§ 4.4.101 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1083.
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:11/07/2006
Numero:1083


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obiettivi
Art. 4.  Strumenti e missioni
Art. 5.  Convergenza
Art. 6.  Competitività regionale e occupazione
Art. 7.  Cooperazione territoriale europea
Art. 8.  Sostegno transitorio
Art. 9.  Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità
Art. 10.  Programmazione
Art. 11.  Partenariato
Art. 12.  Livello territoriale dell'attuazione
Art. 13.  Intervento proporzionale
Art. 14.  Gestione concorrente
Art. 15.  Addizionalità
Art. 16.  Parità tra uomini e donne e non discriminazione
Art. 17.  Sviluppo sostenibile
Art. 18.  Risorse globali
Art. 19.  Risorse per l'obiettivo «Convergenza»
Art. 20.  Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»
Art. 21.  Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Art. 22.  Non trasferibilità delle risorse
Art. 23.  Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza
Art. 24.  Risorse per l'assistenza tecnica
Art. 25.  Contenuto
Art. 26.  Adozione e revisione
Art. 27.  Contenuto
Art. 28.  Preparazione e adozione
Art. 29.  Rapporto strategico degli Stati membri
Art. 30.  Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione
Art. 31.  Relazione sulla coesione
Art. 32.  Preparazione e approvazione dei programmi operativi
Art. 33.  Revisione dei programmi operativi
Art. 34.  Specificità dei Fondi
Art. 35.  Ambito geografico
Art. 36.  Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti
Art. 36 bis.  Strumento di condivisione dei rischi
Art. 37.  Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»
Art. 38.  Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Art. 39.  Contenuto
Art. 40.  Informazioni trasmesse alla Commissione
Art. 41.  Decisione della Commissione
Art. 42.  Disposizioni generali
Art. 43.  Norme di attuazione
Art. 44.  Strumenti di ingegneria finanziaria
Art. 45.  Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Art. 46.  Assistenza tecnica degli Stati membri
Art. 47.  Disposizioni generali
Art. 48.  Responsabilità degli Stati membri
Art. 49.  Responsabilità della Commissione
Art. 50.  Riserva nazionale di efficacia ed efficienza
Art. 51.  Riserva nazionale per imprevisti
Art. 52.  Modulazione dei tassi di partecipazione
Art. 53.  Partecipazione dei Fondi
Art. 54.  Altre disposizioni
Art. 55.  Progetti generatori di entrate
Art. 56.  Ammissibilità delle spese
Art. 57.  Stabilità delle operazioni
Art. 58.  Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
Art. 59.  Designazione delle autorità
Art. 60.  Funzioni dell'autorità di gestione
Art. 61.  Funzioni dell'autorità di certificazione
Art. 62.  Funzioni dell'autorità di audit
Art. 63.  Comitato di sorveglianza
Art. 64.  Composizione
Art. 65.  Compiti
Art. 66.  Modalità di sorveglianza
Art. 67.  Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione
Art. 68.  Esame annuale dei programmi
Art. 69.  Informazione e pubblicità
Art. 70.  Gestione e controllo
Art. 71.  Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo
Art. 72.  Competenze della Commissione
Art. 73.  Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
Art. 74.  Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo
Art. 75.  Impegni di bilancio
Art. 76.  Norme comuni per i pagamenti
Art. 77.  Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale
Art. 78.  Dichiarazione di spesa
Art. 79.  Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi
Art. 80.  Integrità dei pagamenti ai beneficiari
Art. 81.  Uso dell'euro
Art. 82.  Pagamento
Art. 83.  Interessi
Art. 84.  Liquidazione
Art. 85.  Pagamenti intermedi
Art. 86.  Ricevibilità delle domande di pagamento
Art. 87.  Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento
Art. 88.  Chiusura parziale
Art. 89.  Condizioni per il pagamento del saldo finale
Art. 90.  Disponibilità dei documenti
Art. 91.  Interruzione dei termini di pagamento
Art. 92.  Sospensione dei pagamenti
Art. 93.  Principi
Art. 94.  Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto
Art. 95.  Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi
Art. 96.  Eccezioni al disimpegno automatico
Art. 97.  Procedura
Art. 99.  Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Art. 99.  Criteri per le rettifiche
Art. 100.  Procedura
Art. 101.  Obblighi degli Stati membri
Art. 102.  Rimborso
Art. 103.  Procedura di comitato
Art. 104.  Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato
Art. 105.  Disposizioni transitorie
Art. 106.  Clausola di riesame
Art. 107.  Abrogazione
Art. 108.  Entrata in vigore


§ 4.4.101 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1083. [1]

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

(G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     visto il parere della Corte dei conti,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.

