§ 98.1.26925 - Legge 8 agosto 1994, n. 489.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1994
Numero:489


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli [...]


§ 98.1.26925 - Legge 8 agosto 1994, n. 489.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

(G.U. 10 agosto 1994, n. 186)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 Giugno 1994, n. 357

     All'art. 1:

     al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

     "d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

     d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

     d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

     d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992";

     al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti negativi" sono inserite le seguenti: "di reddito"; al terzo periodo, le parole: "il limite di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni";

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'art. 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'art. 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

     3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

     a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;

     b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'art. 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè alle aziende coniugali non gestite in forma societaria".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. – (Trattamento di integrazione salariale). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo art. 1, hanno diritto, a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

     All'art. 2:

     al comma 1, dopo la parola: "assumendo" sono inserite le seguenti: ", nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi,"; dopo la parola: "compete" sono inserite le seguenti: "per tali periodi"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro";

     al comma 2, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purchè i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato";

     al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante";

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.

     3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta".

     All'art. 3:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: "precedenti a quelli" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti a quello"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo";

     al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "di nuovi impianti," sono inserite le seguenti: "il completamento di opere sospese,"; e dopo le parole: "di beni strumentali nuovi" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante contratti di locazione finanziaria";

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto".

     All'art. 4, al comma 1, le parole: "di borsa, o degli altri mercati regolamentati" sono sostituite dalle seguenti: "di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani".

     All'art. 5, al comma 1, le parole: "di borsa, o degli altri mercati regolamentati, con emissione di nuove azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in una percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società"; e le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".

     All'art. 6:

     al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984";

     al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dallalegge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte";

     al comma 2, dopo le parole: "sono abrogati" sono inserite le seguenti: "l'art. 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,".

     All'art. 7:

     i commi 1 e 2 sono soppressi;

     al comma 3, le parole: "un cinquantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un centesimo"; e le parole da: ", a condizione" fino alla fine del comma sono soppresse;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     "4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta".

     4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".

     Dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 7-bis. – (Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili). - 1. L'art. 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2216. – (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".

     2. Il terzo comma dell'art. 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

     3. L'art. 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2218. – (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti".

     4. All'art. 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

     5. L'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215".

     6. Al primo comma dell'art. 2435 del codice civile, dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".

     7. All'art. 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il n. 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine";

     b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 2215"; e le parole: "e vidimare" sono soppresse.

     8. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;

     b) nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.

     9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

     Art. 7-ter. – (Disposizioni in materia di sanzioni) - 1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-bis, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni comprese quelle penali, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi".

     Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis. – (Copertura finanziaria). - 1. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".