Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 10/08/2023 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali |
Art. 2. Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili |
Art. 3. Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma |
Art. 4. Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo |
Art. 5. Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica |
Art. 5 bis. Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy |
Art. 6. Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking» |
Art. 7. Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche |
Art. 8. Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione |
Art. 9. Interventi in materia di opere di interesse strategico |
Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca |
Art. 10 bis. Sanzioni in materia di riproduzione animale |
Art. 11. Misure urgenti per le produzioni viticole |
Art. 11 bis. Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 |
Art. 11 ter. Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 |
Art. 12. Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa |
Art. 12 bis. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
Art. 12 ter. Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili |
Art. 12 quater. Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico |
Art. 13. Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale |
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico |
Art. 14. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 |
Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio |
Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali |
Art. 17. Misure urgenti per il trasporto pubblico locale |
Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Art. 18 bis. Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili |
Art. 19. Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali |
Art. 19 bis. Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte |
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto |
Art. 21. Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria |
Art. 21 bis. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio |
Art. 21 ter. Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici |
Art. 22. Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti |
Art. 23. Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 |
Art. 24. Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica |
Art. 25. Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 |
Art. 26. Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse |
Art. 27. Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo |
Art. 28. Disposizioni finanziarie |
Art. 29. Entrata in vigore |
§ 55.3.179 - D.L. 10 agosto 2023, n. 104. [1]
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
(G.U. 10 agosto 2023, n. 186)
Capo I
MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI
Art. 1. Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali [2]
1. Gli articoli 2 e 3 della
2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:
a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della
7. All'articolo 13 del
a) al comma 14, le parole da: «, secondo modalità da definirsi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonchè di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.»;
b) al comma 15, dopo la parola: «comunicano» è inserita la seguente: «annualmente», dopo la parola: «competitività» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy».
8. All'articolo 3, comma 1, del
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della
Art. 2. Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili
1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3. Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma
1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del
a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della
b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima
2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del
3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2 , da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio [6];
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della
6. L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis» [7].
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del
9. Alla
a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,» [10].
10. All'articolo 6, comma 1, del
Art. 4. Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo
1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti [11].
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 5. Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica [12]
1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonchè in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del medesimo
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996 [14].
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di seguito denominato «Comitato», composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca [16].
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonchè gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy [17].
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 5 bis. Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy [19]
1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 6. Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking» [20]
1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonchè per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:
a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della
b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
2-bis. All'articolo 12 del
Art. 7. Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche
1. All'articolo 2, comma 1-ter, del
2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del
2-bis. L'articolo 3 del
Art. 8. Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
Art. 9. Interventi in materia di opere di interesse strategico
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 [29].
2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del
Art. 10 bis. Sanzioni in materia di riproduzione animale [31]
1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del
a) al comma 3, le parole: «dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente» e le parole: «dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
b) al comma 5, le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni vigenti»;
c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonchè di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonchè del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici».
Art. 11. Misure urgenti per le produzioni viticole
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al
2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora [33].
3. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del
3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [35].
3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della
3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del
Art. 11 bis. Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) al comma 2, le parole: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
Art. 11 ter. Modifica all'articolo 31 della
1. All'articolo 31 della
«1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro».
Art. 12. Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa
1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del
3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 24,2 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 24,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 34,6 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.
5. Le società Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della
6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 12 bis. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;
b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: «sono adeguate al rischio rilevato» sono inserite le seguenti: «e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)».
Art. 12 ter. Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [46]
1. All'articolo 12, comma 3-bis, del
Art. 12 quater. Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico [47]
1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del
b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 13. Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico [51]
1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal
Art. 14. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della
1. Alla società di cui all'articolo 1 della
2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
3. All'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del
4. All'articolo 2 del
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della
c) al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo è soppresso.
4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della
4-ter. All'articolo 4, comma 3, del
«b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del
Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonchè dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del
Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
1. All'articolo 44-bis del
«3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al
1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della
1-ter. All'articolo 2, comma 290, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «una società per azioni» sono inserite le seguenti: «in house»;
b) al secondo periodo, le parole: «quale organismo di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto da essa interamente partecipato», la parola: «diretto» è sostituita dalle seguenti: «analogo congiunto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al
c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonchè, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione» [63].
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della
Art. 17. Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
1. All'articolo 27 del
a) al comma 2:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
2) la lettera e) è abrogata [65];
a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del
2. All'articolo 1, primo comma, della
3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del
3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del
3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della
3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della
3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi [72].
3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al
a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore»;
b) all'articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.» [74].
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNNR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della
3-bis. Al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026»;
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della
Art. 18 bis. Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili [79]
1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del
Art. 19. Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al
c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4 nonchè le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate [81].
3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP) [82].
4. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvati la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari e sono concessi i finanziamenti [83].
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal
7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al
9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni [85].
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del
Art. 19 bis. Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte [89]
1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato
Art. 21. Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria
1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 [92].
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze [94].
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al
5. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
5-bis. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati» [96].
