§ 87.2.4 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.
Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.2 bilanci
Data:26/05/1997
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 1 bis.  (Raccordo con il codice delle assicurazioni private).
Art. 2.  Disposizioni per la gestione dei fondi pensione.
Art. 3.  Disposizioni per l'assicurazione malattia.
Art. 4.  Imprese partecipate.
Art. 5.  Imprese del gruppo.
Art. 6.  Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 7.  Redazione del bilancio.
Art. 8.  Principi di redazione del bilancio.
Art. 9.  Stato patrimoniale e conto economico.
Art. 10.  Relazione sulla gestione.
Art. 11.  Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio.
Art. 12.  Deposito e pubblicazione del bilancio.
Art. 13.  Schema di stato patrimoniale.
Art. 14.  Garanzie, impegni e altri conti d'ordine.
Art. 15.  Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole.
Art. 16.  Criteri di valutazione.
Art. 17.  Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati.
Art. 18.  Valore corrente dei terreni e fabbricati.
Art. 19.  Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti.
Art. 20.  Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione".
Art. 21.  Provvigioni di acquisizione da ammortizzare.
Art. 22.  Altri investimenti finanziari.
Art. 23.  Depositi presso imprese cedenti.
Art. 24.  Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
Art. 25.  Riserve tecniche a carico dei riassicuratori.
Art. 26.  Attività diverse.
Art. 27.  Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente.
Art. 28.  Riserve di rivalutazione.
Art. 29.  Altre riserve.
Art. 30.  Passività subordinate.
Art. 31.  Riserve tecniche del lavoro diretto.
Art. 32.  Riserva premi.
Art. 33.  Riserva sinistri dei rami danni.
Art. 34.  Riserva per somme da pagare nei rami vita.
Art. 35.  Riserve per partecipazione agli utili e ristorni.
Art. 36.  Altre riserve tecniche.
Art. 37.  Riserve di perequazione.
Art. 38.  Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
Art. 39.  Riserve tecniche del lavoro indiretto.
Art. 40.  Fondi per rischi ed oneri.
Art. 41.  Depositi ricevuti dai riassicuratori.
Art. 42.  Conti transitori di riassicurazione.
Art. 43.  Schema di conto economico.
Art. 44.  Struttura del conto economico.
Art. 45.  Premi lordi contabilizzati.
Art. 46.  Premi ceduti in riassicurazione.
Art. 47.  Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione.
Art. 48.  Oneri relativi ai sinistri dei rami danni.
Art. 49.  Oneri relativi ai sinistri dei rami vita.
Art. 50.  Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione.
Art. 51.  Provvigioni di acquisizione.
Art. 52.  Altre spese di acquisizione.
Art. 53.  Altre spese di amministrazione.
Art. 54.  Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari.
Art. 55.  Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti.
Art. 56.  Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
Art. 57.  Schema e criteri generali.
Art. 58.  Obblighi di redazione.
Art. 59.  Imprese controllate.
Art. 60.  Direzione unitaria.
Art. 61.  Esonero dall'obbligo di redazione.
Art. 62.  Vigilanza sul gruppo.
Art. 63.  Imprese incluse nel consolidamento.
Art. 64.  Casi di esclusione dal consolidamento.
Art. 65.  Criteri di redazione.
Art. 66.  Data di riferimento del bilancio consolidato.
Art. 67.  Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati.
Art. 68.  Principi di consolidamento.
Art. 69.  Consolidamento delle partecipazioni.
Art. 70.  Consolidamento proporzionale.
Art. 71.  Partecipazioni non consolidate.
Art. 72.  Criteri di valutazione.
Art. 73.  Contenuto della nota integrativa.
Art. 74.  Relazione sulla gestione.
Art. 75.  Controllo del bilancio consolidato.
Art. 76.  Pubblicazione del bilancio consolidato.
Art. 77.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.
Art. 78.  Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Art. 79.  Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
Art. 80.  Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Art. 81.  Disposizioni transitorie.
Art. 82.  Bilancio e relativa presentazione.
Art. 83.  Sanzioni amministrative.
Art. 84.  Registri obbligatori delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni.
Art. 85.  Entrata in vigore.


§ 87.2.4 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173. [1]

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

(G.U. 21 giugno 1997, n. 143, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:

     a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

     b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

     c) la riassicurazione.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:

     a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;

     b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4 comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

 

     Art. 1 bis. (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). [2]

     1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

 

          Art. 2. Disposizioni per la gestione dei fondi pensione.

     1. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate nonchè le attività relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi [3].

     2. [Le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine] [4].

 

          Art. 3. Disposizioni per l'assicurazione malattia.

     1. Le disposizioni del presente decreto relative ai rami vita si applicano anche alle imprese che esercitano solo l'attività nel ramo 2 (malattia) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

 

          Art. 4. Imprese partecipate.

     1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.

     2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 3.

     3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.

 

          Art. 5. Imprese del gruppo.

     1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo:

     a) le imprese controllanti;

     b) le imprese controllate;

     c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del codice delle assicurazioni private [5].

     2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo è quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

 

          Art. 6. Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

     1. I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto:

     a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto;

     b) per le informazioni integrative o più dettagliate nonché per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

     c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione.

     2. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TITOLO II

BILANCIO DI ESERCIZIO

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

          Art. 7. Redazione del bilancio.

     1. Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni dell'articolo 2423, commi 1, 2, 3 e 4 del codice civile.

     2. Le informazioni complementari di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile sono indicate nella nota integrativa.

 

          Art. 8. Principi di redazione del bilancio.

     1. Nella redazione del bilancio sono osservate le disposizione di cui all'articolo 2423-bis del codice civile.

     2. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio. Con proprio provvedimento l'ISVAP stabilisce il piano dei conti che le imprese devono adottare nella loro gestione.

 

          Art. 9. Stato patrimoniale e conto economico.

     1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto.

     2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

     3. Sono vietati compensi di partite.

     4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. [6]

 

          Art. 10. Relazione sulla gestione.

     1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso.

     2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso:

     a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

     b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

     c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

     d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

     e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

     f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

     g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

     h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

     i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

     l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

     3. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

          Art. 11. Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio.

     1. L'esercizio sociale delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 72 e 116 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

     3. Ove previsto dall'atto costitutivo, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà devono darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all'ISVAP con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga.

     4. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, in deroga all'articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Detto termine può essere prorogato sino al 30 settembre, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3. In tal caso le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo comma 3.

 

          Art. 12. Deposito e pubblicazione del bilancio.

     1. Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.

     2. Le imprese soggette all'obbligo di certificazione del bilancio devono depositare la relazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dagli articoli 79 e 80 del presente decreto.

     3. Le imprese devono altresì depositare il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità ed il prospetto delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ove tali prospetti costituiscano allegati al bilancio.

 

CAPO II

Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale

 

          Art. 13. Schema di stato patrimoniale.

     1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell'allegato I al presente decreto.

