Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 96. Turismo |
Capitolo: | 96.2 disciplina generale |
Data: | 29/03/2001 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Princìpi. |
Art. 2. Competenze. |
Art. 3. Conferenza nazionale del turismo. |
Art. 4. Promozione dei diritti del turista. |
Art. 5. Sistemi turistici locali. |
Art. 6. Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica. |
Art. 7. Imprese turistiche e attività professionali. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. |
Art. 9. Semplificazioni. |
Art. 10. Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico. |
Art. 11. Abrogazioni e disposizioni transitorie. |
Art. 12. Copertura finanziaria. |
§ 96.2.28 - L. 29 marzo 2001, n. 135. [1]
Riforma della legislazione nazionale del turismo.
(G.U. 20 aprile 2001, n. 92).
Capo I
Princìpi, competenze e strutture
Art. 1. Princìpi.
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi àmbiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2. Competenze.
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del
Art. 3. Conferenza nazionale del turismo.
1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4. Promozione dei diritti del turista.
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico- ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della
Art. 5. Sistemi turistici locali.
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'àmbito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico- ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'àmbito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6. Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica.
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 [2].
4. [3].
Capo II
Imprese e professioni turistiche
Art. 7. Imprese turistiche e attività professionali.
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefìci di cui alla
Capo III
Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico
Art. 8. Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Art. 9. Semplificazioni.
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla
Art. 10. Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV
Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 11. Abrogazioni e disposizioni transitorie.
1. E' abrogato il regio
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del
Art. 12. Copertura finanziaria.
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della
[1] Abrogata dall'art. 3 del
[2] Comma così modificato dall'art. 30 della
[3] Comma abrogato dall'art. 30 della