Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 22/05/2010 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella [...] |
§ 95.1.353 - L. 22 maggio 2010, n. 73.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
(G.U. 25 maggio 2010, n. 120)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 4 nonchè dell'articolo 5 del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All’articolo 1:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 4, dopo le parole: «illeciti fiscali internazionali» sono inserite le seguenti: «e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti» e le parole: «è obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dall’Istituto medesimo ai sensi dell’articolo 4, comma 12, della
6-ter. L’INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
6-quater. All’articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del
6-quinquies. Il comma 6 dell’articolo 3 del
All’articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell’amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 9, del
1-ter. Al fine di razionalizzare l’assetto organizzativo dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell’articolo 40 del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 24 della
2-ter. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2-quater. La licenza di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono, per l’anno 2010, al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l), del
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell’economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 10, del
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all’ultimo atto amministrativo o all’invito a dedurre o all’atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall’Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all’organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all’attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell’articolo 10 del
“16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione“.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l’Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell’articolo 1 del
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un’informazione chiara e inequivoca sull’origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell’abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari, al
a) all’articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della
b) all’articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
“e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato“.
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del
4-novies. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l’anno 2010.
4-quaterdecies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l’integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l’esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies».
All’articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’articolo 1, comma 351, della
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del
al comma 3:
dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall’albo di cui al citato articolo 53 del
dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 49 del
a) al comma 1, dopo le parole: “costituisce titolo esecutivo“ sono inserite le seguenti: “, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore“;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore“».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi). - 1. Per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’articolo 53, comma 1, del
a) 1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all’albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all’adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. E' abrogato il comma 7-bis dell’articolo 32 del
All’articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «ad obiettivi di efficienza energetica,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al parco immobiliare esistente,»;
al secondo periodo, le parole: «23 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2006» e dopo le parole: «versate all’entrata» sono inserite le seguenti: «del bilancio dello Stato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l’acquisto di gru a torre nel settore dell’edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell’acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l’acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell’ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l’acquirente sia un’impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All’onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 39-ter del
1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di campionari fatti» sono inserite le seguenti: «nell’Unione europea» e le parole: «13 o 14» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
al comma 5, le parole da: «delle risorse» fino alla fine dell’alinea sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all’articolo 1, comma 847, della
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l’anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l’acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l’anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell’attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all’agevolazione.
5-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è ripartito» sono inserite le seguenti: «, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all’80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l’incentivazione e il sostegno dell’alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull’eventuale residuo per quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l’8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall’avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell’articolo 2 della
al comma 9, al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti», sono sostituite dalle seguenti: «A quota parte degli oneri derivanti» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «In attuazione dell’articolo 17, comma 13, della
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Attività edilizia libera). - 1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
“Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). - 1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
“Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della
2. Il comma 15-bis dell’articolo 2 del
“15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4“».