Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.5 musica |
Data: | 30/04/2010 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico |
Art. 2. Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico |
Art. 3. Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche |
Art. 4. (Disposizioni in materia di attività culturali). |
Art. 5. Disposizioni in materia di attività cinematografiche |
Art. 6. Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive |
Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori |
Art. 7 bis. Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia |
Art. 8. Abrogazioni |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 88.5.53 - D.L. 30 aprile 2010, n. 64. [1]
Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
(G.U. 30 aprile 2010, n. 100)
Art. 1. Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico [2]
[1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana [3];
a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti [4];
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonchè alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [5];
c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio [6];
c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile [7];
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [8];
d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni [9];
d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione [10];
e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali [11];
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla
f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione [13].
1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il
c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonchè l'adeguata autonomia decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla
f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane [14].
2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il 31 dicembre 2012 [16].]
Art. 2. Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del
Art. 3. Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche
1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter del
2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4» [19].
3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro [20].
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti [21].
5. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonchè di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal
5-bis. [Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato] [23].
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
8-bis. [Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla
Art. 4. (Disposizioni in materia di attività culturali). [28]
1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
Art. 5. Disposizioni in materia di attività cinematografiche [29]
(Omissis)
Art. 6. Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive
1. All'articolo 103 della
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonchè la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.» [30];
b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».
2. È abrogato l'articolo 23 del
2-bis. All'allegato 2 al
«446-bis. Regio decreto legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14.» [32].
3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della
3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera [35].
Art. 7 bis. Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia [36]
1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2.
Art. 8. Abrogazioni
1. (Omissis) [37].
2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
3. Sono abrogati:
a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della
b) il comma quarto dell'articolo 2 della
c) il terzo comma dell'articolo 2 della
d) l'articolo 2, comma 392, della
e) l'articolo 14 del
e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della
e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonchè in materia di attività e servizi culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico
1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonchè alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale;
e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla
2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico
1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del
Art. 3. Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche
1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del
2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttività del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, è ridotto del cinquanta per cento.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonchè di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
Art. 4. Disposizioni in materia di attività culturali
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonchè le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonchè degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
Art. 5. Disposizioni in materia di attività cinematografiche
1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della
«2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del
4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.».
2. All'articolo 12, comma 7, del
Art. 6. Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive
1. All'articolo 103 della
2. E' abrogato l'articolo 23 del
3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della
Art. 8. Abrogazioni
1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della
2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
3. Sono abrogati:
a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della
b) il comma quarto dell'articolo 2 della
c) il terzo comma dell'articolo 2 della
d) l'articolo 2, comma 392, della
e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[9] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[10] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[11] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[13] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 22 del
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 4 bis, del
[22] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 del
[23] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 del
[24] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 40 del
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 del
[28] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[29] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[30] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 47 del
[34] Comma così modificato dall'art. 47 del
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[38] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[39] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.