 

          Art. 14. Garanzie, impegni e altri conti d'ordine. [7]

     [1. In calce allo stato patrimoniale devono risultare tutte le garanzie, menzionando separatamente quelle reali, gli impegni e gli altri conti d'ordine fatta eccezione per le garanzie rilasciate nell'esercizio autorizzato dei rami assicurativi. In nota integrativa è indicato il dettaglio delle garanzie prestate, degli impegni e degli altri conti d'ordine e sono riportate separatamente quelle a favore di imprese del gruppo e di altre partecipate; devono altresì risultare le attività dei fondi pensione gestiti in loro nome e per loro conto.]

 

          Art. 15. Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole.

     1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi è data specifica indicazione in nota integrativa.

     2. Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B "attivi immateriali", C.I "terreni e fabbricati" e C.II "investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate".

 

          Art. 16. Criteri di valutazione.

     1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole, ivi compresi i titoli sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa [8].

     2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.

     3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

     4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

     5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile [9].

     6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa ivi compresi i titoli, sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate [10].

     7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti” dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile [11].

     8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.

     9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.

     11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati [12].

     12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento [13].

     13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

     14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

     15. [Gli attivi della classe F.I "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione] [14].

     16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso è iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.

     16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private [15].

     17. Per le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, in nota integrativa sono indicati i motivi e gli importi nonché l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

 

          Art. 17. Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati.

     1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.

     2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.

     3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.

 

          Art. 18. Valore corrente dei terreni e fabbricati.

     1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.

     2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalità e metodi che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento.

     3. Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.

     4. Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

     5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.

 

          Art. 19. Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti.

     1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.

     2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.

     3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.

 

          Art. 20. Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

     1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente è superiore al valore contabile:

     a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;

     b) di plusvalore per la parte residua.

     2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa né è compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilità. Il predetto plusvalore dovrà essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.

     3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti è inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.

     4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

     5. E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonchè specificare l'importo e la tipologia dell'investimento [16].

 

          Art. 21. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

     1. Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe B "attivi immateriali" comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.

 

          Art. 22. Altri investimenti finanziari.

     1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purché non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.

     2. Nella voce C.III.5 "quote in investimenti comuni" sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.

     3. I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) "altri prestiti". In nota integrativa è fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.

     4. Gli importi il cui prelevamento è soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce C.III.6, "depositi presso enti creditizi"; in nota integrativa è fornita l'indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non è soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 "depositi bancari e c/c postali" dell'attivo, anche se producono interessi.

     5. Nella voce C.III.7 "investimenti finanziari diversi" sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a 6. Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.

 

          Art. 23. Depositi presso imprese cedenti.

     1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.

     2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.

     3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. In nota integrativa si riporta il corrispondente importo [17].

 

          Art. 24. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

     1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento [18].

     2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, è data facoltà all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione può riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.

     3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.

 

          Art. 25. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori.

     1. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza di questi ultimi determinati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

     2. Per quanto riguarda la riserva premi, gli importi di riassicurazione sono calcolati in base ai metodi di cui all'articolo 32 del presente decreto, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

 

          Art. 26. Attività diverse.

     1. La voce F.IV.2 "attività diverse" comprende gli elementi dell'attivo non inclusi nelle classi F.I - F.Il - F.III - F.IV.1. Di essi è dato il dettaglio in nota integrativa, se di importo significativo.

 

          Art. 27. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente.

     1. La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica, dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.

 

          Art. 28. Riserve di rivalutazione.

     1. La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003 [19].

     2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine.

 

          Art. 29. Altre riserve.

     1. Nella classe A.VII "altre riserve" devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonché la riserva di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto.

     2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1.

 

          Art. 30. Passività subordinate.

     1. La voce B "passività subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

 

          Art. 31. Riserve tecniche del lavoro diretto.

     1. L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.

     2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private [20].

     3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private [21].

     4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.

 

          Art. 32. Riserva premi.

     1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni debbono costituire alla fine di ogni esercizio ed iscrivere in bilancio la riserva premi comprendente sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso.

     2. La riserva per frazioni di premi è costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del presente decreto, di competenza degli esercizi successivi. In linea di principio, il calcolo deve essere effettuato secondo il metodo pro rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione di cui all'articolo 51 del presente decreto e le altre spese di acquisizione di cui al successivo articolo 52 limitatamente ai costi direttamente imputabili. In caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Tuttavia il calcolo stesso può effettuarsi in misura forfettaria quando è probabile che dia approssimativamente il medesimo risultato del metodo "pro rata temporis". In tal caso l'importo deve essere pari al 35 per cento dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata al 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta al 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi o di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. La riserva per frazioni di premi può essere calcolata ramo per ramo con uno dei due metodi indicati.

     3. La riserva per rischi in corso è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello della riserva per frazioni di premi ed i premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.

     4. In nota integrativa sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonché i relativi criteri di accantonamento.

 

          Art. 33. Riserva sinistri dei rami danni.

     1. Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione.

     2. La riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. Le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa.

     3. La riserva deve essere, in linea di principio, valutata separatamente per ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro per sinistro, il costo ultimo può essere determinato, ad eccezione dei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonché le ipotesi a base della valutazione.

     4. Le imprese hanno l'obbligo di costituire una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere osservate le disposizioni impartite dall'ISVAP con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

     5. Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine.

     6. Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti.

     7. E' vietata qualsiasi deduzione o sconto sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura dei sinistri, sia operata in altre forme.

 

          Art. 34. Riserva per somme da pagare nei rami vita.

     1. Le imprese che esercitano i rami vita debbono costituire alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri da pagare.

     2. La riserva di cui al comma 1 rientra tra le riserve tecniche che le imprese debbono costituire alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     3. Ai fini della copertura della riserva per somme da pagare le imprese sono tenute al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

 

          Art. 35. Riserve per partecipazione agli utili e ristorni.

     1. Le riserve per partecipazione agli utili e ristorni comprendono gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati e, in particolare per il ramo vita, purché non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

 

          Art. 36. Altre riserve tecniche.

     1. Nella voce C.I.4 "altre riserve tecniche" deve, tra le altre, essere inclusa la riserva di senescenza di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

     2. In nota integrativa è indicato il dettaglio della voce distinto per tipologia di riserva e per ramo.

 

          Art. 37. Riserve di perequazione.

     1. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative vigenti allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

     2. Nella voce C.5 "riserve di perequazione" sono inserite, tra l'altro, la riserva di compensazione del ramo credito di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituito dall'articolo 80, lett. b), del presente decreto, e quella di equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

     3. Qualora, in assenza di disposizioni legislative, siano state costituite riserve per lo scopo di cui al comma 1, è necessario farne menzione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici sulla base dei quali le stesse sono state accantonate.

 

          Art. 38. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

     1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa è indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresì l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

     2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.

     3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".

 

          Art. 39. Riserve tecniche del lavoro indiretto.

     1. Le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione anche in via non esclusiva devono costituire riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.

