Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 21/11/2000 |
Numero: | 335 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del [...] |
Art. 2. 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto- legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 4.9.67 - D.L. 21 novembre 2000, n. 335. [1]
Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
(G.U. 21 novembre 2000, n. 272).
1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso [2]:
a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi [3];
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera [4];
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al
c bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela [5];
c ter) un'adeguata campagna di informazione [6].
1 bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari [7].
1 ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1 [8].
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Alinea così modificato dalla
[3] Lettera così modificata dalla
[4] Lettera così modificata dalla
[5] Lettera aggiunta dalla
[6] Lettera aggiunta dalla
[7] Comma inserito dalla
[8] Comma inserito dalla
[9] Comma così modificato dalla