     (2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

     (3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.

     (4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.

     (5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.

     (6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.

     (7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.

     (8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006.

     Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.

     (9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/ 1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.

     (10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.

     (11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

     (12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.

     (13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.

     (14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.

     (15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.

     (16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

     (17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.

     (18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.

     (19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.

     (20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.

     (21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

     (22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

     (23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.

     (24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.

     (25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (26) È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro.

     È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.

     (27) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

     (28) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.

     (29) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.

     (30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

     (31) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.

     (32) La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.

     (33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.

     (34) Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.

     (35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.

     (36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.

     (37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.

     (38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.

     (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.

     (40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

     (41) È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.

     (42) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.

     (43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

     (44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.

     (45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.

     (46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.

     (47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.

     (48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.

     (49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.

     (50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.

     (51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.

     (52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.

     (53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.

     (54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.

     (55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.

     (56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

     (57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.

     (58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi;

     per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate ex ante ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.

     (59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.

     (60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo, e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione, dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

     (61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.

     (62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.

     (63) È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.

     (64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sieme alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.

     (65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.

     (66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.

     (67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.

     (68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

     (69) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

     (70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.

     (71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

     (72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.

     (73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

 

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

     Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

     Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

     A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

     1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;

     2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

     3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

     4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

     5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

     6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

     7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

 

CAPO II

Obiettivi e missioni

 

          Art. 3. Obiettivi

     1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

     L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

     2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

     a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;

     b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;

     c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

     3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

 

          Art. 4. Strumenti e missioni

     1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

     a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;

     b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;

     c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

     2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

     a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

     3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

 

CAPO III

Ammissibilità geografica

 

          Art. 5. Convergenza

     1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

     2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

     3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

 

          Art. 6. Competitività regionale e occupazione

     Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

     Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

 

          Art. 7. Cooperazione territoriale europea

     1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

     Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili.

     L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

 

          Art. 8. Sostegno transitorio

     1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

     2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

     Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

     3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

     4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

CAPO IV

Principi di intervento

 

          Art. 9. Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

     1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

     2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

     3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

     Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

     Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

     Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1° maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

     4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

     5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

 

          Art. 10. Programmazione

     Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

 

          Art. 11. Partenariato

     1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

     a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

     b) le parti economiche e sociali;

     c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

     Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

     2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

     Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

     3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

 

          Art. 12. Livello territoriale dell'attuazione

     L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

 

          Art. 13. Intervento proporzionale

     1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

     a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),

     b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,

     c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),

     d) ai rapporti di cui all'articolo 67, sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

     2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

 

          Art. 14. Gestione concorrente

     1. Il bilancio dell'Unione europea destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a eccezione dello strumento di cui all'articolo 36 bis del presente regolamento e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 [2].

     2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

     a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;

     b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;

     c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

 

          Art. 15. Addizionalità

     1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

     2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

     Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

     3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

     Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

     4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

     La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

     Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

     La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

 

          Art. 16. Parità tra uomini e donne e non discriminazione

     Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

     Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi.

     L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

 

          Art. 17. Sviluppo sostenibile

     Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

 

CAPO V

Quadro finanziario

 

          Art. 18. Risorse globali

     1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR.

     Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

     La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

     2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

     3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

 

          Art. 19. Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

     Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

     a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

     b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

     c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

     d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

          Art. 20. Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

     Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

     a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

     b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

 

          Art. 21. Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

     1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

     a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

     b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

     c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

     2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.

     3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

     4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

     5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

     Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

     6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

     a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma;

     oppure

     b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

     il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

 

          Art. 22. Non trasferibilità delle risorse

     Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

     In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

 

          Art. 23. Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

     Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

 

          Art. 24. Risorse per l'assistenza tecnica

     Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

 

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

 

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

 

          Art. 25. Contenuto

     Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

     Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

     Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

 

          Art. 26. Adozione e revisione

     La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1° febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

     La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

 

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

 

          Art. 27. Contenuto

     1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

     2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

     3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

     4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

     a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;

     b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;

     c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

     d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

     e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

     f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:

     i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

     ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

     iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

     g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

     5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

     a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

     b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

     6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

 

          Art. 28. Preparazione e adozione

     1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento.

     Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

     2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

     Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

     3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

     a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);

     b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e

     c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

 

CAPO III

Seguito strategico

 

          Art. 29. Rapporto strategico degli Stati membri

     1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

     2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

     a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;

     b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;

     c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e

     d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

     3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

     a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;

     b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e

     c) esempi di buone prassi.

     4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

 

          Art. 30. Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

     1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

     2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

     Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

     3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione.

     Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

 

          Art. 31. Relazione sulla coesione

     1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

     a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;

     b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

     2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

     a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;

     b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

 

          Art. 32. Preparazione e approvazione dei programmi operativi

     1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

     2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 11 [3].

     3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

     4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

     5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.

 

          Art. 33. Revisione dei programmi operativi

     1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

     a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

     b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

     c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

     d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

     Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

     2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

     3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

 

          Art. 34. Specificità dei Fondi

     1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

     2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.

     3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

 

          Art. 35. Ambito geografico

     1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

     I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

     2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

     3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

 

          Art. 36. Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

     1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

     2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato.

     Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

     3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

     4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

     5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

 

          Art. 36 bis. Strumento di condivisione dei rischi [4]

1. Ai fini del presente articolo, per strumento di condivisione dei rischi si intende uno strumento finanziario che garantisca la copertura totale o parziale di un rischio definito, se del caso, in cambio di una remunerazione pattuita.

 

2. Uno Stato membro che rispetta una delle condizioni enunciate all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), può destinare una parte delle risorse complessive distribuite conformemente agli articoli 19 e 20 a uno strumento di condivisione dei rischi, che la Commissione stabilisce attraverso un accordo di cooperazione con la BEI oppure con organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla BEI ("organismo esecutivo incaricato"), al fine di coprire gli accantonamenti e l'allocazione del capitale di garanzie e prestiti, nonché di altri strumenti finanziari concessi nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi.

 

3. L'accordo di cooperazione, di cui al paragrafo 2, contiene norme riguardanti in particolare: l'importo totale del contributo dell'Unione e le previste modalità in base alle quali sarà reso disponibile; le condizioni del conto fiduciario da stabilirsi a cura dell'organismo esecutivo incaricato; i criteri di ammissibilità per l'utilizzo del contributo dell'Unione; i particolari della precisa condivisione dei rischi (compreso il tasso di indebitamento) da coprire e le garanzie che l'organismo esecutivo incaricato dovrà fornire; il prezzo dello strumento di condivisione dei rischi basato sul margine di rischio e su tutti i costi amministrativi dello strumento da coprire; la procedura di domanda e di approvazione delle proposte di progetto prevista dallo strumento di condivisione dei rischi; il periodo di disponibilità dello strumento di condivisione dei rischi; i requisiti di rendicontazione.

 

L'esatta condivisione dei rischi (incluso il tasso di indebitamento) che sarà assunta, a norma dell'accordo di cooperazione, dall'organismo esecutivo incaricato, è in media pari ad almeno 1,5 volte l'importo del contributo dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi.

 

I pagamenti a favore dello strumento di condivisione dei rischi saranno effettuati in rate, conformemente al programma di mobilitazione dello strumento di condivisione dei rischi nella concessione di prestiti e di garanzie per finanziare operazioni particolari.

 

4. In deroga all'articolo 54, paragrafo 5, lo strumento di condivisione dei rischi è utilizzato per finanziare operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione, in rapporto a costi di investimento non finanziabili, quali spese ammissibili ai sensi dell'articolo 55 o a norma delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

 

Può essere altresì utilizzato per finanziare operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del quadro di riferimento strategico nazionale dello Stato membro richiedente e degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione di cui alla decisione 2006/702/CE del Consiglio, e che apportano il massimo valore aggiunto alla strategia dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

 

5. Lo strumento di condivisione dei rischi è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione centralizzata indiretta ai sensi degli articoli 54 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

6. Lo Stato membro che intende beneficiare di uno strumento di condivisione dei rischi presenta una richiesta scritta alla Commissione entro il 31 agosto 2013. Nella richiesta, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni necessarie a stabilire:

 

a) se soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), indicando un riferimento a una decisione del Consiglio o ad altro atto giuridico che ne dimostri l'ammissibilità;

 

b) l'elenco dei programmi (compresi i progetti proposti e il relativo fabbisogno di finanziamenti) cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 a tali programmi che intende stornare al fine di riassegnarla allo strumento di condivisione dei rischi;

 

c) l'elenco dei progetti proposti ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 che intende stornare al fine di riassegnarla allo strumento di condivisione dei rischi;

 

d) l'importo disponibile a suo esclusivo beneficio nell'ambito della dotazione finanziaria della politica di coesione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e un'indicazione dell'importo che potrebbe essere stanziato per gli obiettivi dello strumento di condivisione dei rischi esclusivamente a titolo degli impegni di bilancio dell'Unione da effettuare negli esercizi 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1.

