Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 31/07/2007 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione |
Art. 2. Criteri contabili |
Art. 3. Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate |
Art. 4. Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002 |
Art. 5. Norma finale |
§ 41.7.299 - D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.
(G.U. 29 agosto 2007, n. 200)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione [1]
[1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della
2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del
3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della
[1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione, sono individuati i criteri contabili di imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, della quota del gettito erariale spettante, le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del
Art. 3. Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate [3]
[1. L'Agenzia delle entrate e la regione, anche d'intesa con le altre agenzie fiscali e amministrazioni interessate, definiscono con apposita convenzione le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Agenzia stessa in relazione agli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti secondo le modalità previste dall'articolo 1.]
Art. 4. Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della "significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento", di cui all'articolo 30, comma 14, della
2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata
[1. Continua ad applicarsi, nelle parti compatibili col presente decreto, il
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 8 del