Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/12/1993 |
Numero: | 493 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei [...] |
§ 98.1.26853 - Legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
(G.U. 4 dicembre 1993, n. 285)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermare le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del
al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane consorzi tra enti locali, aziende speciali e societa' a prevalente capitale pubblico locale, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate.”;
al comma 4, capoverso 1, le parole:”30 settembre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data”.
All'art. 2:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del testo unico approvato con
al comma 4, dopo le parole: “sostenere per l'esproprio” sono inserite le seguenti: “nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria”;
al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: “, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni” con le seguenti: ”, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella
al comma 7, capoverso, le parole: “proprio decreto” sono sostituite dalle seguenti: “propria disposizione”;
il comma 11 è sostituito del seguente:
“Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della
All'articolo 3:
al comma 1, la cifra: "2,50” è sostituita dalla seguente: “3”.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). - 1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'art. 29 della
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.
4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso è data immediata notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.
10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: “31 dicembre 1993” sono sostiuite dalle seguenti: “31 dicembre 1994”;
dopo il coma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.”.
L'articolo 6 è soppresso.
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 7, sono aggiunte, in fine, le parole: “ e, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree”;
al comma 1, capoverso 8, le parole: “della delibera regionale di localizzazione” sono sostituite delle seguenti:” del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori”;
al comma 3, le parole: “sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “ decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7-bis.- (Pareri regionali su progetti di opera pubbliche). - La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.”.
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
al comma 4, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; e sono aggiunte, in fine, le parole: “e gli elenchi dei soggetti attuatori”.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. - (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui alla
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 8 della
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.
All'articolo 10:
al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: “novanta miliardi” sono sostiutite dalle seguenti: “centosettanta miliardi”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma :
“2-bis. Il comma 2 dell'art. 2 della
"2. I fondi a valere sull'art. 4-bis del
All'articolo 11:
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base dei criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi”.
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso, le parole: “assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori.”;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. All'art. 22 della
"6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. All'art. 17 della
"6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati."“;
al comma 8, dopo le parole: “le somme” sono inserite le seguenti: “di parte corrente”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 16 della
8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della
8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese.
All'articolo 13:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “commissario ad acta” sono inserite le seguenti: “, che esercita i poteri specificamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria.”; al secondo periodo, le parole: “convoca, di regola,” sono sostituite dalle seguenti: “può convocare”; e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: “L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente”.
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: “ anche in relazione” sono sostituite dalle seguenti: “in relazione”;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: “entro il 28 febbraio 1994”;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
“Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché per l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire”. - Al titolo, le parole: “a sostegno dell'occupazione” sono sostituite dalle seguenti: “ed il sostegno dell'occupazione”.