Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 15/04/2002 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione. |
Art. 2. Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico. |
Art. 3. Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici. |
Art. 4. Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica. |
Art. 4 bis. Finanziamento della spesa sanitaria. |
Art. 5. Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato. |
Art. 6. Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative. |
Art. 7. Patrimonio dello Stato S.p.a. |
Art. 8. Società per il finanziamento delle infrastrutture. |
Art. 9. Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili. |
Art. 10. Disposizioni finanziarie. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 86.2.150 – D.L. 15 aprile 2002, n. 63. [1]
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.
(G.U. 17 aprile 2002, n. 90).
Art. 1. Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione.
1. Nell'articolo 21 del
(Omissis).
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria, anche degli enti territoriali, o non erariale [2].
Art. 2. Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico.
1. L'articolo 17 del regolamento di cui al
(Omissis) [3].
Art. 3. Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici.
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro [5].
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'esercizio 2002 non potrà eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001 [7].
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere l'8% del fatturato annuo [8].
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1 [9].
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla
8 bis. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della
8 ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione [12].
8 quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis [13].
9. [A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del
9 bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti [15].
9 ter. [Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dal 1° giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonché, in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione] [16].
Art. 4. Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della
Art. 4 bis. Finanziamento della spesa sanitaria. [17]
1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del
4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonché la completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del
10. [Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione] [18].
Art. 5. Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato.
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della
a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia;
b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità;
c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti;
d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto;
e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale;
f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti;
g) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza;
h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili.
La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.
Art. 6. Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.
1. L'articolo 12 della
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della
3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del
4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l'articolo 12 della
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla
Art. 7. Patrimonio dello Stato S.p.a.
1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a." [24].
2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 di euro [25].
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga, direttamente l'intero capitale sociale [26].
4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima [27].
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
10 bis ll comma 4 dell'articolo 24 della
(Omissis) [29].
11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10 [30].
12 bis Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a. [31].
Art. 8. Società per il finanziamento delle infrastrutture.
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze [32].
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche purché suscettibili di utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere a) e b).
La società può altresì assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali.
Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture
E' preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari [34].
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [35].
5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
Alla società si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della
La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al
La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia [36].
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.
7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.
9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del
11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La società non può sciogliersi se non per legge.
12 bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture [38].
Art. 9. Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del
1 bis. Gli enti pubblici di cui alla
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata
c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata
1 ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis [40].
1 quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
1 quinquies. Nella citata
a) il secondo comma dell'articolo 14;
b) l'articolo 15. [42]
1 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo [43].
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del
3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della
4 bis. All'articolo 3 del
a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: (omissis);
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: (Omissis). [45]
5. All'articolo 6 del
(Omissis) [46].
Art. 10. Disposizioni finanziarie.
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A - (Articolo 4-bis, comma 6). [47]
(Importi in euro)
Regioni |
Somme spettanti Anno 2000 |
Somme spettanti Anno 2001 |
Acconto 2000 |
Acconto 2001 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||
Piemonte |
118.785.086,79 |
296.279.960,96 |
59.392.543,40 |
74.069.990,24 |
||
Valle d'Aosta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Lombardia |
238.603.087,38 |
593.452.359,43 |
119.301.543,69 |
148.363.089,86 |
||
P.A. Bolzano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
P.A. Trento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Veneto |
118.268.629,89 |
293.052.621,79 |
59.134.314,95 |
73.263.155,45 |
||
Friuli V.G. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Liguria |
48.030.491,62 |
121.843.544,55 |
24.015.245,81 |
30.460.886,14 |
||
E. Romagna |
111.038.233,30 |
279.916.540,57 |
55.519.116,65 |
69.979.135,14 |
||
Toscana |
97.610.353,93 |
248.106.410,78 |
48.805.176,97 |
62.026.602,69 |
||
Umbria |
22.724.103,56 |
57.953.178,02 |
11.362.051,78 |
14.488.294,50 |
||
Marche |
39.250.724,33 |
99.017.182,52 |
19.625.362,17 |
24.754.295,63 |
||
Lazio |
136.344.621,36 |
332.769.706,70 |
68.172.310,68 |
83.192.426,68 |
||
Abruzzo |
34.602.612,24 |
85.935.845,72 |
17.301.306,12 |
21.483.961,43 |
||
Molise |
8.779.767,28 |
21.989.185,39 |
4.389.883,64 |
5.497.296,35 |
||
Campania |
144.091.474,85 |
330.974.502,52 |
72.045.737,43 |
82.743.625,63 |
||
Puglia |
101.742.009,12 |
233.631.673,27 |
50.871.004,56 |
58.407.918,32 |
||
Basilicata |
16.526.620,77 |
38.406.833,76 |
8.263.310,39 |
9.601.708,44 |
||
Calabria |
52.678.603,71 |
124.723.308,22 |
26.339.301,86 |
31.180.827,05 |
||
Sicilia |
75.402.707,27 |
182.285.011,90 |
37.701.353,64 |
45.571.252,98 |
||
Sardegna |
29.954.500,15 |
72.409.323,08 |
14.977.250,08 |
18.102.330,77 |
||
Totale |
1.394.433.627,55 |
3.412.747.189,18 |
697.216.813,82 |
853.186.797,30 |
||
|
|
|
|
(segue) |
||
(continua) |
|
|
|
|||
|
Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti |
Acconto Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti |
Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 2000 e 2001 |
|||
|
(5) |
(6) |
(7) |
|||
Piemonte |
|
|
|
|||
Valle d'Aosta |
|
|
|
|||
Lombardia |
|
|
|
|||
P.A. Bolzano |
|
|
|
|||
P.A. Trento |
|
|
|
|||
Veneto |
|
|
|
|||
Friuli V. G. |
|
|
|
|||
Liguria |
|
|
|
|||
E. Romagna |
|
|
|
|||
Toscana |
|
|
|
|||
Umbria |
|
|
|
|||
Marche |
|
|
|
|||
Lazio |
156.486.440,42 |
78.243.220,21 |
205.033.388,94 |
|||
Abruzzo |
|
|
|
|||
Molise |
|
|
|
|||
Campania |
|
|
|
|||
Puglia |
|
|
|
|||
Basilicata |
|
|
|
|||
Calabria |
|
|
|
|||
Sicilia |
|
|
|
|||
Sardegna |
|
|
|
|||
Totale |
156.486.440,42 |
78.243.220,21 |
205.033.388,94" |
|||
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma così modificato dalla
[10] Comma modificato dalla
[11] Comma inserito dalla
[12] Comma inserito dalla
[13] Comma inserito dalla
[14] Comma modificato dalla
[15] Comma inserito dalla
[16] Comma inserito dalla
[17] Articolo inserito dalla
[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 565, della
[19] Comma così modificato dalla
[20] Comma così modificato dall'art. 2 del
[21] Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, della
[22] Comma così sostituito dall'art. 82 del
[23] Comma così modificato dalla
[24] Comma così modificato dalla
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma così modificato dalla
[27] Comma così modificato dalla
[28] Comma già modificato dalla
[29] Comma inserito dalla
[30] Comma così modificato dalla
[31] Comma aggiunto dalla
[32] Comma così modificato dalla
[33] Comma così modificato dalla
[34] Comma così modificato dalla
[35] Comma già modificato dalla
[36] Comma così modificato dalla
[37] Comma così modificato dalla
[38] Comma aggiunto dalla
[39] Comma inserito dalla
[40] Comma inserito dalla
[41] Comma inserito dalla
[42] Comma inserito dalla
[43] Comma inserito dalla
[44] Comma così modificato dalla
[45] Comma inserito dalla
[46] Comma così modificato dalla
[47] Tabella aggiunta dalla