Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.7 partiti politici |
Data: | 21/02/2014 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 80.7.72 - L. 21 febbraio 2014, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
(G.U. 26 febbraio 2014, n. 47)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 3:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente»;
al comma 2:
all'alinea, le parole da: «nell'osservanza» fino a: «di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea»;
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato»;
alla lettera a), le parole: «il soggetto fornito» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito»;
alla lettera e), le parole: «è assicurata» sono sostituite dalle seguenti: «è promossa» e dopo la parola: «minoranze» sono inserite le seguenti: «, ove presenti,»;
alla lettera f), le parole: «e assicurare» sono soppresse;
dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
«o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonchè il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali»;
al comma 3, le parole: «clausole di» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni per la».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»;
al comma 2, le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni nè superiore a sessanta giorni»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso»;
al comma 6, dopo la parola: «decreto,» sono inserite le seguenti: «nonchè quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 12 e 16» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonchè dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purchè in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10»;
al comma 8, le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci» sono inserite le seguenti: «, compresi i rendiconti»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonchè, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della
al comma 3, le parole da: «nel sito internet della Camera» fino a: «Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano» e dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
All'articolo 6, al comma 1, alle parole: «Al bilancio dei partiti» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,» e dopo le parole: «sedi regionali» sono inserite le seguenti: «o di quelle corrispondenti a più regioni».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «nella seconda sezione del» sono sostituite dalla seguente: «nel»;
al comma 2:
alle parole: «Le articolazioni territoriali» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,»;
le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni regionali»;
le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «revisore legale iscritto nell'apposito registro».
All'articolo 8, al comma 2, le parole: «dalla seconda sezione del» sono sostituite dalla seguente: «dal».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti» sono inserite le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».
All'articolo 10:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,»;
al comma 2:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
al comma 8, al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.000» e, all'ultimo periodo, le parole: «partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti o movimenti politici»;
il comma 11 è soppresso.
All'articolo 11:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui»;
i commi 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al
il comma 5 è soppresso;
al comma 6, le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «tra 30 euro e 30.000 euro annui» e dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione»;
al comma 7, le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3» sono soppresse;
il comma 8 è soppresso.
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Modifica all'articolo 7 del
"i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
All'articolo 12:
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonchè le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.
3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:
a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;
b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto».
Nel capo IV, all'articolo 14 è premesso il seguente:
«Art. 13-bis (Giurisdizione su controversie). - 1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali). - 1. All'articolo 12, comma 1, della
2. All'articolo 13, comma 7, della
All'articolo 15, al comma 1, capoverso Art. 12, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia».
All'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla
All'articolo 17, al comma 1, le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16», sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). - 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al
All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al