     2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto va effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese devono valutare la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportare in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

     3. Il bilancio d'esercizio deve recare tra gli elementi dell'attivo disponibilità patrimoniali di natura reale o di sicuro realizzo per un ammontare non inferiore all'importo delle riserve tecniche costituite.

 

          Art. 40. Fondi per rischi ed oneri.

     1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

     2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.

 

          Art. 41. Depositi ricevuti dai riassicuratori.

     1. La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.

     2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.

     3. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

 

          Art. 42. Conti transitori di riassicurazione.

     1. Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.

     3. Il rinvio di cui al comma 1 è debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.

     4. Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.

 

CAPO III

Disposizioni applicabili al conto economico

 

          Art. 43. Schema di conto economico.

     1. Il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell'allegato Il al presente decreto.

 

          Art. 44. Struttura del conto economico.

     1. Il conto economico è costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni è utilizzato per i rami di assicurazione diretta di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private e per i rami corrispondenti di riassicurazione [22].

     2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.

 

          Art. 45. Premi lordi contabilizzati.

     1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.

     2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:

     a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;

     b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;

     c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;

     d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;

     e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;

     f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.

     3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio.

     4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private [23].

 

          Art. 46. Premi ceduti in riassicurazione.

     1. I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.

     2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie è disciplinato nel piano dei conti di cui di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private [24].

 

          Art. 47. Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione.

     1. Nei rami vita la variazione del riporto premi è inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

 

          Art. 48. Oneri relativi ai sinistri dei rami danni.

     1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori.

     2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

     3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

     4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

 

          Art. 49. Oneri relativi ai sinistri dei rami vita.

     1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

     2. Nell'onere relativo ai sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

     3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

     4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

 

          Art. 50. Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione.

     1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attività di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.

     2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

     3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è suddiviso nella nota integrativa.

 

          Art. 51. Provvigioni di acquisizione.

     1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.

 

          Art. 52. Altre spese di acquisizione.

     1. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell'articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

 

          Art. 53. Altre spese di amministrazione.

     1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purché non debbano essere contabilizzati nella voce "altre spese di acquisizione" o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

 

          Art. 54. Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari.

     1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.

     2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.

     3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.

 

          Art. 55. Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti.

     1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III.6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I.2.

     2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II.12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III.4.

     3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.

     4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

 

          Art. 56. Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

     1. Nelle voci II.3 e II.10 del conto economico confluiscono, tra l'altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalità o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra:

     a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe D dell'attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto;

     b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.

 

CAPO IV

Disposizioni applicabili alla nota integrativa

 

          Art. 57. Schema e criteri generali.

     1. La nota integrativa deve essere redatta in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato III al presente decreto.

     2. Le imprese devono altresì indicare ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.

     3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integratone di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché ciò non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.

 

TITOLO III

BILANCIO CONSOLIDATO

 

          Art. 58. Obblighi di redazione.

     1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o più imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti negli articoli del presente titolo.

     2. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorché le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione.

     3. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

 

          Art. 59. Imprese controllate.

     1. Agli effetti dell'articolo 58 sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

 

          Art. 60. Direzione unitaria.

     1. L'obbligo di cui all'articolo 58 sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui all'articolo 58, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 59, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

     2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

     a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto;

     b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 61 del presente decreto;

     c) una persona fisica.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

     4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 del presente decreto che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando ricorrano le seguenti condizioni:

     a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa;

     b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 58 non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

     5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 58 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

     6. Restano salve le disposizioni relative alle società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.

 

          Art. 61. Esonero dall'obbligo di redazione.

     1. L'articolo 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione Europea.

     2. L'esonero previsto dal comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa;

     b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;

     c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;

     d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.

     3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

 

          Art. 62. Vigilanza sul gruppo.

     1. L'ISVAP individua con provvedimento di carattere generale i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del presente decreto, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

     2. I poteri di verifica attribuiti all'ISVAP dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, si estendono al bilancio consolidato di cui al presente decreto.

 

          Art. 63. Imprese incluse nel consolidamento.

     1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 o le imprese che operano secondo una direzione unitaria di cui all'articolo 60 e le relative imprese controllate, ovunque costituite, purché la loro inclusione, in ragione dell'attività esercitata, non impedisca la realizzazione dei fini indicati nell'articolo 65, comma 2.

     2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'impresa indica nella nota integrativa i motivi dell'esclusione.

 

          Art. 64. Casi di esclusione dal consolidamento.

     1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

     a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

     b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

     c) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;

     d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

     2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.

 

          Art. 65. Criteri di redazione.

     1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

     2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.

     3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

     4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

     5. Le modalità di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

     6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. [25]

 

          Art. 66. Data di riferimento del bilancio consolidato.

     1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione; nel caso quest'ultima sia un'impresa di cui all'articolo 58, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

     2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è anteriore di oltre sei mesi alla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

     3. Nel caso in cui sia utilizzato per il consolidamento un bilancio d'esercizio riferito ad una data di chiusura diversa da quella del bilancio consolidato, devono essere eseguite le rettifiche necessarie ai fini indicati all'articolo 65, comma 2, per tener conto delle operazioni o fatti significativi che siano accaduti tra la data di chiusura del bilancio d'esercizio e quella di chiusura del bilancio consolidato. Nella nota integrativa sono indicate le date di riferimento dei bilanci utilizzati e le eventuali rettifiche eseguite.

 

          Art. 67. Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati.

     1. Lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati devono essere redatti in conformità agli schemi di cui agli allegati IV e V del presente decreto. Il contenuto delle voci è quello prescritto per il bilancio d'esercizio, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

     2. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.1 "capitale e riserve di terzi" accoglie l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi.

     3. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.2 "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi" accoglie la parte del risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi.

     4. I proventi e gli oneri degli investimenti sono indicati nel conto non tecnico anche quando detti proventi ed oneri sono connessi con l'attività di assicurazione dei rami vita, assegnandosi una quota degli utili degli investimenti al conto tecnico dei rami vita.

     5. I criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4 sono fissati con procedimento dell'ISVAP.

 

          Art. 68. Principi di consolidamento.

     1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo e quelli delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

     2. Sono invece eliminati:

     a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

     b) i crediti, i debiti, le garanzie, gli impegni e altri conti d'ordine tra le imprese incluse nel consolidamento;

     c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

     d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio.

     3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati ovvero se hanno conferito diritti agli assicurati.

     4. Ai fini della eliminazione prevista nel comma 2, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alla voce dell'attivo F.III "azioni o quote proprie" e a quella del patrimonio netto consolidato A.I.6 "riserva per azioni o quote proprie e della controllante".

 

          Art. 69. Consolidamento delle partecipazioni.

     1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 68, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione o, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

     2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

     3. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 2, se negativa, è iscritta alla voce del patrimonio netto consolidato A.I.3 "riserva di consolidamento" ovvero, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, è registrata alla voce del passivo E.3 "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Se la differenza che residua è positiva, è iscritta alla voce dell'attivo B.5 "differenza da consolidamento" ed è ammortizzata secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 12, del presente decreto o è portata esplicitamente in detrazione dalla "riserva di consolidamento" fino a concorrenza della stessa.

