Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.6 norme processuali |
Data: | 20/11/2009 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità [...] |
§ 23.6.14 - L. 20 novembre 2009, n. 166.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(G.U. 24 novembre 2009, n. 274 - S.O. n. 215)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All’articolo 1, al comma 1, lettera a), capoverso 15, le parole: «all’articolo 5,» sono sostituite dalla seguente: «al».
All’articolo 2:
al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, lettera a), le parole: «fatturato di settore» sono sostituite dalle seguenti: «fatturato relativo ai proventi da mercato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000»;
al comma 2, dopo le parole: «n. 162, e» sono inserite le seguenti: «nel limite del numero di unità di personale compatibile con l’applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell’ambito delle suddette risorse,»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 4-bis, comma 1, del
All’articolo 3:
al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;
al comma 2, alinea, e ai commi 3 e 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al
nella rubrica, le parole: «n. 16» sono sostituite dalle seguenti: «n. 163» e le parole: «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a lavori».
Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Attuazione della
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell’organico recepimento della
3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 884, della
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-ter. - (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni). - 1. All’articolo 2 della
“289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni”.
2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della
Art. 3-quater. - (Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all’interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata
3. All’articolo 2, comma 162, della
4. All’articolo 2 della
Art. 3-quinquies. - (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo Milano 2015). - 1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
2. Al fine di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l’Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al
5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l’applicazione del presente comma.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»;
alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»;
alla lettera e), la parola: «registro» è sostituita dalle seguenti: «Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione» e la parola: «contenute» è sostituita dalla seguente: «indicate»;
al comma 2, le parole: «la gestione per le» sono sostituite dalle seguenti: «il supporto nella gestione delle»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. All’articolo 30, comma 11, terzo periodo, della
Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifiche al
“4. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d’intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del
All’articolo 5, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Attuazione della
a) all’articolo 311, al comma 2, le parole da: “al ripristino” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla
b) all’articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
c) all’articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria stabiliti dall’articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell’articolo 18 della
d) all’articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: “sono versate” fino a: “della spesa” sono sostituite dalle seguenti: “affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
e) all’articolo 317, il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 2 del
“7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
All’articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all’obbligo di cui all’articolo 3 della
All’articolo 8, nella rubrica, le parole: «Procedure d’infrazione n. 2006/114» sono sostituite dalle seguenti: «Procedure d’infrazione n. 2006/2114».
Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti). - 1. All’articolo 22, comma 2, del
All’articolo 11, al comma 1, alinea, la parola: «dal» è sostituita dalla seguente: «del».
All’articolo 12, al comma 1, capoverso 141-bis, dopo le parole: «nella lista di cui al» sono inserite le seguenti: «decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del».
All’articolo 13, al comma 4, lettera b), alle parole: «l-bis) cedere» è premesso il segno: «“».
L’articolo 14 è soppresso.
All’articolo 15:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «distribuzione di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, le disposizioni della
dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: “sono determinati” sono inserite le seguenti: “, entro il 31 dicembre 2012,”»;
alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: «l’attribuzione dei compiti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «l’attribuzione di specifici compiti operativi»;
alla lettera c), capoverso 4-bis, le parole da: «L’Autorità» fino a: «propria delibera,» sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti di cui al comma 10 definiscono»;
alla lettera d), capoverso 8, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2»; al medesimo capoverso, lettera d), le parole da: «ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015»;
alla lettera d), capoverso 9, secondo periodo, dopo la parola: «regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;
alla lettera e), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’alinea»;
alla lettera g), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23-bis del citato
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
2-ter. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del
2-quater. All’articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del
All’articolo 16, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell’articolo 1 del
“2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all’attività di smarchiatura.
2-ter. L’autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all’organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo”».
All’articolo 17, al comma 2, dopo le parole: «incarico di coordinatore e rilevatore,» sono inserite le seguenti: «anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie,».
Dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca). - 1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del
All’articolo 18, al comma 1, dopo le parole: «la produzione conseguita,» sono inserite le seguenti: «le trattenute e» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».
All’articolo 19, al comma 2, dopo le parole: «
Dopo l’articolo 19, sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali). - 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l’istituzione della banca dati per l’attuazione della
2. A decorrere dall’esercizio 2008 e fino a tutto l’anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell’interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all’articolo 4 della
3. All’articolo 2, comma 6, terzo periodo, della
Art. 19-ter. - (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1. Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d’azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino.
4. Le società di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l’aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonché la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l’affidamento dei servizi marittimi sia l’apertura del capitale ad un socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d’azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d’azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all’atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell’economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell’intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell’intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 16 della
15. All’articolo 2, comma 192, della
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d’azienda per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall’attuazione dell’articolo 19 del
19. Nell’ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1046, della
20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla
21. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell’assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla
22. All’articolo 7-sexies, comma 3, del
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del
24. Per le regioni a statuto speciale l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all’emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.
25. L’articolo 57 del
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l’anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del citato
Art. 19-quater. - (Modifiche all’articolo 47 della
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della
All’articolo 20, comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto legislativo».
Dopo l’articolo 20, sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante”;
c) all’articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “diecimila euro”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo”.
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al
3. All’articolo 44, comma 1-bis, del
4. All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al
“1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20-ter. - (Modifiche agli articoli 14 e 17 della
a) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto”;
b) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.
2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi”».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: