Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 29/12/2022 |
Numero: | 197 |
Sommario |
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) |
Art. 2. (Stato di previsione dell’entrata) |
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) |
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative) |
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative) |
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) |
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative) |
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative) |
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) |
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) |
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) |
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca) |
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) |
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative) |
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative) |
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) |
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del turismo) |
Art. 18. (Totale generale della spesa) |
Art. 19. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 20. (Disposizioni diverse) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 27.8.64 - L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
(G.U. 29 dicembre 2022, n. 303 - S.O. n. 43)
PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
10. All'articolo 119 del
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
b) al comma 16-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».
11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.
13. In deroga a quanto previsto dal
14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.
16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.
17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonchè la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del
19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.
20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.
21. Il comma 298 dell'articolo 1 della
22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del
23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.
24. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale [3].
25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno.
26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/ gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/ 2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/ R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati affinchè, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
29. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
30. In attuazione del
a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del
b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del
31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
32. Per le finalità di cui al comma 30, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;
b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.
34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del
36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del
37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si applicano:
a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del
c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonchè all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del
38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del
42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del
43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.
44. Per le finalità di cui ai commi da 41 a 43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
46. Il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al
49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al
52. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della
53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonchè l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.
54. All'articolo 1 della
a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;
b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.
57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.
58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della
59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.
60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.
61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.
63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della
64. All'articolo 1 della
a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;
b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66.
66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.
69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonchè delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonchè da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime degli aiuti «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della
72. Alla tabella A allegata al
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:
1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: «prodotti» sono inserite le seguenti: «assorbenti e tamponi» e le parole: «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili» sono soppresse;
2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente: «1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli»;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
1) al numero 65), dopo le parole: «per l'alimentazione dei fanciulli» sono inserite le seguenti: «, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella»;
2) il numero 114-bis) è abrogato.
73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al
74. All'articolo 64 del
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
77. All'articolo 76 della
«1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis».
78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della
79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.
80. All'articolo 1, comma 44, della
81. All'articolo 1, comma 759, della
«g-bis) gli immobili non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorchè cessa il diritto all'esenzione».
82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della
83. All'articolo 5 della
«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».
84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis».
85. All'articolo 8, comma 3-bis, del
86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
88. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.
89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
90. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
91. L'opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.
93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
94. L'opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati».
97. All'articolo 5 del
«5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato».
98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonchè quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della
100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
105. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al
106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della
107. All'articolo 5 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».
108. All'articolo 2 del
«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della
109. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del
110. All'articolo 2 del
111. Il secondo comma dell'articolo 9 del
«Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».
112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del
114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonchè dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
118. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonchè del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
120. All'articolo 37 del
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del
121. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato
a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del
b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.
122. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 39-octies:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico»;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140»;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025»;
5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette»;
b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026»;
c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;
d) all'articolo 62-quater.1:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera c), le parole: «da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «da un altro Stato dell'Unione europea»;
1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea»;
2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono aggiunte le seguenti: «all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le seguenti: «l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,»;
3) al comma 4, le parole: «da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «da un altro Stato dell'Unione europea»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta»;
5) al comma 5, dopo le parole: «Per il fabbricante» sono inserite le seguenti: «e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis)»;
6) al comma 6, le parole: «ai commi 3 e 4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 4 e 4-bis»;
7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale»;
8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta»;
9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione»;
10) al comma 13, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater»;
11) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonchè le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis)»;
e) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sigarette 49,50 per cento»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento».
123. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonchè dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della
124. Per le stesse finalità di cui al comma 123, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:
a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;
b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.
125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.
126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:
«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;
b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».
127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
128. Al
a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1) alla rubrica, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;
2) al comma 2, primo periodo, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;
b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonchè per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonchè a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti»;
6) al comma 7, le parole: «o rapporti» sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o cripto-attività»;
7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis»;
8) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo»;
4) al comma 8, le parole: «e rapporti» sono sostituite dalle parole «, rapporti e cripto-attività»;
5) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e criptoattività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività»;
d) all'articolo 10, comma 1, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)».
129. Al
a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti «lettere i) e i-bis)» e dopo le parole: «valuta virtuale» sono inserite le seguenti: «ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e i-bis)»;
c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: «ovvero attività estere di natura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività» e, al secondo periodo, le parole: «e delle attività estere di natura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività».
