica). - 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole da: «con oneri a carico del fondo» fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» sono inserite le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del
All'articolo 9:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 2, comma 143, della
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Altre misure urgenti di tutela ambientale). - 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del
Art. 9-ter. - (Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del
Art. 9-quater. - (Misure urgenti in materia di rifiuti). - 1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del
“3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio”.
2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del
“19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato”».
[1] L'art. 2268 del