§ 67.4.367 - L. 9 gennaio 2006, n. 13.
Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:09/01/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Divieti di iscrizione e di navigazione
Art. 3.  Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto
Art. 4.  (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).
Art. 5.  Promozione della ricerca in campo navale
Art. 6.  Adeguamento delle sanzioni


§ 67.4.367 - L. 9 gennaio 2006, n. 13.

Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.

(G.U. 20 gennaio 2006, n. 16)

 

Art. 1. Finalità

     1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

 

     Art. 2. Divieti di iscrizione e di navigazione

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risalga a oltre quindici anni.

     2. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, che trasportano prodotti petroliferi, è vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni.

     3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.

 

     Art. 3. Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

     1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005- 2007, è pari a 12 milioni di euro.

     2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

     3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.

     4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.

     5. Il contributo di cui al presente articolo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è in ogni modo corrisposto in conformità alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio 2002.

     6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

     7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

     8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.

     9. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è pari a:

     a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

     b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.

     10. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

     11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.

     12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     13. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). [1]

     1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente comma.

 

     Art. 5. Promozione della ricerca in campo navale

     1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonchè quelli di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007.

     2. I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

     3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Adeguamento delle sanzioni

     1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «da 1.033 euro a 6.197 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.066 a 12.394 euro».


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1046, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.