130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».
132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al
133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.
134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del
135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata [7].
136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del
139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del
140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonchè di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del
141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonchè le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al
145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al
146. Al comma 18 dell'articolo 19 del
147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
148. All'articolo 35 del
«15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, semprechè non sia intervenuto il versamento delle stesse».
149. All'articolo 11 del
«7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del
150. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148.
151. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del
155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
159. All'articolo 3-bis, comma 1, del
160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della
161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del
164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge nonchè mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.
165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 [8].
168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del
170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172.
174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita semprechè le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione di cui all'articolo 13 del
176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato [11].
177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.
179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del
184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.
185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del
187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del
194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del
195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato [14].
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata [15].
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023 [16].
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [17].
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.
204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della
205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 13 del
210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del
211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del
212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio [20].
214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
216. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del
219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonchè a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del
220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 13 del
221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.
224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del
225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del
226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato
227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis [25].
229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della
230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 [28].
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del
234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232 [30].
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data [31].
238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.
239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del
241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione [32].
242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate [33];
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della
246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonchè di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal
249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del
b) dell'articolo 1, comma 5, del
c) dell'articolo 3, comma 5, del
d) dell'articolo 1, comma 189, della
e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del
250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al
252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.
253. All'articolo 1 della
a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032»;
b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:
«684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:
a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;
c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d bis), del
e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.
684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione»;
c) al comma 686, dopo la parola: «legittimato» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,».
254. Il comma 4 dell'articolo 68 del
255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 7-ter e 7-quater»;
b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:
a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a), non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;
d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater»;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo».
256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.
258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.
259. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 258 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.
260. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.
261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale.
262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
263. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 258 e 260.
264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del
«b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento».
265. All'articolo 1 della
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023».
266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del
268. All'articolo 1 della
a) al comma 185, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;
b) al comma 187, le parole: «di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025».
269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
270. All'articolo 1, comma 831, della
271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del
272. All'articolo 23, comma 2, del
273. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
274. All'articolo 8, comma 1-bis, del
275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato
276. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del
277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del
278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del
279. All'articolo 77, comma 2-quater, del
280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del
a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,»;
b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Autocertificazione dei requisiti e controlli) - 1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale».
281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della
282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della
283. Al
«Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonchè alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal
284. Al
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1»;
b) all'articolo 23, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1,».
285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della
286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del
287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della
289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della
290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della
291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della
292. All'articolo 16 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».
293. All'articolo 1 della
a) al comma 356, dopo le parole: «15 per cento» sono inserite le seguenti: «, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023,»;
b) al comma 357, dopo le parole: «pari ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023,».
294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del
295. L'esonero di cui al comma 294 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del
297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della
298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta
299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
300. All'articolo 1, comma 503, della
301. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del
302. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
303. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.
304. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della
305. All'articolo 1, comma 472, della
306. Fino al 31 dicembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del
307. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.
308. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della
309. Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
311. Il comma 3 dell'articolo 14 del
«3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al
312. All'articolo 1 della
a) al comma 116, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023»;
b) dopo il comma 116 è inserito il seguente: «116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del
313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del
314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al
315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del
316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della
317. Al
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente»;
b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: «almeno un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i»;
c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)».
318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del
319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
320. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del
321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.
322. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del
323. All'articolo 10 del
a) al comma 2-bis, le parole: «Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal
b) il comma 3 è abrogato.
324. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
325. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla
327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del
328. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del
329. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del
330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
331. L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.
334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali [41].
335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
336. Per le stesse finalità di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro [42].
337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù [43].
338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del
339. All'articolo 1, comma 417, della
340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
341. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del
342. All'articolo 54-bis del
a) al comma 1, lettera b), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1»;
c) il comma 8-bis è abrogato;
d) al comma 14:
1) alla lettera a), le parole: «cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «dieci lavoratori» e le parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purchè non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» sono soppresse.
343. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-bis del
a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo,» e, alla lettera e), le parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.
344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del
b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
348. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della
349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del
351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del
352. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della
353. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla
356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonchè di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonchè degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al
357. Al
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «, limitatamente all'anno 2022» sono soppresse e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro»;
2) al comma 4, le parole: «, limitatamente all'anno 2022,» sono soppresse;
3) i commi 5 e 6 sono abrogati;
4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento»;
b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.
