Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 29/12/1987 |
Numero: | 534 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, numero 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo [...] |
Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, [...] |
Art. 3. 1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da [...] |
Art. 4. |
Art. 4 bis. |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
Art. 6. |
Art. 7. 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato [...] |
Art. 8. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, [...] |
Art. 9. 1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, [...] |
Art. 10. 1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge [...] |
Art. 11. 1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della [...] |
Art. 12. 1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi [...] |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni. |
Art. 17. 1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con [...] |
Art. 18. |
Art. 19. 1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. [...] |
Art. 20. |
Art. 21. 1. |
Art. 21 bis. |
Art. 22. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 38.10.17 - D.L. 29 dicembre 1987, n. 534. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.
(G.U. 31 dicembre 1987, n. 304).
1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del
1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.
2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici.
1. E' altresì prorogato al 31 dicembre 1990, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere», e successive modificazioni [7].
1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con
2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla
3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della
4. [Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni del titolo III del
1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della
1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3 bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del
1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della
1. Il termine indicato nell'art. 6, quarto comma, del
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del
1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del
1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.
3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento «Riforma della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del
1. [18].
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 18 della
[3] Sostituisce l'art. 1 del
[4] Articolo aggiunto dalla
[5] Articolo modificato dalla
[6] Articolo aggiunto dalla
[7] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 21 della
[8] Sostituisce l'art. 3 del
[9] Comma così modificato dalla
[10] Comma così sostituito dalla
[11] Comma modificato dalla
[12] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 3 della
[13] Articolo sostituito dall'art. 10 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 58 del
[15] Articolo abrogato dalla
[16] Articolo così sostituito dalla
[17] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[18] Sostituisce il 1° comma, art. 1, della
[19] Articolo aggiunto dalla