Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 23/12/1993 |
Numero: | 559 |
Sommario |
Art. 1. Avvocatura dello Stato. |
Art. 2. Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. |
Art. 3. Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria. |
Art. 4. Fondo per la cooperazione allo sviluppo. |
Art. 5. Attività di protezione sociale. |
Art. 6. Concorsi pronostici. |
Art. 7. Fondo a disposizione del Comitato generale della Guardia di finanza. |
Art. 8. Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
Art. 9. Riserva Fondo Lire UNRRA. |
Art. 10. Spese relative all'organizzazione della DIA. |
Art. 11. Distribuzione di carte d'identità ai comuni. |
Art. 12. Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale. |
Art. 13. Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè dei diritti di stato civile dei comuni. |
Art. 14. Ministero dei lavori pubblici. |
Art. 15. Contabilità speciali dell'ANAS. |
Art. 16. Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
Art. 17. Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile. |
Art. 18. Istituto superiore di sanità. |
Art. 19. Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto. |
Art. 20. Esclusione della soppressione delle gestioni fuori bilancio. |
Art. 21. Procedure di spesa. |
Art. 22. Norma transitoria. |
Art. 23. Fondi di rotazione. |
Art. 24. Procedure di controllo. |
Art. 25. Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468. |
Art. 26. Norma finale. |
§ 27.1.65 - Legge 23 dicembre 1993, n. 559.
Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306).
Art. 1. Avvocatura dello Stato.
1. Le competenze di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'art. 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con
Art. 2. Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della
1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilità di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del
3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'art. 84 della citata
4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.
Art. 3. Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, comma 3, del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato
3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
Art. 4. Fondo per la cooperazione allo sviluppo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'art. 14, comma 1, della
2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.
4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata
5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata
6. Al comma 3 dell'art. 11 della citata
7. L'art. 14 della citata
"Art. 14 (Disponibilità finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità".
8. Il comma 1 dell'art. 15 della citata
"1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge".
9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata
10. Al comma 4 dell'art. 15 della citata
11. Il comma 9 dell'art. 15 della citata
"9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo".
12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata
13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata
14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata
15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata
16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla
17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.
18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Art. 5. Attività di protezione sociale.
1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonchè del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della
2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.
3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al
4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della
Art. 6. Concorsi pronostici.
1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'art. 1 del
2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.
Art. 7. Fondo a disposizione del Comitato generale della Guardia di finanza.
1. Le somme di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della
2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1.
Art. 8. Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della
2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.
3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva.
Art. 9. Riserva Fondo Lire UNRRA.
1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con
2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonchè i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti.
Art. 10. Spese relative all'organizzazione della DIA.
1. All'art. 2, comma 2-quinquies, del
Art. 11. Distribuzione di carte d'identità ai comuni.
1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'art. 230 del
Art. 12. Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale.
1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'art. 45 della
2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
4. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
Art. 13. Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè dei diritti di stato civile dei comuni.
1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'art. 42 della
2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 14. Ministero dei lavori pubblici.
1. Il quinto comma dell'art. 4 del
"Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".
2. Le eventuali disponibilità della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 15. Contabilità speciali dell'ANAS.
1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'art. 31, commi quarto e quinto, della
2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.
Art. 16. Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. [2]
1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del
2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 17. Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile.
1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'art. 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'art. 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'art. 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio
2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3, del
3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'art. 13, comma 1, della
4. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
Art. 18. Istituto superiore di sanità.
1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della
2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con
Art. 19. Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto.
1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'art. 3 della
2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della citata
Art. 20. Esclusione della soppressione delle gestioni fuori bilancio.
1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del
2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla
3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.
Art. 21. Procedure di spesa.
1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'art. 279 del
Art. 22. Norma transitoria.
1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.
Art. 23. Fondi di rotazione.
1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.
Art. 24. Procedure di controllo.
1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, del
2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della
Art. 25. Modifica alla
1. L'art. 5 della
"Art. 5. – (Integrità, universalità ed unità del bilancio). - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.
4. E' vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate".
Art. 26. Norma finale.
1. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della
2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[2] Per una interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 4 del