358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del
359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
361. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.
362. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.
363. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonchè le eventuali forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 362 da parte del Comitato di cui al comma 364, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e coprogettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al
c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.
364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese nè ogni altro emolumento comunque denominato.
365. All'articolo 119-ter del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «3l dicembre 2025»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».
366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del
367. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonchè le procedure di controllo.
368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del
369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonchè dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del
372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:
a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del
b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023 [46];
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della
2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del
3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonchè gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori [47];
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.
376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonchè all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);
c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonchè di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla
g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al
380. Al
a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Disciplina transitoria) - 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;
c) all'articolo 41:
1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;
3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),».
381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) un mese, per il secondo periodo;
c) quattro mesi, per il terzo periodo.
382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.
383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
384. All'articolo 49 del
a) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del
386. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
387. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.
388. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del
389. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del
390. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
391. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonchè per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
392. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della
393. Per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
394. Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del
395. All'articolo 1 della
a) al comma 89, le parole: «nella misura di 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di 500.000 euro» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 90, primo periodo, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024».
396. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al
397. Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
399. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
400. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.
401. Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.
403. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonchè i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
404. È istituita la fondazione denominata «Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore» al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa [48].
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonchè dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della
417. All'articolo 16, comma 1-bis, del
a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonchè gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;
b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17».
418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del
419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
420. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del
421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del
422. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della
423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».
424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, nonchè attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
425. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 424.
426. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila», detto «mal secco degli agrumi», al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.
427. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonchè per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della
428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonchè per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
429. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonchè per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del
430. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.
431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428.
432. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della
433. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.
434. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.
435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonchè le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
436. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del
437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
438. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.
439. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del
440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del
441. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonchè al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
442. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
443. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonchè di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare [51].
444. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 443, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
445. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del
447. L'articolo 19 della
«Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
448. Dopo l'articolo 19-bis della
«Art. 19 ter. (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonchè dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della
450. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonchè, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante [52].
451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonchè di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.
451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del
452. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del
453. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'attuazione del presente comma il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente [54].
454. Con le stesse modalità di cui al comma 453 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
455. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del
456. Per le attività di cui all'articolo 4 della
457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, programma 01, è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
458. All'articolo 26 del
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del
c) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;
d) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
e) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».
459. Le disposizioni dei commi da 460 a 470 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:
a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;
c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.
460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 459 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461:
a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;
b) il rendimento rispetto ai criteri costiefficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti;
c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
461. Ai fini di cui al comma 460, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonchè alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del
462. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460, nonchè delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.
463. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonchè alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del
464. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al
465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse del FIAR annualmente attribuite ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.
466. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.
467. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:
a) la procedura per la presentazione dei progetti;
b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;
c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:
1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonchè di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
468. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 467, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
469. La commissione istituita ai sensi del comma 468 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonchè i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
470. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.
471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.
472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonchè le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del
473. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
475. In relazione alle attività di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
476. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475.
477. All'articolo 200 del
«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti».
478. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del
479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della
480. Il Fondo di cui al comma 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla
481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.
482. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 479, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
483. Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonchè il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al comma 369.
484. Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonchè la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonchè del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
485. Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del
«14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
486. In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del
487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al
488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
489. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
490. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 489 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonchè delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
491. Alla scadenza del termine di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 489 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.
492. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 491, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491.
493. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 489, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 [55].
494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
495. Il fondo di cui al comma 494 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.
496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494.
497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al
498. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del
499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della
500. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
501. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del
502. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del
503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503 con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli [60].
505. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al
506. Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera» ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della
507. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea per la realizzazione delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione:
a) «Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie»;
b) «Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana».
508. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla società Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa.
509. All'articolo 94-bis del
a) al comma 7, dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;
b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonchè per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
c) dopo il comma 7-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonchè delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze».
510. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del
511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonchè i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonchè del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
513. È autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.
514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
515. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.
516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 515, nonchè i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonchè del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.
518. L'importo destinato all'attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del
519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al
520. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonchè del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti] [61].
521. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.
522. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti.
523. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del
524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorità provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, a valere sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del
525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
526. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità [62].
527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023».
