§ 41.7.299 - D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:31/07/2007
Numero:137


Sommario
Art. 1.  Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione
Art. 2.  Criteri contabili
Art. 3.  Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate
Art. 4.  Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002
Art. 5.  Norma finale


§ 41.7.299 - D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

(G.U. 29 agosto 2007, n. 200)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione [1]

     [1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

     2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

     3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

     4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorchè riscosse fuori del territorio regionale.]

 

     Art. 2. Criteri contabili [2]

     [1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione, sono individuati i criteri contabili di imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, della quota del gettito erariale spettante, le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione.]

 

     Art. 3. Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate [3]

     [1. L'Agenzia delle entrate e la regione, anche d'intesa con le altre agenzie fiscali e amministrazioni interessate, definiscono con apposita convenzione le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Agenzia stessa in relazione agli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti secondo le modalità previste dall'articolo 1.]

 

     Art. 4. Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della "significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento", di cui all'articolo 30, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del 2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale applicazione del comma 1 è quello relativo agli anni 2003-2005.

 

     Art. 5. Norma finale [4]

     [1. Continua ad applicarsi, nelle parti compatibili col presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.