     4. Le voci indicate nel comma 3, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

 

          Art. 70. Consolidamento proporzionale.

     1. Oltre alle imprese indicate all'articolo 63, possono essere incluse nel bilancio consolidato anche quelle sulle quali un'impresa, inclusa nel consolidamento, abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359, comma 3, del codice civile.

     2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

 

          Art. 71. Partecipazioni non consolidate.

     1. Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 63 sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 16, comma 5, del presente decreto. Tuttavia, la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta nella voce del conto economico consolidato III.3.a)aa) "quote di risultato d'esercizio su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto".

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese collegate.

     3. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'articolo 65, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'impresa indica il motivo nella nota integrativa.

 

          Art. 72. Criteri di valutazione.

     1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal presente decreto.

     2. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, la difformità sia irrilevante o, in casi eccezionali, consenta una migliore rappresentazione. Tali deroghe sono indicate nella nota integrativa e debitamente motivate.

     3. Le disposizioni del comma 2 non sono applicabili agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese incluse nel consolidamento è basata sull'applicazione di disposizioni dello Stato estero di appartenenza specifiche al campo assicurativo, né agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore hanno un'incidenza sui diritti degli assicurati o ne sono la base. Se è applicata tale deroga, ne va fatta menzione nella nota integrativa.

     4. L'eventuale differenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare è ricompresa nel bilancio consolidato stesso, se è probabile che tale differenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese consolidate.

     5. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

 

          Art. 73. Contenuto della nota integrativa.

     1. La nota integrativa deve essere redatta in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato VI al presente decreto.

     2. E' altresì indicata ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.

     3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integrazione di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché ciò non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.

 

          Art. 74. Relazione sulla gestione.

     1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

     2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

     a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

     b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

     c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

     d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

 

          Art. 75. Controllo del bilancio consolidato.

     1. Ai fini del controllo sul bilancio consolidato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

 

          Art. 76. Pubblicazione del bilancio consolidato.

     1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'articolo 41, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

     2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative.

 

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

 

          Art. 77. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:

     "Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonché per totale.";

     b) nell'articolo 70, comma 1, la locuzione: "entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo" è sostituita dalla seguente:

     "entro il 31 dicembre dell'esercizio".

 

          Art. 78. Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

     1. L'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è abrogato.

 

          Art. 79. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

     "Articolo 20-bis - Attuario incaricato

     1. L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma 3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

     b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale nel settore attuariale delle assicurazioni sulla vita;

     c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 6.

     2. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.

     3. La nomina dell'attuario di cui al presente articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni.

     4. L'ISVAP può richiedere all'impresa che l'attuario fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno può convocare l'impresa stessa unitamente all'attuario. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali.

     5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilità previste dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa, decadendo contestualmente dall'incarico.

     6. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni dell'ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario è revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari.

     7. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa.";

     b) nell'articolo 23, comma 6, viene eliminata la locuzione: "che si trovano in portafoglio";

     c) nell'articolo 24, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

     "4-bis. Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";

     d) l'articolo 24, comma 5, è sostituito dal seguente:

     "5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";

     e) nell'articolo 25, comma 1, l'ultimo periodo: "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare." è sostituito dal seguente:

     "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita";

     f) nell'articolo 25, comma 11, è aggiunto il seguente periodo:

     "La metodologia di cui al periodo precedente non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.";

     g) nell'articolo 25, comma 12, è aggiunto il seguente periodo:

     "La costituzione della riserva aggiuntiva è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.";

     h) il n. 4 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 26, è sostituito dal seguente:

     "4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.";

     i) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 26 è abrogata;

     l) nell'articolo 30, comma 3, le parole: "Gli articoli 26, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Gli articoli 26, comma 1, seconda parte,";

     m) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma:

     "6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.";

     n) il punto 3) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è abrogato;

     o) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione: "azioni proprie" sono aggiunte le parole: "e delle azioni o quote dell'impresa controllante";

     p) il comma 5 dell'articolo 33 è abrogato;

     q) nell'articolo 36, comma 1, è inserita dopo la locuzione: "articolo 33, comma 2" la parola: "lettera a)";

     r) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 62 - Certificazione del bilancio

     1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.

     2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.

     3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o nei confronti dell'attuario che presso di questa esercita le funzioni di cui all'articolo 20-bis del presente decreto, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.

     5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

     6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.

     7. Se la società di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     8. L'ISVAP può richiedere alla società di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonché disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

     10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.

     11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.

     12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.";

     s) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 103 - Certificazione del bilancio

     1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 62, per quanto concerne la certificazione del bilancio.".

 

          Art. 80. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

     1. Al decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 23 - Riserve tecniche relative al portafoglio italiano

     1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformità agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.

     2. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP può altresì stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonché per quelle del ramo credito.

     3. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche costituite in conformità al presente articolo ed agli articoli successivi.";

     b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 24 - Riserva di compensazione

     1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.

     2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non può comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati dell'esercizio di riferimento.

     3. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di compensazione in precedenza costituita.

     4. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette.";

     c) nell'articolo 25, comma 5, la locuzione: "sulla base dei criteri indicati al comma 2" è sostituita dalla seguente:

     "sulla base dei criteri indicati al comma 3";

     d) l'articolo 27, comma 2, lett. c), n. 4, è sostituito dal seguente:

     "4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;";

     e) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 27 è abrogata;

     f) l'articolo 31, comma 6, è sostituito dal seguente:

     "6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.";

     g) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione "azioni proprie" sono aggiunte le parole "e delle azioni o quote dell'impresa controllante";

     h) il comma 4 dell'articolo 33 è abrogato;

     i) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 73 - Certificazione del bilancio

     1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.

     2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.

     3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.

     5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

     6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.

     7. Se la società di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     8. L'ISVAP può richiedere alla società di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonché disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

     10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.

     11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.

     12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.";

     l) l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 117 - Certificazione del bilancio

     1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 73, per quanto concerne la certificazione del bilancio."

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 81. Disposizioni transitorie.

