Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 02/08/2011 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni [...] |
§ 34.2.60 - L. 2 agosto 2011, n. 130.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
(G.U. 5 agosto 2011, n. 181)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del
al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;
al comma 2, le parole: «
al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»;
al comma 11, ultimo periodo, le parole: «alla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al»;
al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'Iniziativa Centro europea».
All'articolo 3:
al comma 4, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al comma 6, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni»;
i commi 14 e 15 sono soppressi.
All'articolo 4:
dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:
«31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973). - 1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: «n. 197,» è inserita la seguente: «intendendosi»;
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonchè autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al
5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonchè ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma»;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
"a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «del
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del
4-ter. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della
4-quater. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:
a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del
c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali). - 1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare».
All'articolo 10;
al comma 1, alinea, la parola: «escluso» è sostituita dalle seguenti: «esclusi l'articolo 3, comma 18,», dopo le parole: «comma 31,» sono inserite le seguenti: «e l'articolo 6, comma 4-quater,» e le parole: «a euro 736.358.397» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 744.358.397»;
al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2011» sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della
al comma 3, le parole: «articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6 e 7».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(Articolo 4, comma 31-bis)
"Tabella D
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)
OGGETTO |
TARIFFE (EURO) |
ANNOTAZIONI |
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà. |
62,00 |
Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17. |
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto). |
51,65 |
Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa. |
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. |
129,12 |
|
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi. |
0,26 |
Il compenso spetta per ogni pagina”. |
».
Nel titolo, le parole: «degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonchè degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».