§ 56.6.278 - L. 30 dicembre 2008, n. 210.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:30/12/2008
Numero:210


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di [...]


§ 56.6.278 - L. 30 dicembre 2008, n. 210. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale.

(G.U. 3 gennaio 2009, n. 2)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172

 

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

 

al comma 2, secondo periodo, le parole «a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17».

 

All'articolo 2:

 

al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,», dopo le parole: «sul territorio della regione Campania» sono inserite le seguenti: «e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia», dopo le parole: «soggetti pubblici competenti» sono inserite le seguenti: «, informando le competenti strutture sanitarie» e le parole: «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;

 

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

«2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.

 

2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

 

“g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini”»;

 

al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti: «, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania,», dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali competenti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 2-bis. - (Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale). - 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: “I siti, le aree” sono inserite le seguenti: “, le sedi degli uffici”.

 

Art. 2-ter. - (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti). - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

 

2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sottoposta all'autorizzazione comunitaria».

 

All'articolo 3:

 

al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «mancata osservanza» sono sostituite dalle seguenti: «grave inosservanza», dopo le parole: «ovvero in caso di» è inserita la seguente: «grave» e le parole: «anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario».

 

All'articolo 4:

 

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni della provincia di Caserta» sono inserite le seguenti: «, anche in forma associata,» e le parole: «ai sensi dell'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18»;

 

al comma 3, secondo periodo, le parole: «senza ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri».

 

All'articolo 5:

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

 

il comma 2 è soppresso.

 

All'articolo 6:

 

al comma 1:

 

alla lettera a), dopo le parole: «immette nelle acque superficiali o sotterranee» sono inserite le seguenti: «ovvero incendia»;

 

alla lettera b), dopo le parole: «presso siti non autorizzati» sono inserite le seguenti: «o incendiano»;

 

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».

 

All'articolo 7:

 

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata»;

 

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «stanziamenti di bilancio delle» è inserita la seguente: «suddette»;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma web»;

 

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti».

 

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

 

«Art. 7-bis. - (Formazione scolastica). - 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

All'articolo 8:

 

al comma 2, le parole da: «con oneri a carico del fondo» fino alla fine del comma sono soppresse;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

 

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» sono inserite le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno».

 

All'articolo 9:

 

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

 

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

 

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani”».

 

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 9-bis. - (Altre misure urgenti di tutela ambientale). - 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

 

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

 

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

 

Art. 9-ter. - (Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

 

2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.

 

3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 9-quater. - (Misure urgenti in materia di rifiuti). - 1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

 

“3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio”.

 

2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

 

3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

 

“19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato”».


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 5, comma 1.