     1. Fino al bilancio dell'esercizio 2000 è consentito alle imprese di procedere nella valutazione della riserva sinistri del ramo 10 del punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, ad una deduzione o sconto esplicito per tener conto dei proventi degli investimenti. Tale deduzione o sconto può essere effettuato solo alle condizioni seguenti:

     a) la deduzione o sconto è fatto su base prudenziale, l'ISVAP deve essere previamente informato di ogni cambiamento dei parametri di calcolo adottati;

     b) il calcolo del costo ultimo totale deve essere quello definito dall'articolo 33, comma 2, del presente decreto;

     c) l'impresa deve disporre di dati sufficienti, desunti dalla propria esperienza storica, per stabilire un modello affidabile di cadenza dei prevedibili pagamenti futuri dei sinistri. L'orizzonte temporale di tale modello di cadenza in ogni caso non potrà essere superiore a sei anni, in dipendenza dell'anzianità delle singole generazioni;

     d) il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione non deve superare una stima prudente del tasso di rendimento degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri. Il tasso di interesse non può essere superiore all'80% di quello derivante dal rapporto tra i proventi degli investimenti dei rami danni di cui al punto III.3, lettere a) e b), del conto economico, al netto degli oneri patrimoniali e finanziari di cui al punto III.5, lettera a), e la semisomma degli investimenti iscritti nella classe C dell'attivo patrimoniale alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio di bilancio. Il tasso di interesse utilizzato non può inoltre essere superiore al tasso medio di rendimento degli investimenti registrato negli ultimi cinque anni assunto nel limite dell'80%.

     Quando l'impresa proceda ad una deduzione o sconto, nella nota integrativa sono indicati l'importo globale della riserva prima della deduzione o sconto, l'ammontare del beneficio finanziario, l'importo della riserva scontata iscritta nel bilancio, i metodi utilizzati, in particolare i tassi presi in considerazione per le valutazioni previste nelle lettere b) e d) ed i criteri adottati per la valutazione del periodo che deve decorrere prima del pagamento dei sinistri. 2.

     2. Il rendiconto finanziario contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato di cui agli articoli 57 e 73 dovrà essere redatto a partire dal terzo esercizio di applicazione del presente decreto. Resta salva la facoltà dell'impresa di allegare al bilancio il medesimo rendiconto anche prima del termine sopraindicato.

 

          Art. 82. Bilancio e relativa presentazione.

     1. Il bilancio compilato in conformità a quanto previsto dal presente decreto, i documenti di cui all'articolo 12, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché il bilancio consolidato e le annesse relazioni, qualora l'impresa sia assoggettata al relativo obbligo, devono essere presentati all'ISVAP nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.

 

          Art. 83. Sanzioni amministrative.

     1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

 

          Art. 84. Registri obbligatori delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni.

     1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'articolo 77 del presente decreto, si applica anche alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli; nei registri di cui alle lettere a) e b) sono altresì indicati alla fine di ogni esercizio gli importi, distinti per ramo, della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonché per totale.

 

          Art. 85. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio 1998 ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r) e s), 80, comma 1, lettere f), i) e l), che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO I

(si omette il modello allegato)

 

 

ALLEGATO II

(si omette il modello allegato)

 

ALLEGATO III

BILANCIO DI ESERCIZIO - NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

     La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:

     parte A - criteri di valutazione

     parte B - informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico

     parte C - altre informazioni

     Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni ciascuna delle quali illustra, mediante note di commento, prospetti e dettagli, singoli aspetti della gestione aziendale. Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, le imprese devono altresì fornire ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti, nonché le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

 

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

     Nella presente sezione tra l'altro:

     a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato. Per ciò che concerne le riserve tecniche deve essere fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse, in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime;

     b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

     c) sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

     d) è motivato l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

     e) è motivata per le partecipazioni in imprese controllate e collegate la differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio determinato con il metodo di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto, e quello derivante dalla valutazione effettuata ai sensi dello stesso art. 16, comma 5, o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

     f) è motivata la ragione dell'iscrizione nell'attivo della differenza tra il valore della partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

     g) è esplicitata, per categorie omogenee di beni, qualora sia apprezzabile, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, del costo dei beni fungibili determinato con il metodo della media ponderata o con i metodi "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito";

     h) sono riportate, per gli investimenti di cui alla classe D "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione", le informazioni richieste in relazione al valore corrente dall'art. 16, comma 8, e dagli articoli ivi richiamati.

 

Sezione 2 - Rettifiche e accantonamenti fiscali

     Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

 

     Con riferimento alle successive sezioni della presente parte B l'impresa deve compilare, ove richiesto, i prospetti allegati nonché fornire le ulteriori informazioni previste per le singole voci. In ogni caso, per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere motivate le variazioni avvenute nell'esercizio, qualora significative.

     L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 deve redigere separatamente uno stato patrimoniale relativo alla gestione danni (Allegato 1) e uno stato patrimoniale relativo alla gestione vita (Allegato 2). L'impresa deve altresì redigere il prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita (Allegato 3).

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B)

     L'impresa deve dare illustrazione dei conti dell'attivo relativi alla classe B, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Devono in ogni caso essere forniti:

     1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (Allegato 4).

     1.2 Indicazione separata per i rami vita e danni delle altre spese di acquisizione (voce B.2).

     1.3 Indicazione separata dei costi di impianto e dei costi di ampliamento (voce B.3).

     1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5), se di importo significativo.

 

Sezione 2 - Investimenti (voce C)

     2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I)

     L'impresa deve dare illustrazione dei conti dell'attivo relativi alla classe C.I, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Devono in ogni caso essere forniti:

     2.1.1 Variazioni nell'esercizio dei terreni e fabbricati (v. Allegato 4).

     2.1.2 Evidenza dei beni concessi in leasing con separata indicazione delle operazioni poste in essere con imprese del gruppo e partecipate.

     2.1.3 A partire dal bilancio dell'anno 2000, devono essere fornite le informazioni richieste dall'art. 18, comma 6, del presente decreto.

     2.2 Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (voce C.II)

     L'impresa deve fornire indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati ad utilizzo non durevole ricompresi nella classe C.II.

     2.2.1 Azione e quote di imprese (voce C.II.1)

     a) variazioni nell'esercizio delle azioni e quote (Allegato 5)

     b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (Allegato 6)

     c) prospetto analitico delle movimentazioni (Allegato 7).

     2.2.2 Variazioni nell'esercizio delle obbligazioni emesse da imprese - voce C.II.2 (v. Allegato 5).

     2.2.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamento ad imprese - voce C.II.3 (v. Allegato 5).

     2.2.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo delle voci "Obbligazioni emesse da imprese" (voce C.II.2) e "Finanziamenti ad imprese" (voce C.II.3), con evidenza rispettivamente del soggetto emittente e del soggetto beneficiario.

     2.3 Altri investimenti finanziari (voce C.III)

     La compagnia deve fornire indicazione adeguatamente motivata della collocazione in tale voce degli investimenti in imprese nelle quali abbia la titolarità di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (investimenti per i quali l'impresa ha ritenuto non operante la presunzione di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto).

     2.3.1 Ripartizione in base all'utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi nelle voci azioni e quote - C.III.1, quote di fondi comuni di investimento - C.III.2, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso - C.III.3, quote in investimenti comuni - C.III.5 e investimenti finanziari diversi - C.III.7 (Allegato 8).

     In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 deve essere fornita indicazione analitica delle posizioni di importo significativo per soggetto emittente.

     Per quanto concerne le quote in investimenti comuni di cui alla voce C.III.5 deve essere fornita indicazione delle posizioni di importo significativo.

     Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso iscritti alle voci C.II.2 e C.III.3 deve essere fornita evidenza degli importi imputati nell'esercizio a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione.

     2.3.2 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci di cui al punto 2.3.1 (Allegato 9).

     2.3.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti - voce C.III.4 e dei depositi presso enti creditizi - voce C.III.6 (Allegato 10).

     2.3.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo dei prestiti con garanzia reale di cui alla voce C.III.4.a, con evidenza del soggetto beneficiario nonché dettaglio degli altri prestiti (voce C.III.4.c), se di importo significativo, con indicazione delle eventuali garanzie ricevute.

     2.3.5 Ripartizione per durata di vincolo dei depositi presso enti creditizi (voce C.III.6).

     2.3.6 Composizione per tipologia degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7), con indicazione analitica delle posizioni di importo significativo e della relativa controparte.

     2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV)

     2.4.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio relativamente ai depositi presso imprese cedenti.

 

Sezione 3 - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D).

     3.1 Prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento ed indici di mercato - voce D.I (Allegato 11). Con l'espressione "Fondi di investimento" si intende ricomprendere i fondi interni all'impresa. Deve essere altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

     3.2 Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce D.II (Allegato 12). Deve essere altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

     3.3 Indicazione adeguatamente motivata degli eventuali trasferimenti di investimenti operati dalla classe C alla classe D, con specificazione degli importi e della tipologia.

     Il prospetto di cui al punto 3.1 deve altresì essere compilato separatamente per ciascuna tipologia di prodotto.

     Il prospetto di cui al punto 3.2 deve essere predisposto oltre che per la globalità dei fondi pensione anche in relazione ad ogni specifica gestione conformemente alle condizioni indicate in convenzione.

 

Sezione 4 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis)

     4.1 Composizione delle Altre riserve tecniche - Rami danni (voce Dbis I.4) e delle Altre riserve tecniche - Rami vita (voce D bis II.5) per tipologia di riserva e per singolo ramo.

 

Sezione 5 - Crediti (voce E)

     5.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio, con specifica evidenza di quelle di importo significativo ed, in ogni caso, di quelle operate con riferimento ai crediti nei confronti di assicurati.

     5.2 Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), se di importo significativo.

 

Sezione 6 - Altri elementi dell'attivo (voce F)

     6.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I.

     6.2 Indicazione relativamente alle azioni o quote proprie (voce F.III) del valore nominale complessivo delle variazioni intervenute nell'esercizio.

     6.3 Indicazione per i conti transitori attivi di riassicurazione (voce F.IV.1) di quanto previsto dall'art. 42, comma 3, del presente decreto.

     6.4 Dettaglio delle attività diverse (voce F.IV.2), se di importo significativo.

 

Sezione 7 - Ratei e risconti (voce G)

     7.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci G.1, G.2 e G.3.

     7.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce G.3).

     7.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

      …° …° …° …° …°

     Per gli attivi che presentano clausole di subordinazione l'impresa deve dare, separatamente per ciascuna singola attività, le seguenti informazioni:

     a) il soggetto beneficiario, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;

     b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;

     c) le condizioni della subordinazione.

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 

Sezione 8 - Patrimonio netto

     8.1 Informativa in merito alle variazioni avvenute nell'esercizio separatamente per ciascuna componente del patrimonio netto.

     8.2 Indicazione per il capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) del numero o del valore nominale di ciascuna categoria di azioni o di quote della società, con specificazione di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio.

     8.3 Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III) in base alle fonti da cui traggono origine.

     8.4 Distinzione delle riserve per azioni proprie e della controllante (voce A.VI) e dettaglio delle altre riserve (voce A.VII).

     8.5 Classificazione delle riserve ex art. 105, comma 7, del d.P.R. 917/86.

 

Sezione 9 - Passività subordinate (voce B)

     9.1 Devono essere fornite, separatamente per ciascuna passività subordinata, le seguenti informazioni:

     a) il soggetto concedente, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l'indicazione che trattisi di un prestito perpetuo;

     b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;

     c) le condizioni della subordinazione l'esistenza di disposizioni che consentono la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

 

Sezione 10 - Riserve tecniche (voci C.I - Rami danni e C.II - Rami vita)

     10.1 Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e delle componenti della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni (Allegato 13).

     10.2 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.I.4) distinte per tipologia di riserva e per ramo.

     10.3 Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (voce C.I.5) per ramo ed in base alle fonti da cui originano nonché di quelle costituite volontariamente con specificazione adeguatamente motivata dei relativi presupposti tecnici.

     10.4 Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14).

     10.5 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.II.5) per tipologia di riserva e per ramo.

 

Sezione 11 - Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)

     11.1 Dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato (voce D.I), con indicazione dell'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto in portafoglio, ed evidenza dell'importo delle riserve relative ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

     11.2 Dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) con indicazione dell'ammontare delle riserve afferenti a ciascun contratto gestito evidenziando la presenza di eventuali garanzie offerte ai fondi pensione.

 

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri (voce E)

     12.1 Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (Allegato 15).

     12.2 Dettaglio degli altri accantonamenti (voce E.3), se di importo significativo.

 

Sezione 13 - Debiti ed altre passività (voce G)

     13.1 Indicazione, per i prestiti obbligazionari (voce G.III), dell'importo e del numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dall'impresa assicuratrice nonché dell'importo e del numero delle azioni di godimento specificando i diritti che esse attribuiscono.

     13.2 Dettaglio dei debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo.

     13.3 Dettaglio dei debiti con garanzia reale (voce G.V) con indicazione del tipo di garanzie prestate.

     13.4 Composizione per tipologia dei prestiti diversi e altri debiti finanziari (voce G.VI).

     13.5 Variazione nell'esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - voce G.VII (v. Allegato 15).

     13.6 Dettaglio dei debiti diversi (voce G.VIII.4), se di importo significativo.

     13.7 Indicazione per i conti transitori passivi di riassicurazione (voce G.IX.1) di quanto previsto dell'art. 42, comma 3, del presente decreto.

     13.8 Dettaglio delle passività diverse (voce G.IX.3), se di importo significativo.

 

Sezione 14 - Ratei e risconti

     14.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci H.1, H.2 e H.3.

     14.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce H.3).

     14.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

 

Sezione 15 - Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate

     15.1 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 16).

 

Sezione 16 - Crediti e debiti

     16.1 Per i crediti e debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i cinque anni.

 

Sezione 17 - Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

     17.1 Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV (Allegato 17).

     17.2 Informativa in merito alla evoluzione delle garanzie prestate, se di importo significativo.

     17.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (voce VI).

     17.4 Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi (voce VII), con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.

     17.5 Composizione per tipologia degli impegni (voce IV) e degli altri conti d'ordine (voce VIII), se di importo significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo e partecipate.

     17.6 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati (Allegato 18). L'impresa deve fornire adeguata illustrazione delle predette operazioni.

