Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 13/11/2009 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente |
§ 80.9.890 - L. 13 novembre 2009, n. 172.
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
(G.U. 28 novembre 2009, n. 278)
1. Il comma 376 dell'articolo 1 della
«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatrè e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».
2. Al
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) è sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».
3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del
4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al
8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del
9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del
10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Il termine di cui al secondo periodo del presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 6 del