Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 06/02/1996 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. |
Art. 2. Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario. |
Art. 3. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa. |
Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare. |
Art. 5. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa. |
Art. 6. Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). |
Art. 7. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie. |
Art. 8. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. |
Art. 9. Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa. |
Art. 10. Facoltà per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea. |
Art. 11. Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali. |
Art. 12. Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici. |
Art. 13. Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio. |
Art. 14. Albi dei fornitori nel settore sanitario. |
Art. 15. Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega. |
Art. 16. Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega. |
Art. 17. Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega. |
Art. 18. Parità di trattamento. |
Art. 19. Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del Consiglio. |
Art. 20. Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali. |
Art. 21. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega. |
Art. 22. Deroga a norme costituenti mezzo di restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. |
Art. 23. Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega. |
Art. 24. Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda [...] |
Art. 25. Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. |
Art. 26. Rimborsi IVA a non residenti. |
Art. 27. Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega. |
Art. 28. Medicinali per uso umano: criteri di delega. |
Art. 29. Prodotti cosmetici: criteri di delega. |
Art. 30. Dispositivi medici: criteri di delega. |
Art. 31. Impiego di additivi negli alimenti. |
Art. 32. Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega. |
Art. 33. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega. |
Art. 34. Medicinali veterinari: criteri di delega. |
Art. 35. Controlli veterinari: criteri di delega. |
Art. 36. Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega. |
Art. 37. Protezione degli animali: criteri di delega. |
Art. 38. Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega. |
Art. 39. Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti. |
Art. 40. Licenziamenti collettivi: criteri di delega. |
Art. 41. Abrogazione di norme. |
Art. 42. Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili. |
Art. 43. Norme sugli imballaggi. |
Art. 44. Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188. |
Art. 45. Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega. |
Art. 46. Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. |
Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE. |
Art. 48. Certificazione marchio per il settore industriale: criteri di delega. |
Art. 49. Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega. |
Art. 50. Rilascio ed esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega. |
Art. 51. Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega. |
Art. 52. Compatibilità elettromagnetica e conformità: criteri di delega. |
Art. 53. Comunicazioni via satellite. |
Art. 54. Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza. |
Art. 55. Frodi comunitarie. |
Art. 56. Fondo di rotazione. |
Art. 57. Aiuti di Stato. |
Art. 58. Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali. |
Art. 59. Coordinamento interministeriale per gli adempimenti comunitari. |
§ 23.5.11 - L. 6 febbraio 1996, n. 52.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
(G.U. 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.).
TITOLO I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i princìpi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di princìpio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.
Art. 2. Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario.
1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della
Art. 3. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:
a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della
e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai princìpi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.
Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della
Art. 5. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della
Art. 6. Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della
3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della
Art. 7. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della
Art. 8. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo I
Libera circolazione e diritti fondamentali
Art. 9. Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa.
1. Agli effetti degli articoli 3 e 4 della
Art. 10. Facoltà per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea.
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Art. 11. Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali.
1. La
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani.
Art. 12. Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici. [2]
Art. 13. Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati membri, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati;
c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle società ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie, trasferendo sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;
f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;
g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della
h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;
l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della
Art. 14. Albi dei fornitori nel settore sanitario.
1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di princìpio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 15. Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega.
1. L'integrazione dell'attuazione della
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.
3. [3].
Art. 16. Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;
b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla
c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
d) l'equo compenso di cui alla lettera c) è riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;
f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.
Art. 17. Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega.
1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della
2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995 [5].
3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del
4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente al 29 giugno 1995, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del
6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1° luglio 1995.
Art. 18. Parità di trattamento.
1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla
2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e le norme di diritto comunitario;
b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive.
3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della
Art. 19. Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del Consiglio.
1. [7].
2. [8].
Art. 20. Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali. [9]
Capo II
Credito e risparmio
Art. 21. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE
possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della
d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai princìpi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi della
2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei princìpi della
4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.
Art. 22. Deroga a norme costituenti mezzo di restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. [10]
Art. 23. Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria;
b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario;
d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
Art. 24. Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto.
1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalità di pubblicazione, nonché di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.
