Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 25/03/1997 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale. |
Art. 2. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. |
Art. 3. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale. |
Art. 3 bis. Procedure relative agli ammortizzatori sociali. |
Art. 4. Intervento su immobili adibiti a teatri. |
Art. 5. Interventi nel settore del trasporto aereo. |
Art. 6. Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. |
Art. 7. Mantenimento in bilancio di fondi. |
Art. 8. Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti. |
Art. 9. Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici. |
Art. 10. Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS. |
Art. 11. Centri storici. |
Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri. |
Art. 13. Commissari straordinari e interventi sostitutivi. |
Art. 14. Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive. |
Art. 15. Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia. |
Art. 16. |
Art. 17. Anticipata occupazione del demanio aeroportuale. |
Art. 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale. |
Art. 19. Norme sul processo amministrativo. |
Art. 19 bis. Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali. |
Art. 20. Norme finali. |
Art. 20 bis. Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici. |
Art. 20 ter. Disposizioni in materia di indennità di mobilità. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
§ 58.14.33 - D.L. 25 marzo 1997, n. 67. [1]
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
(G.U. 26 marzo 1997, n. 71).
Art. 1. Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale.
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i princìpi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al l'articolo 19 del
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro [3].
3. Secondo quanto disposto dalla
Art. 2. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. [5]
[1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della
2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998 [6].
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato [7].
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997- 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.]
Art. 3. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al
4. [10].
4 bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del
5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della
6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera a), dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della
7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del
9. [Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 3 bis. Procedure relative agli ammortizzatori sociali. [15]
1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della
2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 4. Intervento su immobili adibiti a teatri. [16]
[ 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2 bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo [17].
3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della
Art. 5. Interventi nel settore del trasporto aereo.
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 6. Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue.
1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della
1 bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti [20].
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 7. Mantenimento in bilancio di fondi.
1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:
a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;
b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;
d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;
e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;
f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;
g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996;
h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;
i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;
l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 1109, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella
1 bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del
1 ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, dalla
Art. 8. Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti. [25]
Art. 9. Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici.
1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali [27].
2 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari [28].
2 ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza [29].
2 quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
2 quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese [31].
Art. 10. Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS.
1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla
Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri. [33]
1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al
Art. 13. Commissari straordinari e interventi sostitutivi.
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari [34].
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali [35].
3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi [36].
4 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento [37].
4 ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati [38].
4 quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal
6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7 bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1 [40].
Art. 14. Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive.
1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della
2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla
3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della
5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al dieci per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del
Art. 15. Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia. [44]
Art. 17. Anticipata occupazione del demanio aeroportuale.
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'art. 7 della
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.
Art. 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale.
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità [47].
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 19. Norme sul processo amministrativo. [48]
Art. 19 bis. Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali. [49]
1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. Norme finali.
1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 20 bis. Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici. [51]
1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del
Art. 20 ter. Disposizioni in materia di indennità di mobilità. [52]
1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla
2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-
Art. 21. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma già modificato dalla
[3] Il presente comma è stato così modificato dalla
[4] Comma già modificato dalla
[5] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 67, della
[6] Comma così modificato dall'art. 60 della
[7] Il presente comma è stato così modificato dalla
[8] Il presente comma è stato così modificato dalla
[9] Il presente comma è stato così modificato dalla
[10] Comma modificato dalla
[11] Il presente comma è stato aggiunto dalla
[12] Il presente comma è stato così modificato dalla
[13] Comma già modificato dalla
[14] Comma modificato dalla
[15] Articolo aggiunto dalla
[16] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[18] Comma sostituito dall'art. 8 della
[19] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8 della
[20] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8 della
[21] Comma modificato dalla
[22] Il presente comma è stato così modificato dalla
[23] Comma aggiunto dalla
[24] Comma aggiunto dalla
[25] Sostituisce i commi 54, 56, 57 e 58, art. 1, della
[26] Il presente comma è stato così sostituito dalla
[27] Gli originari commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 quinquies per effetto dell'art. 13 della
[28] Gli originari commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 quinquies per effetto dell'art. 13 della
[29] Gli originari commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 quinquies per effetto dell'art. 13 della
[30] Gli originari commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 quinquies per effetto dell'art. 13 della
[31] Gli originari commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 quinquies per effetto dell'art. 13 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a decorrere dal 1° gennaio 2002, come stabilito dall'art. 138 dello stesso
[33] Articolo così sostituito dalla
[34] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[35] Il presente comma è stato così modificato dalla
[36] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[37] Comma aggiunto dalla
[38] Comma aggiunto dalla
[39] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[40] Comma aggiunto dalla
[41] Per una riapertura dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 8 della
[42] Il presente comma è stato così modificato dalla
[43] Il presente comma è stato così modificato dalla
[44] Modifica gli artt. 2 e 4 del
[45] Articolo soppresso dalla
[46] Il presente comma è stato così modificato dalla
[47] La Corte costituzionale, con sentenza 9 dicembre 2020, n. 267, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.
[48] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[49] Articolo aggiunto dalla
[50] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della
[51] Articolo aggiunto dalla
[52] Articolo aggiunto dalla