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al
Art. 21 bis. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio [100]
1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al
Art. 21 ter. Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici [102]
1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al
3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del
4. All'articolo 39-quater del
Art. 22. Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del
Art. 23. Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
1. Al
0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo» [104];
0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: «620 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «372 milioni» [105];
0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: «253,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «53,6 milioni» [106];
0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» [107];
0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: «e degli organismi in house delle medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonchè dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» [108];
a) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del
2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonchè agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.» [109];
b) all'articolo 20-sexies:
1) al comma 6, le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «490 milioni»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3» [110];
b-bis) all'articolo 20-septies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario»;
2) al comma 8, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni»;
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» [112];
b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: «delegare ai comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni,» e, al secondo periodo, le parole: «può individuare lo stesso ente locale titolare,» sono sostituite dalle seguenti: «può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,» [113].
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del
b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1 [114].
1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del
1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter [116].
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [117].
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE [118]
Art. 24. Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
Art. 25. Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 26. Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse [120]
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del
4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nell'anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio [124].
5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonchè del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione [126].
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della
Art. 27. Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
1. All'articolo 11-octies, comma 2, del
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI [128]
Art. 28. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [129].
Art. 29. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Tabella 1
(Articolo 21, comma 6)
Ente |
Popolazione al 1/1/2022 |
Riparto |
Palermo |
635.439 |
1.097.677 |
Catania |
301.104 |
520.136 |
Messina |
221.246 |
382.187 |
Totale |
1.157.789 |
2.000.000 |
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto areo, i quali, a causa dell'esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;
Ritenuta la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l'offerta del servizio pubblico locale non di linea;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell'Unione europea;
Considerata, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell'Unione europea e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;
Considerata la necessità e urgenza di potenziare il servizio taxi per fronteggiare i deficit temporanei di offerta che stanno interessando i comuni nei quali si ravvisano problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea a fronte dell'incremento dell'afflusso turistico;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;
Considerata la necessità e urgenza, correlata agli aumenti eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di intervenite in relazione all'individuazione della base di calcolo per aggiornamento annuale dei canoni di concessione da applicare ai concessionari delle aree gestite dalle Autorità di sistema portuale;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia ambientale volte a consentire la possibilità per le regioni di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e di smaltimento dei rifiuti agli enti locali;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finanziarie in materia di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici unifamiliari e di andamento del credito e del costo degli interessi;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonchè alla messa in sicurezza delle stesse.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, del turismo, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti a tutela degli utenti
Art. 1. Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali
1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.
2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l'articolo 27, commi da 1-bis a 15 del
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. All'articolo 47, comma 1, lettera m), del
Art. 2. Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili
1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3. Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma
1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del
a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della
b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima
2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del
3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della
6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del
9. Alla
a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,»;
10. All'articolo 6, comma 1, del
Art. 4. Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo
1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della
Capo II
Misure urgenti in materia di attività economiche
Art. 5. Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica
1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonchè in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da uno del Ministero dell'università e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonchè gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 6. Chips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei
1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonchè per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:
a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 7. Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche
1. All'articolo 2, comma 1-ter, del
2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del
Art. 8. Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
Art. 9. Interventi in materia di opere di interesse strategico
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
Art. 11. Misure urgenti per le produzioni viticole
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del
3. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del
Art. 12. Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa
1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del
3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.
5. Le società Alitalia-Sai S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della
6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società area italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Capo III
Disposizioni in materia di investimenti
Art. 13. Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del
Art. 14. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della
1. Alla società di cui all'articolo 1 della
2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
3. All'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del
4. All'articolo 2 del
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della
c) al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo è soppresso.
Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione di cui al
Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
1. All'articolo 44-bis del
Art. 17. Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
1. All'articolo 27 del
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244.»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del
2. All'articolo 1, primo comma, della
3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al
a) all'articolo 48, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.».
b) all'articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 19. Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del
c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4, primo periodo, nonchè le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari.
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal
7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato
Art. 21. Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria
1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del
5. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al
Art. 22. Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del
Art. 23. Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
1. Al
a) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del
2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonchè agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»;
b) all'articolo 20-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del
Capo IV
Disposizioni finanziarie
Art. 24. Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
Art. 25. Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 26. Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonchè del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della
Art. 27. Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
1. All'articolo 11-octies, comma 2, del
Capo V
Disposizini finali
Art. 28. Disposizioni finanziarie
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Tabella 1
(Articolo 21, comma 6)
Ente |
Popolazione al 1/1/2022 |
Riparto |
Palermo |
635.439 |
1.097.677 |
Catania |
301.104 |
520.136 |
Messina |
221.246 |
382.187 |
Totale |
1.157.789 |
2.000.000 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 28 ter del
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dall'art. 16 del
[53] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[66] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[67] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 278, della
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[80] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[85] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[91] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 bis del
[92] Comma inserito dalla L. di conversione.
[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[96] Comma inserito dalla L. di conversione.
[97] Comma inserito dalla L. di conversione.
[98] Comma inserito dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[101] Comma così modificato dall'art. 18 ter del
[102] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[104] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[105] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[106] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[107] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[108] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[109] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[110] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[111] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[112] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[113] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[116] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[118] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[120] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[121] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[122] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[123] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[125] Comma inserito dalla L. di conversione.
[126] Comma inserito dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.