 

7. Dopo aver verificato che la richiesta dello Stato membro è corretta e giustificata, la Commissione adotta una decisione, entro quattro mesi dalla richiesta dello Stato membro e mediante un atto di esecuzione, che specifichi il sistema stabilito per garantire che l'importo disponibile sia utilizzato esclusivamente a vantaggio dello Stato membro che ha fornito tale importo nel quadro della sua dotazione finanziaria della politica di coesione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e che precisi i termini e le condizioni della partecipazione dello Stato membro richiedente allo strumento di condivisione dei rischi. I termini e le condizioni coprono in particolare:

 

a) la tracciabilità e la contabilità, le informazioni sull'utilizzazione dei fondi, le condizioni di pagamento e i sistemi di monitoraggio e di controllo;

 

b) la struttura dei costi e delle altre spese amministrative e di gestione;

 

c) l'elenco indicativo dei progetti ammissibili al finanziamento; e

 

d) l'importo massimo del contributo dell'Unione che può essere assegnato allo strumento di condivisione dei rischi dalle dotazioni disponibili dello Stato membro, nonché dalle quote per l'attuazione pratica.

 

La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Nel decidere in merito alla richiesta dello Stato membro, la Commissione garantisce che siano accolti come ammissibili al finanziamento, con un vigente strumento di condivisione dei rischi, solo i progetti per i quali sia stata adottata una decisione di finanziamento positiva dalla BEI o da organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico.

 

8. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 7 è preceduta dalla revisione dei programmi operativi nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2.

 

9. Gli importi assegnati allo strumento di condivisione dei rischi sono rigorosamente soggetti a un tetto massimo di spesa e non superano il 10 % della dotazione indicativa totale in riferimento al FESR e al Fondo di coesione dello Stato membro richiedente per gli anni 2007-2013, approvata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b). Le dotazioni finanziarie disponibili per i progetti di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, sono limitate agli importi residui previo finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Con l'eccezione del contributo totale dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi, sancito dalla decisione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, la partecipazione dell'Unione a uno strumento di condivisione dei rischi non comporta ulteriori impegni fuori bilancio né per il bilancio generale dell'Unione europea né per quello dello Stato membro interessato.

 

10. Qualunque importo restituito o importo residuo dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi, a condizione che lo Stato membro soddisfi ancora una delle condizioni stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se lo Stato membro non rispetta più una di tali condizioni, l'importo restituito o l'importo residuo è considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Su richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari creati da questa entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro a titolo della politica di coesione.

 

CAPO II

Contenuto della programmazione

 

Sezione 1

Programmi operativi

 

          Art. 37. Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

     1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

     a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;

     b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48;

     c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;

     d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

     e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:

     i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo.

     Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;

     ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale.

     Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;

     f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

     g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

     i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;

     ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

     iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

     iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

     v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;

     vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;

     h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

     2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

     3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

     4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

     a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;

     b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

     5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

     6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

     a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;

     b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

     7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

 

          Art. 38. Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

     Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

 

Sezione 2

Grandi progetti

 

          Art. 39. Contenuto

     Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

 

          Art. 40. Informazioni trasmesse alla Commissione

     In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

     a) organismo responsabile dell'attuazione;

     b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;

     c) risultati degli studi di fattibilità;

     d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;

     e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;

     f) analisi dell'impatto ambientale;

     g) giustificazione del contributo pubblico;

     h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

     La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

 

          Art. 41. Decisione della Commissione

     1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.

     2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.

     3. Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

Sezione 3

Sovvenzioni globali

 

          Art. 42. Disposizioni generali

     1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

     Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

     2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

 

          Art. 43. Norme di attuazione

     L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

     a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;

     b) i criteri per la scelta dei beneficiari;

     c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;

     d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;

     e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamento di ciascuno Stato membro.