 

CONTO ECONOMICO

 

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)

     18.1 Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione e le imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni e in aggiunta la riassicurazione devono indicare i premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto distintamente tra rami danni e rami vita.

     18.2 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero (Allegato 19).

     18.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce I.2).

     18.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), se di importo significativo.

     18.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

     18.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

     18.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce I.7.f.).

     18.8 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), se di importo significativo.

     18.9 Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (voce I.9) e dei relativi accantonamenti ed utilizzi nell'esercizio.

 

Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)

     19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione (Allegato 20).

     19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce II.2 (Allegato 21).

     19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.3 (Allegato 22).

     19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4), se di importo significativo.

     19.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

     19.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce II.7) riconosciuti agli assicurati o altri beneficiari.

     19.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce II.8.f).

     19.8 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce II.9 (Allegato 23)

     Tra gli oneri di gestione debbono essere ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", devono essere altresì riportate le relative quote di ammortamento.

     19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.10 (Allegato 24).

     19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11), se di importo significativo.

     19.11 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti al conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce II.12).

 

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo

     20.1 Assicurazioni danni.

     20.1.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 25).

     Devono essere indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

     20.1.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - portafoglio italiano (Allegato 26).

     20.2 Assicurazioni vita.

     20.2.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 27).

     Devono, inoltre, essere indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

     20.2.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - portafoglio italiano (Allegato 28).

     20.3 Assicurazioni danni e vita.

     20.3.1 Prospetti di sintesi dei conti tecnici riepilogativi di tutti i rami danni e vita - lavoro estero (Allegato 29).

 

Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)

     21.1 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce III.3 (v. Allegato 21).

     21.2 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce III.5 (v. allegato 23).

     Tra gli oneri della gestione debbono essere ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", devono essere altresì riportate le relative quote di ammortamento.

     21.3 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri proventi (voce III.7).

     21.4 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri oneri (voce III.8). In ogni caso dovrà essere fornita indicazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti.

     21.5 Dettaglio dei proventi straordinari (voce III.10), se di importo significativo.

     21.6 Dettaglio degli oneri straordinari (voce III.11), se di importo significativo. In tale voce devono essere, tra l'altro, ricomprese le imposte relative ad esercizi precedenti.

 

Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico

     22.1 Prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 30).

     22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto (Allegato 31).

     22.3 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci (Allegato 32).

 

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

     1. Indicazione dell'ammontare del margine di solvibilità e della quota di garanzia da costituire nonché del totale degli elementi costitutivi del margine medesimo, separatamente per i rami dammi e per i rami vita. Le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare devono illustrare altresì la situazione di solvibilità corretta di cui al titolo IV del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo di detta situazione di solvibilità. Se l'impresa di assicurazione è tenuta alla verifica della solvibilità dell'impresa controllante ai sensi del titolo V del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, dovrà fornire informazione dell'eventuale risultato negativo di tale verifica. [26]

     2. Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare delle riserve tecniche da coprire alla chiusura dell'esercizio nonché dell'importo delle attività destinate a copertura delle stesse.

     3. Rendiconto finanziario.

     4. Informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del presente decreto.

 

(si omette il modello allegato)

 

ALLEGATO IV [27]

(si omette il modello allegato)

 

ALLEGATO V [28]

(si omette il modello allegato)

 

 

ALLEGATO VI - BILANCIO CONSOLIDATO - NOTA INTEGRATIVA

 

PREMESSA

     La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:

     parte A - criteri generali di redazione e area di consolidamento

     parte B - criteri di valutazione

     parte C - informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico consolidati

     parte D - altre informazioni

     Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni. Le imprese, oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, devono indicare le informazioni richieste da altre disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra informazione necessaria ai fini indicati all'art. 65, comma 2, del decreto.

 

PARTE A - CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E AREA DI CONSOLIDAMENTO

 

     Questa parte contiene l'esposizione dei principi di consolidamento e l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'individuazione delle società controllate incluse nel consolidamento nonché, in particolare, le informazioni stabilite dagli artt. 63 e 64 del presente decreto.

     Deve essere fornito:

     1) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo dell'integrazione globale ai sensi dell'art. 68, con specificazione delle imprese soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 60;

     2) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo dell'integrazione proporzionale ai sensi dell'art. 70.

     Tali elenchi devono indicare per ciascuna impresa:

     a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;

     b) le quote possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

     c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

     Deve inoltre essere specificata la ragione dell'inclusione di una impresa in uno degli elenchi, se già non risulta dalle indicazioni richieste alle suddette lettere b) e c).

     E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione nei suddetti elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

     In questa parte è adeguatamente illustrata la variazione dell'area di consolidamento rispetto al precedente esercizio.

     Sono altresì fornite indicazioni in ordine ai bilanci utilizzati per il consolidamento.

 

PARTE B - CRITERI DI VALUTAZIONE

 

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

     Nella presente sezione:

     a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio;

     b) sono adeguatamente illustrate le rettifiche, riguardanti i criteri di valutazione, operate sui valori iscritti nei bilanci delle imprese incluse nel consolidamento, con indicazione, quando sia significativa, della loro influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

     c) sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 72, commi 1, 2 e 3, del decreto;

     d) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

     e) sono illustrati i criteri ed i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato.

 

Sezione 2 - Rettifiche e accantonamenti fiscali

     Nella presente sezione sono fornite indicazioni circa l'iscrizione nel bilancio consolidato di rettifiche e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ne sono spiegati i motivi e sono altresì fornite le informazioni di cui all'art. 72, comma 5, del decreto.

 

PARTE C - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI

 

     Nell'illustrazione delle voci, è adottato l'ordine di esposizione previsto dalle sezioni sotto indicate.

     Oltre a quanto specificatamente richiesto nelle singole sezioni, questa parte deve contenere, in riferimento alle voci interessate, le seguenti informazioni:

     a) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci;

     b) per i crediti ed i debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili, oltre i 5 anni;

     c) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

     d) se di ammontare significativo, l'indicazione degli importi dello Stato patrimoniale o del Conto economico originati da operazioni con imprese del gruppo, di cui all'art. 5 del presente decreto, non incluse nel consolidamento.

     Le informazioni relative alle deroghe previste dall'art. 65, commi 4 e 5, e dall'art. 68, comma 3, del presente decreto sono contenute nelle sezioni in cui, secondo le presenti disposizioni, vengono illustrate le voci a cui si riferiscono le deroghe medesime.

     Questa parte contiene altresì l'illustrazione delle voci che accolgono l'imputazione delle differenze di cui all'art. 69 del decreto, dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative delle voci stesse rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 

Sezione 1 - Attivi Immateriali (voce B)

     1.1. Indicazione separata delle quote relative ai rami danni e ai rami vita della voce "Provvigioni di acquisizione da ammortizzare" (B.1).

     1.2. Composizione della voce "Avviamento" (B.3), con illustrazione dell'origine delle singole poste.

     1.3. Composizione per tipologia della voce "Altri attivi immateriali" (B.4).

     1.4. Composizione, in base all'origine delle singole poste, della voce "Differenza da consolidamento" (B.5), con l'indicazione dei criteri utilizzati per la relativa determinazione.