529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della
530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
531. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonchè di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
532. [Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del
533. [Il decreto di cui al comma 532 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [64].
534. [Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della
536. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
537. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del
538. All'articolo 1-quater, comma 3, del
539. Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della
540. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della
542. All'articolo 9-undecies, comma 3, del
a) le parole: «in misura non superiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al 90 per cento»;
b) dopo le parole: «nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi».
543. All'articolo 1, comma 377, della
544. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della
545. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
546. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi.
547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della
548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.
549. All'articolo 1, comma 3, del
550. All'articolo 9, comma 3, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere»;
b) alla lettera a), le parole: «, favorendo l'equilibrio di genere nelle» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alle».
551. All'articolo 3, comma 1, del
«c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)».
552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;
b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonchè per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;
d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla
e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;
f) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla
553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
554. Dall'attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
555. All'articolo 3 del
a) al comma 2, dopo la parola: «strutturalmente» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e», le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonchè specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze», dopo le parole: «primo grado» sono inserite le seguenti: «e nel primo biennio» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
556. All'articolo 16-bis del
a) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023»;
b) al comma 6, dopo le parole: «è nominato,» sono inserite le seguenti: «entro il 1° marzo 2023,»;
c) al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023,».
557. All'articolo 19 del
«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonchè da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della
558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 [68].
560. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonchè di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del
563. Ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
564. Il comma 977 dell'articolo 1 della
«977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità».
565. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del
566. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del
568. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della
569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della
570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonchè ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del
571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della
572. All'articolo 12, comma 1, della
573. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della
574. Le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del
575. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
577. Per le stesse finalità di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della
580. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della
581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, è attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.
582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della
583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonchè della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.
584. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della
585. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della
586. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:
a) Collegio superiore - Università di Bologna;
b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Università di Camerino;
c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;
d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento;
e) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» - Università di Macerata;
f) Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova;
g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma;
h) Scuola di studi superiore «F. Rossi» - Università di Torino;
i) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
l) Collegio internazionale Cà Foscari - Università di Venezia.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al
589. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del
590. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonchè di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.
591. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
592. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.
593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.
594. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonchè le modalità di revoca dei contributi.
595. Le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 - «Aiuti di importo limitato» della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del
b) articolo 79 del
c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del
596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.
597. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del
598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni.
600. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.
601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del
602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
603. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonchè di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono destinate alle seguenti finalità:
a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, nonchè corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.
605. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.
606. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
608. Il Fondo di cui al comma 607 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
609. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della
611. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:
a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
612. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611.
613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della
614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della
615. All'articolo 9, comma 1, del
a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;
b) dopo le parole: «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».
616. All'articolo 7, comma 1, del
617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della
618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della
619. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957,vn. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonchè nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della
621. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonchè la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonchè le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
622. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.
623. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della
624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:
a) i principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;
c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.
626. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
627. In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonchè del cicloturismo.
628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 627.
629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della
630. All'articolo 1 della
a) il comma 357 è sostituito dai seguenti:
«357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonchè per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:
a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).
357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonchè i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonchè in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della
b) al comma 358, le parole: «al comma 357, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 357-quater e 357-quinquies» e le parole: «della Carta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Carte di cui al comma 357».
631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della
632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della
634. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della
635. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.
636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della
637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del
638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della
639. Le disposizioni dell'articolo 3 del
640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della
641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della
643. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma, è concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.
645. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della
647. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del
648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.
649. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;
b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;
c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» è inserita la seguente: «b-bis),».
650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
651. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 1913:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «
1.2) alla lettera e), dopo le parole: «fondo di previdenza» è inserita la seguente: «sovrintendenti,»;
1.3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio»;
3) al comma 3, dopo le parole: «anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;
4) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.
3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della
b) all'articolo 1914:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.
2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).
2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a ventiquattro mesi»;
c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023»;
d) all'articolo 1916:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis)»;
2) il comma 2 è abrogato;
e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:
«Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili»;
f) l'articolo 1917-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 1917-bis. - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.
2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.
3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione»;
g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze»;
h) l'articolo 1919 è abrogato;
i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:
«Art. 1920 bis. (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della
l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater è aggiunto il seguente:
«Art. 2262 quinquies. (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale è esercitata l'opzione.
2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:
a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;
b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.
4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili».
652. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.
653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.