 

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

 

          Art. 44. Strumenti di ingegneria finanziaria

     Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

     Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

     a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;

     b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:

     i) alla BEI o al FEI; oppure

     ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

     Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Sezione 5

Assistenza tecnica

 

          Art. 45. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

     1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

     Dette azioni comprendono, in particolare:

     a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;

     b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;

     c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;

     d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;

     e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

     f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

     g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

     2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

     3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

 

          Art. 46. Assistenza tecnica degli Stati membri

     1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

     a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

     b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

     2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

     3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

     In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

 

TITOLO IV

EFFICACIA

 

CAPO I

Valutazione

 

          Art. 47. Disposizioni generali

     1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

     2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

     3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

     Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

     4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

     5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

 

          Art. 48. Responsabilità degli Stati membri

     1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

     Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

     2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.

     Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

     Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

     Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

     Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

     3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

 

          Art. 49. Responsabilità della Commissione

     1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

     2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

     3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

     La valutazione ex post copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

     Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

     Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

     La valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

 

CAPO II

Riserve

 

          Art. 50. Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

     1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l' obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva.

     2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

     3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

 

          Art. 51. Riserva nazionale per imprevisti

     Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

     Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

 

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

 

CAPO I

Partecipazione dei fondi

 

          Art. 52. Modulazione dei tassi di partecipazione

     La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

     a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;

     b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;

     c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;

     d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;

     e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

     f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:

     i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

     ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

     iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;

     iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

 

          Art. 53. Partecipazione dei Fondi

     1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

     a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure

     b) alla spesa pubblica ammissibile.

     2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

     3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

     4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

     5. Per i programmi operativi finanziati congiuntamente

     a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o

     b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione,

     la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

     6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

 

          Art. 54. Altre disposizioni

     1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

     2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

     3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:

     a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;

     b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;

     c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.

     4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'ambito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

     5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

 

CAPO II

Progetti generatori di entrate

 

          Art. 55. Progetti generatori di entrate

     1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

     2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

     a) gli investimenti in infrastrutture; o

     b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.

     Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

     Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

     3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

     4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

     5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro [5].

     6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

 

CAPO III

Ammissibilità delle spese

 

          Art. 56. Ammissibilità delle spese

     1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

     2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

     a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;

     b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;

     c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

     3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

     Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

     4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

     5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

 

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

 

          Art. 57. Stabilità delle operazioni

     1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

     a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e

     b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

     2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

     3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

     4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

 

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

 

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

 

          Art. 58. Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

     I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

     a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

     b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

     c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;

     d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

     e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

     f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;

     g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

     h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

 

          Art. 59. Designazione delle autorità

     1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:

     a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;

     b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

     c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

     La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

     2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

     3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

     4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.

     5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

     6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

          Art. 60. Funzioni dell'autorità di gestione

     L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

     a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

     b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

     c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

     d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

     e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;

     f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

     g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;

     h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

     i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

     j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;

     k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

 

          Art. 61. Funzioni dell'autorità di certificazione

     L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

     a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;

     b) certificare che:

     i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

     ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

     c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

     d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

     e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

     f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

 

          Art. 62. Funzioni dell'autorità di audit

     1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

     a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

     b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

     c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

     Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;

     d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

     i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);

     ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

     iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

     Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

     e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

     2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

     3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

     4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

 

CAPO II

Sorveglianza

 

          Art. 63. Comitato di sorveglianza

     1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

     2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo compiti conformemente al presente regolamento.

 

          Art. 64. Composizione

     1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

     La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

     2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

 

          Art. 65. Compiti

     Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

     a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

     b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;

     c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

     d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;

     e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;

     f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

     g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

 

          Art. 66. Modalità di sorveglianza

     1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

     2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

     Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

     3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

          Art. 67. Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

     1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

     2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

     a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;

     b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:

     i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

     ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

     se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;

     c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

     d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

     i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

     ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;

     iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

     e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;

     f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;

     g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;

     h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

     i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

     La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

     Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

     3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

     4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

 

          Art. 68. Esame annuale dei programmi

     1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

     Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

     2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza.

     Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

     3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

 

CAPO III

Informazione e pubblicità

 

          Art. 69. Informazione e pubblicità

     1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

     2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

 

Sezione 1

Competenze degli stati membri

 

          Art. 70. Gestione e controllo

     1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

     a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;

     b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

     2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

     3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

          Art. 71. Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

     1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

     a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;

     b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

     2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati.

     Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

     La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

     a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

     b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

     Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

     3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

     4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

     5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Sezione 2

Competenze della commissione

 

          Art. 72. Competenze della Commissione

     1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

     2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

     Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

     Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

     3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

 

          Art. 73. Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

     1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

     Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

     La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

     2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

     3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

     Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

 

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

 

          Art. 74. Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

     1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale:

     a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

     b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

     Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

     2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

     a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);

     b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e

     c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

     Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

     Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

     Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

 

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

 

CAPO I

Gestione finanziaria

 

Sezione 1

Impegni di bilancio

 

          Art. 75. Impegni di bilancio

     1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo.

     Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

     2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

 

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

 

          Art. 76. Norme comuni per i pagamenti

     1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

     2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

     3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

     4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

 

          Art. 77. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

     I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

     Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

 

          Art. 78. Dichiarazione di spesa

     1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

     Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

     2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

     a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;

     b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;

     c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza.

     3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

     4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

     5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

     6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

     Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

     a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o

     b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o

     c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e

     d) dei costi di gestione ammissibili.

     Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

     Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

     7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

     Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

 

          Art. 79. Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

     1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.

     2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1.

 

          Art. 80. Integrità dei pagamenti ai beneficiari

     Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

 

          Art. 81. Uso dell'euro

     1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

     2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

     3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale.

     L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

     4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

 

Sezione 3

Prefinanziamento

 

          Art. 82. Pagamento

     1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

     Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

     a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

     b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

     c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;

     d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

     e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

     2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

     Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

 

          Art. 83. Interessi

     Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

 

          Art. 84. Liquidazione

     La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

 

Sezione 4

Pagamenti intermedi

 

          Art. 85. Pagamenti intermedi

     Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

 

          Art. 86. Ricevibilità delle domande di pagamento

     1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

     a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;

     b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;

     c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;

     d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

     2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

 

          Art. 87. Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento

     1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

     2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

 

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale

 

          Art. 88. Chiusura parziale

     1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

     La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

     2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

     a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;

     b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

     3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

 

          Art. 89. Condizioni per il pagamento del saldo finale

     1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

     a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:

     i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;

     ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;

     iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e

     b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

     2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

     3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

     4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

     a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

     5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

     a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;

     b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;

     c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

     La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

     6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

 

          Art. 90. Disponibilità dei documenti

     1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

     a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 5 [6];

     b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

     La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

     2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

     3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

 

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

 

          Art. 91. Interruzione dei termini di pagamento

     1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

     a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

     b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

     2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

 

          Art. 92. Sospensione dei pagamenti

     1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

     a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

     o

     c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

     2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

     3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

 

Sezione 7

Disimpegno automatico

 

          Art. 93. Principi

     1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

     2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

     Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma [7].

     3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

     4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

 

          Art. 94. Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

     Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

     Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

 

          Art. 95. Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

     L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

     Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 3, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate [8].

     La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

 

          Art. 96. Eccezioni al disimpegno automatico

     Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

     a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;

     b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;

     c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

 

          Art. 97. Procedura

     1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

     2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

     3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

 

CAPO II

Rettifiche finanziarie

 

Sezione 1

Retti fiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

 

          Art. 99. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

     1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

     2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo.

     Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

     I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

     3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

     4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

 

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

 

          Art. 99. Criteri per le rettifiche

     1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

     a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;

     b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

     c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

     2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

     3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

     4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

     5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

     Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

          Art. 100. Procedura

     1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

     Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

     2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

     3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

     4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

     5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

 

          Art. 101. Obblighi degli Stati membri

     L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.

 

          Art. 102. Rimborso

     1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

     2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

 

TITOLO VIII

COMITATI

 

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

 

          Art. 103. Procedura di comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

     5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

 

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

 

          Art. 104. Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

     1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

     2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

     3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

     4. Il comitato:

     a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;

     b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;

     c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

     5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

     6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 105. Disposizioni transitorie

     1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

     2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

     3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

     Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

 

          Art. 106. Clausola di riesame

     Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

 

          Art. 107. Abrogazione

     Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 108. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

 

ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all'articolo 18)

 

(EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000

 

 

ALLEGATO II

Quadro finanziario

 

     Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

 

     Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

     1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:

     a) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;

     b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

     — per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media comunitaria:

     4,25 %,

     — per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % ed il 99 % della media comunitaria: 3,36 %,

     — per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media comunitaria:

     2,67 %.

     c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

 

     Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

     2. La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:

     a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;

     b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

     3. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

 

     Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

     4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70 % (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5 %/– 5 % a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

 

     Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

     5. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:

     a) per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;

     b) per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

 

     Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

     6. Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:

     a) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

     b) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

     c) per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

 

     Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

     7. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore a 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore a 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore a 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore a 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore a 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore a 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,

     — oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

     8. I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEAOG e quello del FEP.

     9. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

     10. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.