Capo III
Protezione del consumatore
Art. 25. Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. [11]
Capo IV
Finanze
Art. 26. Rimborsi IVA a non residenti.
1. [12].
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 27. Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi in via transitoria, della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Capo V
Sanità e ambiente
Art. 28. Medicinali per uso umano: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della sanità trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività del servizio di farmacovigilanza;
b) prevedere che il responsabile della immissione in commercio di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunità europea precisando che, per i medicinali già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tale disposizione si applica in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
c) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del
d) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli interessati per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni già concesse non siano inferiori a un decimo né superiori a un quinto degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;
e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona responsabile della farmaco-vigilanza e il relativo servizio; tale responsabile deve essere persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dal
f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una autorizzazione già concessa possa provvedersi mediante semplice notifica da parte dell'interessato, analogamente a quanto previsto per i medicinali disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
2. E' istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmaco-vigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmaco-vigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreché all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presìdi medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'articolo 4, comma 4, del
Art. 29. Prodotti cosmetici: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministero della sanità raccolga dati da trasmettere annualmente alla Commissione delle Comunità europee sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;
b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito europeo così come disciplinato dal
c) prevedere che la responsabilità della valutazione della sicurezza possa essere assunta dal direttore tecnico già previsto dalla
d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni relative alle specifiche fisico-chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonché al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed allergizzante del prodotto finito;
e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a evidenziare e a raccogliere dati, nonché a valutare gli eventuali effetti indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorità preposta e a tal fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle singole regioni e province autonome;
f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui al numero 12), paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE;
g) prevedere le modalità che consentano l'immediata individuazione del luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate;
h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;
i) individuare le modalità per l'applicazione della procedura comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;
l) individuare le modalità circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti.
2. E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in merito alla sperimentazione sugli animali.
Art. 30. Dispositivi medici: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;
b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanità degli eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla normativa in vigore.
Art. 31. Impiego di additivi negli alimenti.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 4, primo comma, lettera b), della
b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo comma, della
c) articolo 2, secondo comma, della
d) articolo 4 della
e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38, primo comma, lettere b) e c), del regio
f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al
g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con
Art. 32. Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;
d) promuovere l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalità di valutazione degli stessi;
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unità sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale;
f) prevedere che l'autorità incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancata o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorità proceda altresì alla denuncia alla autorità giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorità, compromettendo la qualità e la sicurezza del prodotto in difformità dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.
Art. 33. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori competenti per le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonché i criteri per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;
c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui alla lettera b), nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;
d) definire i criteri e le modalità attraverso i quali le regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per motivi di complessità e di valutazione costo-beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture;
e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione europea.
Art. 34. Medicinali veterinari: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmaco-vigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuità delle autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate secondo le disposizioni del
Art. 35. Controlli veterinari: criteri di delega.
1. L'attuazione della
a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli medesimi;
b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilità di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone l'entità da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemio- sorveglianza ed eradicazione delle malattie;
c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari;
d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;
e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi effettivi.
Art. 36. Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.
Art. 37. Protezione degli animali: criteri di delega.
1. L'attuazione della
a) prevedere l'individuazione di diverse modalità di abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali;
b) prevedere idonee modalità di verifica delle procedure di controllo e di ispezione localmente effettuate;
c) prevedere idonee modalità di vigilanza e controllo per le operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;
d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 38. Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché i princìpi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 39. Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti.
1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonché dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonché ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;
b) collaborazione con le autorità competenti di altro Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della
3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della
Capo VI
Lavoro
Art. 40. Licenziamenti collettivi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sarà informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla
Art. 41. Abrogazione di norme.
1. La
Capo VII
Produzione industriale
Art. 42. Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili. [13]
Art. 43. Norme sugli imballaggi.
1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il princìpio della responsabilità condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalità di informazione agli utenti;
l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la eliminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi cui alla lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.
Art. 44. Modifiche alla
1. [14].
2. [15].
3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità, ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato disciplinare di cui all'articolo 7 della
4. - 13. [16].
Art. 45. Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla
b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla
c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero e in conformità alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali nei limiti edittali già previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Art. 46. Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
1. - 6. [17].