655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
656. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della
(importi in euro)
Polizia di Stato |
1.449.575 |
Corpo della polizia penitenziaria |
675.475 |
Arma dei carabinieri |
1.735.950 |
Corpo della guardia di finanza |
890.575 |
Esercito italiano |
2.401.975 |
Marina militare |
725.375 |
Aeronautica militare |
1.000.200 |
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera |
265.400 |
Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
874.350 |
657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del
658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonchè per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea».
659. Per le finalità di cui al comma 658 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
660. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
661. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.
662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.
663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della
664. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del
665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della
666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;
2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;
3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario».
667. Per le finalità di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato
a) ruolo ispettori: 76 unità;
b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.
668. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.
669. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della
670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del
671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
672. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.
673. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione «Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco» del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.
676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonchè i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.
678. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.
680. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al
681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 680.
682. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione «Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva» del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
683. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del
684. Al
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis»;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis. (Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) - 1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.
2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della
3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della
4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonchè l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate.
6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonchè al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della
686. Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
688. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del
691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del
692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del
693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del
694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio [73].
695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonchè per le finalità di cui al
698. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del
699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della
700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della
«607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
701. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
702. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonchè per le connesse attività strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
703. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della
704. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.
705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.
706. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
707. All'articolo 23 del
«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del
708. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del
709. All'articolo 4, comma 2, del
710. Al
a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio»;
b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità»;
c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: «esistono» sono inserite le seguenti: «comprovate difficoltà di copertura o» e le parole: «l'80» sono sostituite dalle seguenti: «il 120»;
d) all'articolo 179:
1) al comma 1, le parole da: «, e che sostiene» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico»;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico»;
e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno»;
f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:
«Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.
2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente».
711. Per l'attuazione del comma 710 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
712. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del
713. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del
714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al
a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;
b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024» e le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133».
715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
716. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del
717. All'articolo 6 del
«1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
718. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.
719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
721. Sul prestito autorizzato dal comma 719 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del
722. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonchè per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economicofinanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al
723. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
725. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.
726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del
727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
728. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
729. All'articolo 2, comma 13-bis, del
730. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al
731. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
732. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del
733. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
735. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:
a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del
b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del
c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del
d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del
736. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del
737. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del
738. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del
«4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
739. Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della
740. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del
741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del
742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del
743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
744. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della
745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del
746. All'articolo 46 del
a) al comma 4, le parole: «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei anni successivi» e le parole: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023»;
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2023».
747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
748. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del
749. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del
750. All'articolo 48 del
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023»;
b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;
2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della
752. All'articolo 14, comma 6, del
753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del
754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.
755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del
756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del
757. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del
758. All'articolo 28-bis, comma 2, del
759. All'articolo 1, comma 986, della
760. All'articolo 13-ter del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere» e le parole da: «onnicomprensivo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e con» sono sostituite dalle seguenti: «anche utilizzando»;
c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse;
d) al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.
761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del
762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del
763. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
764. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del
765. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
766. All'articolo 14, comma 9, del
767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del
768. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
769. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
770. All'articolo 3 del
a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025»;
c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
771. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del
772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del
774. All'articolo 1 della
a) al comma 448, le parole: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023»;
b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «330 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni di euro nel 2023».
775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.
776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
777. [Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonchè i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
b) indice di delittuosità del comune;
c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza] [77].
778. [Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia] [78].
779. All'articolo 1 della
«51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi. In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare [79].
781. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
782. Al comma 555 dell'articolo 1 della
783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.
784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
785. All'articolo 106, comma 1, del
786. All'articolo 1, comma 554, della
787. All'articolo 4 del
788. Al
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2023», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2026» e le parole: «A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;
2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;
d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;
2) al comma 2, le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;
3) al comma 5, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie».
789. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il
792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione dell province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati [82].
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati [83]:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo [85].
795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione [86].
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese [88].
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 [89].
800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
801. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonchè un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [91].
801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del
802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonchè per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del
803. Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonchè la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024 per le predette maggiori spese. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
805. Al comma 29 dell'articolo 1 della
a) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) le parole: «uno designato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome».
806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate «Fondo per gli investimenti strategici» e «Fondo per la compensazione degli svantaggi». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
807. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sono utilizzate per:
a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;
b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;
c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.
808. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
809. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
810. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
811. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
812. La Commissione può acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
813. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;
b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonchè all'energia;
c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;
d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;
f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.
814. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
815. All'articolo 40, comma 1, del
816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della
817. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del
818. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del
819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
820. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonchè di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della
821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del
822. In sede di approvazione del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche;
c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente [94].
822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale [95].
823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.
824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale».
825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del
827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del
828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del
829. L'articolo 2, comma 46, della
830. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
831. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
832. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della
833. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
834. All'articolo 1, comma 739, della
835. All'articolo 1, comma 772, della
836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
837. All'articolo 1 della
a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;
b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della
838. Al comma 818 dell'articolo 1 della
839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della
840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della
841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023 [96].
842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 [97].
843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del
844. [In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonchè in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841] [99].
845. [In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa] [100].
846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2024, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848 [101].
847. Per le finalità di cui al comma 846, il Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:
a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;
b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;
c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.
849. Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al
850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 846 a 849, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
851. Alle attività di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.
852. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
853. Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi [103].
854. All'articolo 14 del
«1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».
855. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonchè per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
856. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:
a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonchè con i soggetti associativi del Terzo settore;
b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;
d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.
857. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856.
858. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.
859. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del
860. All'articolo 1, comma 778, della
a) al primo periodo:
1) le parole: «A decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022,»;
2) dopo le parole: «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;
3) dopo le parole: «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al
4) le parole: «per i dipendenti» sono soppresse;
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
862. All'articolo 1 della
a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;
b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».
863. La tabella A allegata al
864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) 250 unità per l'anno 2023;
b) 250 unità per l'anno 2024;
c) 250 unità per l'anno 2025;
d) 250 unità per l'anno 2026.
865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonchè garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.
869. Per le stesse finalità di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
870. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della
871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del
872. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della
873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
875. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico:
a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo;
b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria;
c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina.
876. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875.
877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della
878. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
879. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al
881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della
882. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonchè alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
884. All'articolo 1, comma 238, della
885. All'articolo 2 del
a) al comma 3, le parole: «a decorrere da gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024», le parole: «nonchè, a decorrere dal 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, a decorrere dal 2025,», le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025»;
b) al comma 4, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2024».
886. All'articolo 230-bis, comma 2, del
887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
888. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della
889. All'articolo 5, comma 3, della
890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonchè nel rispetto dell'articolo 30 del
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonchè a convenzioni con università e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, è autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio [104].
894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del
b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del
c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del
d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo [105].
895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
896. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20192021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del
897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
898. All'articolo 19 del testo unico di cui al
«9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del
899. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:
a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonchè l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.
901. I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.
901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del
903. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2. (Stato di previsione dell’entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 [107].
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della
9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della
10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonchè nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Azioni e altre partecipazioni».
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonchè al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 103;
2) Marina n. 152;
3) Aeronautica n. 48;
4) Carabinieri n. 0.
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 40;
3) Aeronautica n. 49.
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 109;
2) Marina n. 54;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 318;
3) Aeronautica n. 288;
4) Carabinieri n. 120.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al
1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 309.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 185;
3) Aeronautica n. 125.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al
12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del
13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della
4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 631.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonchè per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonchè su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del turismo)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 18. (Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.723.964.094, in euro 1.121.186.846.006 e in euro 1.124.538.264.703 in termini di competenza, nonchè in euro 1.203.435.534.734, in euro 1.128.614.124.780 e in euro 1.126.122.513.987 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.