     11. Per rispecchiare il valore dello złoty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

 

     Disposizioni supplementari

     12. Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80 % del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75 % nel 2008, al 70 % nel 2009, al 65 % nel 2010, al 60 % nel 2011, al 55 % nel 2012 e al 50 % nel 2013.

     13. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90 % del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75 % della media dell'UE a 15.

     14. Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.

     15. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

     16. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

     17. Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.

     18. Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).

     19. La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     20. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.

     21. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50 % rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

     22. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità.

     La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

     23. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.

     24. Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.

     25. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

     26. La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     27. Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

     28. All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.

     30. La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).

     31. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

     31. Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

 

 

ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

(di cui all'articolo 53)

 

Criteri

Stati membri

FESR e FSE

Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile

Fondo di coesione

Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile

(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all’85 % della media UE a 25 nello stesso periodo

Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia

85 % per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

85 %

(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007

Spagna

80 % per le regioni dell’obiettivo «Convergenza» e di integrazione graduale nel quadro dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

50 % per gli obiettivi «Competitività regionale e occupazione» al di fuori delle regioni di integrazione graduale

85 %

(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)

Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

75 % per l’obiettivo «Convergenza»

(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)

Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

50 % per l’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

(5) Le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell’allegato II, punto 20

Spagna, Francia e Portogallo

50 %

(6) Regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato

Spagna, Francia e Portogallo

85 % nel quadro degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

 

 

ALLEGATO IV [9]

Categorie di spesa

(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

 

     Obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

     Obiettivo “Convergenza” e regioni di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento n. 1080/2006

 

     Codice                Temi prioritari

 

     Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità

     01 Attività di R&ST nei centri di ricerca

     02 Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica

     03 Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, ecc.)

     04 Supporto alla R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)

     05 Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese

     06 Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)

     07 Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)

     08 Altri investimenti in imprese

     09 Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI.

 

     Società dell’informazione

     10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)

     11 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali, ecc.)

     12 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE-TIC)

     13 Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-partecipazione, ecc.)

     14 Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking, ecc.)

     15 Altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

 

     Trasporti

     16 Ferrovie

     17 Ferrovie (RTE-T)

     20 Autostrade

     21 Autostrade (RTE-T)

     26 Trasporti multimodali

     27 Trasporti multimodali (RTE-T)

     28 Sistemi di trasporto intelligenti

     29 Aeroporti

     30 Porti

     32 Vie navigabili interne (RTE-T)

 

     Energia

     34 Elettricità (RTE-E)

     36 Gas naturale (RTE-E)

     38 Prodotti petroliferi (RTE-E)

     39 Energie rinnovabili: eolica

     40 Energie rinnovabili: solare

     41 Energie rinnovabili: da biomassa

     42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre

     43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

 

     Protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi

     52 Promozione di trasporti urbani puliti

 

     Aumento dell’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori

     62 Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione

     63 Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive

     64 Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche

 

     Migliorare l’accesso all’occupazione ed alla sostenibilità

     65 Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro

     66 Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro

     67 Misure che incoraggino l’invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa

     68 Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

     69 Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e all’assistenza alle persone non autosufficienti

     70 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

 

     Migliorare l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati

     71 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento nello stesso e promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro

 

     Migliorare il capitale umano

     72 Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità, rendendo l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell’obiettivo dell’innovazione e della realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza

     73 Misure per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità

     74 Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

 


[1] Abrogato dall'art. 153 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 423/2012.

[3] Paragrafo così rettificato nella G.U.U.E 12 novembre 2008, n. L 301.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 423/2012.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1341/2008.

[6] Lettera così rettificata nella G.U.U.E 12 novembre 2008, n. L 301.

[7] Paragrafo così rettificato nella G.U.U.E 12 novembre 2008, n. L 301.

[8] Comma così rettificato nella G.U.U.E 12 novembre 2008, n. L 301.

[9] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 settembre 2006, n. L 239.