7. L'articolo 2 della
Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonchè quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea [18].
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati [19].
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonchè le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza [20].
Art. 48. Certificazione marchio per il settore industriale: criteri di delega.
1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla
b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al
d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al
e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al
f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al
2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 49. Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega.
1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
Art. 50. Rilascio ed esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega.
1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparità di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso alle aree da assegnare;
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;
e) determinazione per l'intero territorio nazionale di procedure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicità e trasparenza;
f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacità tecniche ed economiche e le modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.
Capo VIII
Telecomunicazioni
Art. 51. Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, per le parti in cui modificano ed integrano la
a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite possano essere immesse sul mercato solo se munite della marcatura CE;
b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;
c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché in materia di pubblicità di apparecchiature non approvate; estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite le disposizioni riguardanti il reciproco riconoscimento di conformità, la sorveglianza, i controlli e le misure cautelari e sanzionatorie, adottate con
d) stabilire che l'attestazione di conformità prevista dall'articolo 10, paragrafo 5, della
e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la
Art. 52. Compatibilità elettromagnetica e conformità: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE, limitatamente alla compatibilità elettromagnetica, e 93/97/CEE che integrano e modificano la
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, del
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del
d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la
Art. 53. Comunicazioni via satellite.
1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che modifica la
a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla manutenzione delle stesse;
b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera a);
c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;
d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;
e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;
f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e contributi;
g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento spaziale;
h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla
Capo IX
Relazioni con la comunità
Art. 54. Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza.
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della
a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;
b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.
2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della
3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della
Art. 55. Frodi comunitarie.
1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Art. 56. Fondo di rotazione.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con
2. Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea.
4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalità indicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.
[1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del
Art. 58. Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali.
1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del
2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del
2 bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della
3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.
4. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome [25].
Art. 59. Coordinamento interministeriale per gli adempimenti comunitari.
1. Ai partecipanti, in qualità di componenti o di personale di segreteria, alle riunioni della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'articolo 19 della
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)
Elenco delle Direttive oggetto della delega legislativa
Libera Circolazione
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
93/83/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
94/80/CE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Credito e Risparmio
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Finanze
93/89/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.
Sanità e Ambiente
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della
93/39/CEE:
93/40/CEE:
93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.
93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.
93/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
93/118/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
94/39/CE: Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.
Lavoro
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la
Produzione industriale
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
94/62/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Telecomunicazioni e Certificazione CE
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).
93/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la
94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
94/46/CE: Direttiva della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica la
ALLEGATO B
(articolo 1, comma 4)
Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il Parere delle Commissioni Parlamentari Permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi
Libera Circolazione
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Credito e Risparmio
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Sanità e Ambiente
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
93/118/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
Lavoro
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la
Produzione industriale
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
ALLEGATO C
(articolo 4)
Elenco delle Direttive da attuare in via regolamentare
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la
93/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.
93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
93/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
94/9/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
ALLEGATO D
(articolo 5)
Elenco delle Direttive da attuare in via amministrativa
Quinta
Dodicesima
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della
Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la
Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della
[1] Per la proroga del termine di cui al presente comma, cfr. art. 17 della
[2] Modifica l'art. 2 e aggiunge l'art. 3 bis al
[3] Modifica gli artt. 1 e 5 del
[4] Comma così modificato dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del
[6] Capoverso così modificato dall'art. 1 del
[7] Sostituisce l'art. 2435 bis del codice civile.
[8] Sostituisce il comma 1, art. 27, del
[9] Sostituisce l'art. 5 della
[10] Aggiunge l'art. 5 bis al
[11] Aggiunge il capo XIV bis e gli artt. da 1469 bis a 1469 sexies al titolo II del libro quarto del codice civile.
[12] Aggiunge un comma dopo il 3° all'art. 38 ter del
[13] Mdifica l'art. 1 della
[14] Sostituisce il titolo della
[15] Sostituisce il comma 1, art. 1, della
[16] Modificano gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12 della
[17] Sostituiscono gli artt. 1, 3, 4, 5, 6 e 9 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[19] Comma così modificato dall'art. 9 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 29 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[23] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[25] Comma così modificato dall'art. 13 della