§ 64.1.31 - L. 15 giugno 1984, n. 246.
Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:15/06/1984
Numero:246


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti
Art. 3.      La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato
Art. 4.      Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce [...]
Art. 6.      In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 [...]
Art. 7.      Ai fini di cui al precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 64.1.31 - L. 15 giugno 1984, n. 246.

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

(G.U. 23 giugno 1984, n. 172).

 

TITOLO I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE

AL D.P.R. 9 APRILE 1959, N. 128, CONTENENTE

NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE.

 

Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

     Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Il sottotitolo premesso all'art. 188 è soppresso.

     All'art. 188, la prima parte, fino alla lettera c), è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.

     All'articolo 240, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     L'articolo 259 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 265, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'articolo 266 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'articolo 268 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 364, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il sottotitolo premesso all'articolo 521 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'articolo 523 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1982, N. 752

CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA.

 

     Art. 3.

     La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.

     All'articolo 3: nel sesto comma, le parole da: "I titolari" a "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     All'articolo 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: "e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

     All'articolo 9:

     nel primo comma, il numero: "60" è sostituito con il seguente: "70";

     dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 12:

     il secondo comma è abrogato;

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 14:

     dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     al quarto comma dopo le parole: "ai materiali di acquisto e di consumo" sono aggiunte le seguenti: "e alla mano d'opera necessaria";

     dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: "le perdite di gestione" sono aggiunte le seguenti: "esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari", e sono aggiunte in fine le seguenti parole:

     (Omissis).

     All'articolo 17:

     nel primo comma, il numero "60" è sostituito con il seguente: "70"; e, dopo le parole: "spese sostenute all'estero" sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     in fine è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi.

     In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.

 

     Art. 5.

     Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

     L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

     Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

     Per assicurare la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonché in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

 

     Art. 6.

     In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nei limiti di 90 miliardi, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che saranno definite dal CIPE nell'ambito di quelle già riconosciute di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della suddetta legge 6 ottobre 1982, n. 752.

     I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

     Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 7 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

     La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5.

     A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fideiussione.

     Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione.

 

     Art. 7.

     Ai fini di cui al precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

     Alla copertura di tale onere si provvede:

     quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

     In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.