Art. 19. (Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 20. (Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al
25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Allegato 1 [108]
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
Allegato 2
(articolo 1, comma 164)
(importi in milioni di euro)
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 7 del
[2] Comma così modificato dall'art. 7 del
[3] Comma così modificato dall'art. 11 del
[4] Comma così modificato dall'art. 4 del
[5] Comma così modificato dall'art. 4 del
[6] Comma così modificato dall'art. 2 del
[7] Comma così modificato dall'art. 2 del
[8] Comma così modificato dall'art. 19 del
[9] Comma così modificato dall'art. 19 del
[10] Comma così modificato dall'art. 19 del
[11] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 21 del
[12] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 21 del
[13] Comma così modificato dall'art. 20 del
[14] Comma così modificato dall'art. 20 del
[15] Comma così modificato dall'art. 20 del
[16] Comma così modificato dall'art. 20 del
[17] Comma così modificato dall'art. 20 del
[18] Comma così modificato dall'art. 3 bis del
[19] Comma già modificato dall'art. 3 bis del
[20] Comma già modificato dall'art. 3 bis del
[21] Comma così modificato dall'art. 18 del
[22] Comma inserito dall'art. 3 bis del
[23] Comma così modificato dall'art. 3 bis del
[24] Comma inserito dall'art. 3 bis del
[25] Comma inserito dall'art. 3 bis del
[26] Comma inserito dall'art. 3 bis del
[27] Comma così modificato dall'art. 3 bis del
[28] Comma così modificato dall'art. 4 del
[29] Comma così modificato dall'art. 4 del
[30] Comma così modificato dall'art. 4 del
[31] Comma così modificato dall'art. 4 del
[32] Comma così modificato dall'art. 4 del
[33] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[34] Comma così modificato dall'art. 1, comma 140, della
[35] Comma già modificato dall'art. 9 del
[36] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 134, della
[37] Comma sostituito dall'art. 13 del
[38] Comma così sostituito dall'art. 13 del
[39] Comma così modificato dall'art. 13 del
[40] Comma così modificato dall'art. 13 del
[41] Comma così modificato dall'art. 1 del
[42] Comma così modificato dall'art. 1 del
[43] Comma così modificato dall'art. 1 del
[44] Lettera così modificata dall'art. 13 del
[45] Comma così sostituito dall'art. 29 del
[46] Lettera inserita dall'art. 8 bis del
[47] Lettera inserita dall'art. 18 del
[48] Comma così modificato dall'art. 12 del
[49] Comma così modificato dall'art. 6 quater del
[50] Comma così modificato dall'art. 1 del
[51] Comma così modificato dall'art. 12 del
[52] Comma così modificato dall'art. 2 del
[53] Comma inserito dall'art. 14 del
[54] Comma così modificato dall'art. 15 del
[55] Comma così modificato dall'art. 2 del
[56] Comma così modificato dall'art. 33 del
[57] Comma così modificato dall'art. 33 del
[58] Comma così sostituito dall'art. 34 del
[59] Comma aggiunto dall'art. 34 del
[60] Comma così modificato dall'art. 34 del
[61] Comma abrogato dall'art. 8 del
[62] Comma così modificato dall'art. 11 del
[63] Comma abrogato dall'art. 1, comma 230, della
[64] Comma abrogato dall'art. 1, comma 230, della
[65] Comma abrogato dall'art. 1, comma 230, della
[66] Comma così modificato dall'art. 4 del
[67] Comma così modificato dall'art. 14 del
[68] Comma così modificato dall'art. 5 del
[69] Comma così modificato dall'art. 21 del
[70] Comma così modificato dall'art. 1, comma 197, della
[71] Comma così modificato dall'art. 3 ter del
[72] Comma già modificato dall'art. 21 del
[73] Comma così modificato dall'art. 17 del
[74] Comma già modificato dall'art. 18 del
[75] Periodo soppresso dall'art. 5 del
[76] Comma così modificato dall'art. 9 del
[77] Comma abrogato dall'art. 3 ter del
[78] Comma abrogato dall'art. 3 ter del
[79] Comma così modificato dall'art. 5 del
[80] Comma così modificato dall'art. 28 sexies del
[81] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[82] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[83] Alinea così modificato dall'art. 15 del
[84] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[85] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[86] Comma così modificato dall'art. 15 del
[87] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[88] Comma così modificato dall'art. 15 del
[89] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[90] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[91] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[92] Comma inserito dall'art. 1 del
[93] Alinea così modificato dall'art. 3 del
[94] Lettera aggiunta dall'art. 16 ter del
[95] Comma inserito dall'art. 3 del
[96] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[97] Comma così modificato dall'art. 9 del
[98] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[99] Comma abrogato dall'art. 9 del
[100] Comma abrogato dall'art. 9 del
[101] Comma così modificato dall'art. 1, comma 477, della
[102] Comma così modificato dall'art. 1, comma 477, della
[103] Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10, comma 10 ter, del
[104] Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, della
[105] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 bis del
[106] Comma inserito dall'art. 21 ter del
[107] Comma così modificato dall'art. 44 del
[108] Allegato già sostituito dall'art. 44 del