Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 17/12/2018 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 95.1.447 - L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
(G.U. 18 dicembre 2018, n. 293)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti). - 1. All'articolo 2, comma 1, del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019».
All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata».
All'articolo 2:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"»;
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» e «del citato decreto» è inserita la seguente: «legislativo».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole da: «, in unica» fino a «importo,» sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020»;
al comma 10, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del
al comma 14, alinea, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi»;
dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019».
All'articolo 5, comma 1, lettera f), le parole: «regolamento (UE) n. 609/14» sono sostituite dalle seguenti: «
All'articolo 6:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento»;
alla lettera b), le parole: «di un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»;
al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto»;
al comma 16, dopo le parole: «in cui è parte il medesimo ente» sono aggiunte le seguenti: «o un suo ente strumentale».
All'articolo 7:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, alinea, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi».
All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014,».
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Irregolarità formali). - 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, è destinata ad incrementare, per la medesima annualità, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al
Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità). - 1. All'articolo 63 del
"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
All'articolo 10:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 3, del
02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della
al comma 1, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «del periodo successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
Art. 10-ter (Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità). - 1. All'articolo 1 del
"6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate"».
All'articolo 15, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'articolo 4 del
"Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). - 1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo"».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica). - 1. All'articolo 1, comma 213, della
"g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonchè le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati"».
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis (Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia). - 1. All'articolo 3 del
"7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della
Art. 16-ter (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.). - 1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del
Art. 16-quater (Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari). - 1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del
a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni";
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonchè dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.";
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza".
Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni). - 1. All'articolo 24 del
"2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità nè a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonchè di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine".
Art. 16-sexies (Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni). - 1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
Art. 16-septies (Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie). - 1. All'articolo 22 del
"1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonchè al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"».
Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè di contrasto all'evasione fiscale».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater è sostituito dal seguente:
«6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
al comma 1, lettera c), capoverso 6-quinquies, quarto periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del
al comma 2, alinea, la parola: «decorre» è sostituita dalla seguente: «decorrere».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera c), capoverso 544, la parola: «disciplinante» è sostituita dalla seguente: «disciplinate»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 26»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico».
All'articolo 19, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «".».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del
al comma 2, dopo le parole: «n. 385» il segno di interpunzione: «"» è soppresso ed è aggiunto il seguente periodo: «La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del
2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis (Sistemi di tutela istituzionale). - 1. Al fine di tutelare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis";
b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del
Art. 20-ter (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa). - 1. All'articolo 18 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi";
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale".
Art. 20-quater (Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli). - 1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anzichè al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Art. 20-quinquies (Modifiche all'articolo 3 del
"1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal fine possono essere attivate opportune modalità di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorità e l'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis è punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
Art. 21-ter (Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale). - 1. All'articolo 6 della
a) al comma 1, lettera f), le parole: "e dello Stretto" sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
"q-bis) dello Stretto";
c) al comma 14, la parola: "ridotto" è sostituita dalla seguente: "modificato".
2. All'allegato A della
a) il numero 6) è sostituito dal seguente:
"6) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia";
b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"15-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria".
3. All'articolo 4, comma 6, del
Art. 22-ter (Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche). - 1. All'articolo 3, comma 3-bis, del
Art. 22-quater (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica). - 1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della
All'articolo 23:
al comma 1, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
al comma 3, le parole: «sui c/c» sono soppresse;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure in materia di trasporto delle merci».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di circolazione). - 1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo";
c) al comma 3, le parole: "ad un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "alla metà".
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al
Art. 23-ter (Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga). - 1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "un'effettiva concorrenza" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato," e dopo le parole: "di determinati prodotti di accesso," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,";
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "prospettive di concorrenza" è inserita la seguente: "sostenibile" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato";
3) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione";
4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorità può altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis";
b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete".
Art. 23-quater (Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia). - 1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica" del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del
Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis (Gestione della contabilità speciale unica della Difesa). - 1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
"Art. 2195-quater (Contabilità speciale unica della Difesa). - 1. Per la gestione della contabilità speciale unica del Ministero della difesa istituita ai sensi dell'articolo 11-bis del
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contabilità speciali di cui agli articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e 524 del regolamento di cui al
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 24-ter (Modifiche al
2. All'articolo 77 del citato
a) al comma 1, le parole: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5," sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli";
d) il comma 15 è abrogato.
3. All'articolo 79 del citato
"2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi".
4. All'articolo 83, comma 1, del citato
5. All'articolo 101, comma 10, del citato
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del citato
Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela). - 1. Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
Art. 25-ter (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa). - 1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonchè delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonchè eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
Art. 25-quinquies (Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria). - 1. All'articolo 3-bis del
"4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Art. 25-sexies (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza). - 1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18 del
Art. 25-septies (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario). - 1. All'articolo 1, comma 395, della
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: "per le medesime regioni" sono sostituite dalle seguenti: "per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della
a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonchè specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.";
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 84-bis è abrogato".
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della
Art. 25-octies (Misure per il rilancio di Campione d'Italia). - 1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonchè con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonchè i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del Comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del
5. All'articolo 17 del
"3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della
7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 25-novies (Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1.
3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.
Art. 25-decies (Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del
2. All'articolo 62-quater del
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis";
b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis";
c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis";
d) al comma 5-bis, le parole: "sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "sostanze liquide di cui al comma 1-bis" e le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis".
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del
a) le parole: "pari al cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento";
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
5. All'articolo 21, comma 11, del
a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le seguenti: ", anche transfrontaliera,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del
6. All'articolo 25, comma 4, del
7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della
8. All'articolo 2, lettera s), del
9. All'articolo 62-quater del
"7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".
10. All'articolo 21 del
"17-bis. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo".
11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 25-undecies (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione). - 1. All'articolo 31 della
a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della
b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:
"49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della
Alla rubrica del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia sanitaria».
All'articolo 26:
al comma 1, la parola: «1.292.735» è sostituita dalla seguente: «1.292,735»;
al comma 3, alinea, le parole: «16, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «16, comma 6»;
al comma 3, lettera e), le parole: «
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla