Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 30/07/2010 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 27.4.191 - L. 30 luglio 2010, n. 122.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
(G.U. 30 luglio 2010, n. 176 - S.O. n. 174)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78
All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato».
All'articolo 4:
al comma 2, nella lettera d), le parole: «nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte» sono sostituite dalle seguenti: «nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte»;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto dall'articolo 26, comma 3, della
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197, della
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42».
All'articolo 5:
al comma 6:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente."»;
alla lettera b), il numero 1) è soppresso; le lettere c) e d) sono soppresse;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001»; al terzo periodo, le parole: «dell'indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «del gettone di presenza» e al quarto periodo, le parole: «enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «forme associative di enti locali»;
al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, dopo le parole: "i gettoni di presenza" sono inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato"»;
il comma 10 è soppresso;
al comma 11, le parole: «una indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «un emolumento, comunque denominato».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «
al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque alle università» sono inserite le seguenti: «, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonchè alle società »;
al comma 4, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei Ministri»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «nelle società possedute» sono inserite le seguenti: «direttamente o indirettamente», la parola: «predette» è soppressa, dopo la parola: «compenso» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile,» e le parole: «del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi di amministrazione e di quelli di controllo»; all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle loro controllate»;
al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «organismi equiparati» sono inserite le seguenti: «nonchè gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al comma 8, al terzo periodo, le parole: «, nè a fruire di riposi compensativi» sono soppresse; le parole:, «Per le forze armate e le forze di polizia l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia»;
al comma 12, al primo periodo, le parole: «delle missioni internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate»; al quinto periodo, le parole: «internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «per attività» è inserita la seguente: «esclusivamente» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al comma 14, le parole: «dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009»;
al comma 16, all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'Economia e delle Finanze» sono inserite le seguenti: «ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato»;
al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal l° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla
21-septies. All'articolo 17, comma 3, del
All'articolo 7:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al
al comma 4, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione», dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7, nella lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato»;
al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 1, punto 4), della
al comma 15, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti» e al terzo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
al comma 16, al primo periodo, le parole: «1 aprile 1978,» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1978, n. 202,»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 17, dopo le parole: «sono computate» sono inserite le seguenti: «, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»;
al comma 18, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e all'ISTAT»; al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» e le parole: «anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «anche presso l'ISTAT»;
al comma 20, al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonchè del personale e delle risorse strumentali e finanziarie»;
al comma 21, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Le funzioni» fino a: «destinatarie» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» e le parole da: «e sono individuate» fino alla fine del periodo sono soppresse; al quarto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»; al quinto periodo, le parole: «Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede»; al sesto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»; al settimo periodo, le parole: «le amministrazioni di destinazione subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio nazionale delle ricerche subentra»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato
31-septies. Al testo unico di cui al
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74 del
All'articolo 8:
al comma 1, al quarto periodo, le parole: «9 aprile 2008, n. 2008» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 5, al terzo periodo, le parole: «entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e al quarto periodo, le parole: «dal decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 6, le parole: «12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «13 novembre» e dopo la parola: «riconoscendo» sono inserite le seguenti: «al predetto Ministero»;
al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «30 marzo 20011» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e all'ultimo periodo, le parole: «con il Ministro dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero dell'economia»;
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a dispone, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38»;
al comma 12, dopo le parole: «
al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;
al comma 15, le parole: «del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «in godimento nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 8, comma 14»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
al comma 4, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto i trattamenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto; i trattamenti»;
al comma 8, al primo periodo, le parole: «di cui al comma all'articolo l» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1»;
dopo il comma 15, è inserito il seguente:
«15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla
al comma 19, le parole: «di cui al comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;
al comma 22, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della
al comma 23, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14»;
al comma 26, le parole: «previsto dal comma 24» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal comma 25»;
al comma 27, le parole: «ai sensi del comma 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 25»;
al comma 28, al primo periodo, le parole: «gli enti di ricerca,» sono soppresse e le parole: «2001 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2001, n. 165»; dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima
il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
al comma 31, ultimo periodo, dopo le parole: «
al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma»;
al comma 34, al primo periodo, le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti»; all'ultimo periodo, le parole: «tener presente» sono sostituite dalle seguenti: «tener conto»;
dopo il comma 35, è inserito il seguente:
«35-bis. L'articolo 32 della
All'articolo 10:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale,»;
al comma 4, le parole: «200.000 verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 verifiche»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.
4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale».
All'articolo 11:
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale»;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
al comma 11, le parole: «novembre 3003» sono sostituite dalle seguenti: «novembre 2003»;
al comma 15, le parole: «del 19 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni»;
al comma 16, le parole: «dall'articolo 1, della
All'articolo 12:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «le lavoratrici del pubblico impiego», sono inserite le seguenti: «ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi» e, nella lettera b), le parole: «di cui all'articolo 1, comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 26»;
al comma 2, nell'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico» e nella lettera b), le parole: «di cui all'articolo 1, comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 26»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011»;
al comma 4, nell'alinea, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti. «del presente decreto»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «provvede al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,»;
al comma 7, nell'alinea, le parole: «ai sensi del comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
al comma 9 le parole: «e accolte» sono soppresse e dopo le parole: «l'accoglimento» sono inserite le seguenti: «ovvero la presa d'atto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
al comma 11, le parole: «legge 16 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 8 agosto»;
il comma 12 è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del
12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonchè la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
12-sexies. All'articolo 22-ter del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della
All'articolo 13, al comma 6, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «è aggiunto» e le parole: «n. 1338» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1388,».
All'articolo 14:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il comma 302 dell'articolo 1 della
al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «termine stabilito per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «termine stabilito per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»;
al comma 7, le parole: «dal seguente: "1. Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti: "557. Ai fini"»; le parole: «2. Ai fini dell'applicazione della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557» e la parola: «continuata» è sostituita dalla seguente: «coordinata»; le parole: «3. In caso di mancato rispetto della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557»;
dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
al comma 14, al secondo periodo, le parole: «su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma,» sono soppresse;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E' altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato»;
al comma 15, le parole: «, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del
dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano»;
al comma 16, nell'alinea, le parole: «n. 42, per garantire» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire» e la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
«f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonchè alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del
al comma 20, il secondo periodo è soppresso;
al comma 22, le parole: «di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «di stabilizzazione finanziaria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate»;
dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti:
«24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonchè dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis»;
al comma 28, al primo periodo, dopo le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia»;
al comma 30, al primo periodo, le parole: «per lo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,»;
al comma 31, le parole: «il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30»;
al comma 32, al secondo e al terzo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2011» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonchè ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione»;
dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:
«33-bis. All'articolo 77-bis del
a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:
"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del
All'articolo 15, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della
6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della
6-ter. All'articolo 12 del
a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonchè di idonee misure di compensazione territoriale";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo l, comma 153, della
e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al
f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.
6-sexies. All'articolo 2 della
"289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati"».
All'articolo 16, al comma 3, le parole: «della presente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 18:
al comma 2, nelle lettere a) e b), le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 5, nella lettera b), le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della presente disposizione».
All'articolo 19:
al comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300» sono inserite le seguenti: «, attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto»;
al comma 2, le parole: «In fase di prima applicazione l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso gratuito» e dopo le parole: «tecnico-giuridiche emanate» sono inserite le seguenti: «entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti»;
al comma 4, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del
al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,», le parole: «in forma partecipata» sono soppresse e le parole: «emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «e in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che può propone al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.»;
al comma 6, nella lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della
al comma 10, dopo le parole: «procede all'attribuzione» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,»;
al comma 12, l'ultimo periodo è sostituto dai seguenti: «Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della
al comma 14, capoverso 1-bis, dopo le parole: «già esistenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,» e dopo le parole «dei dati catastali e delle planimetrie» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale»;
al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. All'articolo 58 del
All'articolo 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del
All'articolo 24, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse».
All'articolo 25, al comma 1, secondo periodo, le parole: «9 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 luglio 1997».
All'articolo 26, al comma 2, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 29, al comma 1:
nella lettera a), primo periodo, le parole: «gli importi stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «degli importi stabiliti»;
nella lettera b), le parole: «all'atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla notifica».
All'articolo 30:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «e sanzioni l'agente» sono sostituite dalle seguenti: «, sanzioni e interessi ove dovuti nonchè l'indicazione dell'agente»; al secondo periodo, le parole: «, per i crediti accertati dagli uffici,» sono soppresse, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «ad esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo»;
il comma 3 è soppresso;
al comma 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2» e le parole: «le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità e i termini stabiliti»;
i commi 7, 8, 9, 11 e 12 sono soppressi;
al comma 13, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».
al comma 14, le parole: «della procedura di riscossione» sono soppresse, dopo le parole: «al ruolo» sono inserite le seguenti: «, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione»;
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del
All'articolo 32:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009»;
al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 17, quinto comma, del
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il comma 3 dell'articolo 7 del
"3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, semprechè istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione"»;
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
All'articolo 35:
al comma 1, capoverso «Art. 40-bis», al comma 5, le parole: «del
al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo I, capo II, del
All'articolo 36, al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-ter».
All'articolo 37, al comma 1, secondo periodo, le parole: «società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso» sono sostituite dalle seguenti: «società fiduciarie nonchè alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso».
All'articolo 38:
il comma 9 è soppresso;
dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
"1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento".
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
13-quater. In deroga all'articolo 3 della
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.
13-sexies. All'articolo 3-bis del
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica."
13-septies. All'articolo 2, comma l, del regolamento di cui al
"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del
All'articolo 39:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonchè nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione»;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del
4-quater. All'articolo 4 del
"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonchè delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».
Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Quote latte) - 1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 41:
al comma 1, dopo le parole: «collaboratori,» sono inserite le seguenti: «per un periodo di tre anni,» e dopo la parola: «tributaria» è inserita la seguente: «statale»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le attività economiche di cui al comma I non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato».
All'articolo 42:
il comma 1 è soppresso;
nel comma 2, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi successivi»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del
"4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonchè le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonchè le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonchè, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo".
2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del
"4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
All'articolo 43:
al comma 2, nella lettera a), dopo le parole: «per quelli di natura tributaria», ove ricorrono, sono inserite le seguenti: «, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica»;
al comma 2, nella lettera b), le parole: «, nonchè in quella dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010» sono soppresse.
All'articolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 4 della
"1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua"».
L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92). - 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della
"149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della
All'articolo 46, al comma 1, primo periodo, le parole: «non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori».
All'articolo 47:
al comma 1, nella lettera b), dopo le parole: «La società ANAS S.p.A.» sono inserite le seguenti: «, salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonchè la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,»; le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le parole: «del bando di gara» sono inserite le seguenti: «e del relativo capitolato o disciplinare»; dopo le parole: «quota minima di proventi» sono inserite le seguenti: «annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti,»; dopo le parole: «della
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
a) nel primo periodo, le parole: "di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui" sono sostituite dalle seguenti: "nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonchè quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "del Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma".
3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della
All'articolo 48:
al comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al secondo comma le parole: «altresì prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «parificati ai prededucibili» e le parole: «purchè il concordato preventivo o l'accordo siano omologati» sono sostituite dalle seguenti: «purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato»;
al comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al quarto comma, le parole: «purchè il concordato preventivo o l'accordo sia omologato» sono sostituite dalle seguenti: «purchè ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato»;
al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: «di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale» sono inserite le seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 9»; le parole: «circa la sussistenza delle condizioni per» sono sostituite dalle seguenti: «circa la idoneità della proposta, se accettata, ad»; dopo le parole: «pubblicata nel registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonchè del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione»;
al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive» sono inserite le seguenti: «e di acquisire titoli di prelazione se non concordati»;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 217 del
"Art. 217-bis. - (Esenzioni dai reati di bancarotta). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)"».
Dopo l'articolo 48, sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis. - (Assunzione di magistrati). - 1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al
"1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132".
Art. 48-ter. - (Disposizione in materia di contenzioso tributario) - 1. All'articolo 3, comma 2-bis, del
All'articolo 49:
al comma 2, nella lettera a), dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorità competenti»;
al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;
al comma 2, nella lettera e), dopo le parole: «pubblica incolumità» sono inserite le seguenti: «, alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA, » la parola: «paesaggistico-territoriale, » è soppressa;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'articolo 19 della
"Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonchè alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonchè degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonchè delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
All'articolo 50:
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a)»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo 1, comma 643, della
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5 del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «dalla pubblicazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione del presente decreto»;
al comma 4, nell'alinea, e al comma 5, nell'ultimo periodo, le parole: «lettera a), della» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), del
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Al comma 3 dell'articolo 2 del
All'articolo 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del
1-ter. All'articolo 7, comma 3-bis, del
1-quater. All'articolo 4 del
"2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria".
1-quinquies. All'articolo 10, comma 3, del
"k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni"».
Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. - (Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
All'articolo 54:
al comma 2, le parole: «sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato»;
all'ultimo comma, le parole: «3. Sull'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «4. Sull'utilizzo».
Dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti:
«Art. 54-bis. - (Interventi a sostegno del settore della pesca marittima) - 1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui all'articolo 4-ter del
2. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla
Art. 54-ter. - (Modifica al
"1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica"».
All'articolo 55:
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
a) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", le parole da: "Sigari" a: "Tabacco da masticare: 24,78%" sono sostituite dalle seguenti:
"a) sigari ....... 23,00%;
b) sigaretti ..... 23,00%;
c) sigarette ..... 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ... 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo ... 56,00%;
e) tabacco da fiuto ... 24,78%;
f) tabacco da masticare ... 24,78%";
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.";
c) il comma 4 dell'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:
"4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2".
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della
a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'Allegato I al
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della
"9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative"»;
al comma 3, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonchè per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del
5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonchè le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della
5-septies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 9, comma 31, dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41, dall'articolo 50, comma 1, e dall'articolo 55, commi da 1 a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,5 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 6, commi 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e dall'articolo 47, pari a 908,00 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 593,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l'anno 2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies;
d) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».