§ 38.10.17 - D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:29/12/1987
Numero:534


Sommario
Art. 1.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, numero 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo [...]
Art. 2.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, [...]
Art. 3.      1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da [...]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, [...]
Art. 9.      1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 10.      1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge [...]
Art. 11.      1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della [...]
Art. 12.      1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi [...]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.
Art. 17.      1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con [...]
Art. 18. 
Art. 19.      1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. [...]
Art. 20. 
Art. 21.      1.
Art. 21 bis. 
Art. 22.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 38.10.17 - D.L. 29 dicembre 1987, n. 534. [1]

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

(G.U. 31 dicembre 1987, n. 304).

 

     Art. 1.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, numero 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.

 

     Art. 2.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga [2].

 

     Art. 3.

     1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

     2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

 

          Art. 4. [3]

 

     Art. 4 bis. [4]

     1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici.

 

          Art. 5. [5]

 

     Art. 5 bis. [6]

     1. E' altresì prorogato al 31 dicembre 1990, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere», e successive modificazioni [7].

 

     Art. 6. [8]

 

     Art. 7.

     1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto- legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino [9].

     2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento.

     3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia [10].

     4. [Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma] [11].

 

     Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla L. 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 31 dicembre 1992 [12].

     2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 10.

     1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.

 

     Art. 11.

     1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, numero 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

     2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3 bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato.

 

     Art. 12.

     1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonché gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1° gennaio 1990.

 

     Art. 13. [13]

     1. Il termine indicato nell'art. 6, quarto comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 13 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1991.

 

          Art. 14. [14]

 

     Art. 15. [15]

 

     Art. 16.

     1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.

 

     Art. 17.

     1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 18. [16]

     1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.

     3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonché, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 19 settembre 1987, numero 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.

     4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione» e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19.

     1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto- legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 20. [17]

 

     Art. 21.

     1. [18].

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21 bis. [19]

     1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli.

 

     Art. 22.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 18 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[3] Sostituisce l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

[5] Articolo modificato dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47. Sostituisce l'art. 2 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 21 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[8] Sostituisce l'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

[11] Comma modificato dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47 e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[12] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 3 della L. 31 dicembre 1991, n. 415.

[13] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 10 febbraio 1989, n. 48. Il termine ivi previsto è stato così modificato dall'art. 3 della L. 20 maggio 1991, n. 158.

[14] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dalla data indicata dall'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[15] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

[16] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[18] Sostituisce il 1° comma, art. 1, della L. 18 luglio 1984, n. 343.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.