 

Sezione 2 - Investimenti (voce C)

     2.1. Terreni e fabbricati (voce C.I)

     Devono essere indicati i beni destinati all'esercizio dell'impresa e quelli ad uso di terzi, con evidenza specifica di quelli concessi in leasing.

     Devono essere adeguatamente evidenziati gli importi originati dall'imputazione delle differenze di consolidamento di cui all'art. 69 del presente decreto.

     2.2. Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate (voce C.II)

     Deve essere fornito:

     a) l'elenco delle partecipazioni, distinguendo tra partecipazioni in società controllate e in società collegate, valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del presente decreto;

     b) l'elenco delle altre partecipazioni.

     Tali elenchi devono indicare per ciascuna impresa:

     a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;

     b) le quote possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

     c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

     Deve essere specificata la ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi se già non risulta dalle indicazioni richieste alle suddette lettere b) e c).

     E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione nei suddetti elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

     Deve essere fornita la composizione delle voci "Obbligazioni" (C.II.2) e "Finanziamenti" (C.II.3) in relazione al tipo di rapporto esistente con l'impresa controparte (controllante, controllata, collegata, consociata, altra) nonch l'indicazione analitica delle posizioni di importo significativo in relazione alle singole controparti.

     2.3. Altri investimenti finanziari (voce C.III)

     Deve essere fornita l'indicazione separata delle obbligazioni convertibili detenute, con illustrazione delle singole posizioni, se significative.

     Deve essere altresì fornita l'indicazione analitica delle posizioni di importo significativo della voce "Finanziamenti" (C.III.4) e la composizione per tipologia degli investimenti allocati alla voce "Investimenti finanziari diversi" (C.III.7), con adeguata illustrazione delle posizioni rilevanti.

 

Sezione 3 - Altre voci dell'attivo (voci D - Dbis - E - F - G)

     3.1 Indicazione separata degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione iscritti alla voce D "Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

     3.2 Dettaglio delle voci "Altri crediti" (E.III) e "Altre attività" (F.IV) se di importo significativo.

     3.3 Composizione per tipologia della voce "Ratei e Risconti" (G)

     Nel caso di attivi con clausole di subordinazione, deve esserne fornita adeguata illustrazione.

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 

Sezione 4 - Patrimonio netto e Passività Subordinate (voci A - B)

     4.1 Deve essere fornito il prospetto riepilogativo delle variazioni delle singole voci del patrimonio netto consolidato intervenute nell'esercizio.

     4.2 Deve essere redatto un prospetto che raccordi, distintamente per i due valori, il patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) e il risultato d'esercizio esposti nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato con il patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) e il risultato d'esercizio riportati dal bilancio consolidato medesimo. Il prospetto deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle rettifiche apportate ai valori del bilancio d'esercizio della controllante e delle società consolidate in sede di redazione del bilancio consolidato. Tale descrizione deve distinguere le rettifiche almeno in base alle seguenti tipologie:

     - trattamento contabile delle differenze di consolidamento ex art. 69

     - variazioni successive del valore di carico e del patrimonio netto delle società incluse

     - differenze su partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto

     - applicazione di differenti principi contabili

     - eliminazione effetti operazioni infragruppo

     - conversione bilanci in valuta

     - effetti fiscali delle rettifiche di consolidamento

     Il raccordo deve condurre ai valori del patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) e del risultato d'esercizio di gruppo, al netto delle quote di pertinenza di terzi, nonché ai corrispondenti valori consolidati (voce A), evidenziando, seppur in maniera sintetica, le quote di pertinenza di terzi.

     Il prospetto deve presentare comparativamente i valori relativi all'esercizio precedente.

     4.3 Composizione della voce "Passività subordinate", con indicazione delle principali modalità contrattuali che disciplinano le singole posizioni.

 

Sezione 5 - Riserve tecniche e altri accantonamenti (voci C-D-E)

     5.1 Indicazione separata delle riserve tecniche relative alla gestione dei fondi pensione iscritte alla voce D "Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

     5.2 Indicazione degli importi iscritti nella voce "Fondi per imposte" (F.2) relativi alla contabilizzazione di imposte ai sensi dell'art. 72, comma 4, del presente decreto.

     5.3 Composizione della voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" (E.3), con indicazione dei criteri utilizzati per la relativa determinazione.

     5.4 Composizione in base alla natura delle poste della voce "Altri accantonamenti” (E.4).

 

Sezione 6 - Debiti e altre voci del passivo (voci F-G-H)

     6.1 Composizione della voce "Prestiti obbligazionari "(G.III), con adeguata illustrazione delle posizioni di ammontare significativo.

     6.2 Dettaglio, se di importo significativo, della voce "Debiti verso banche e istituti finanziari" (G.IV), della voce "Debiti con garanzia reale" (G.V) e della voce "Prestiti diversi e altri debiti finanziari" (G.VI) con adeguata illustrazione delle posizioni di ammontare rilevante.

     6.3 Dettaglio delle voci "Altri debiti" (G.VIII) e "Altre passività" (G.IX), se di importo significativo.

     6.4 Composizione per tipologia della voce "Ratei e risconti" (H).

 

Sezione 7 - Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

     7.1 Composizione in base alla natura delle poste delle voci "Garanzie" (I, II, III), con adeguata illustrazione delle posizioni più rilevanti e indicazione separata di quelle relative a imprese del gruppo, di cui all'art. 5 del decreto, non incluse nel consolidamento e ad altre partecipate.

     7.2 Composizione in base alla natura delle poste della voce "Impegni" (IV), con adeguata illustrazione degli impegni derivanti dall'operatività in strumenti finanziari derivati, specificando, quando di importo significativo, quelli relativi ad imprese del gruppo non incluse nel consolidamento e ad altre partecipate.

     7.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (VI).

 

CONTO ECONOMICO

 

Sezione 8 - Informazioni concernenti i conti tecnici

     8.1 Suddivisione dei premi lordi contabilizzati, relativi rispettivamente al lavoro diretto e al lavoro indiretto, tra i gruppi di rami seguenti:

     Rami vita:

     I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana;

     II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità;

     III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento;

     IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva 79/267 CEE del 5 marzo 1979;

     V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174;

     VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

     Rami danni:

     - Infortuni e malattia (rami 1 e 2);

     - R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10)

     - Assicurazioni autoveicoli, altri rami (ramo 3);

     - Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12);

     - Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9);

     - R.C. generale (ramo 13);

     - Credito e cauzione (rami 14 e 15);

     - Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16);

     - Tutela giudiziaria (ramo 17);

     - Assistenza (ramo 18).

     8.2 Suddivisione dei premi lordi contabilizzati per aree geografiche, in relazione ai singoli Stati.

     8.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti del conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita.

     8.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici e degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione, se di importo significativo.

 

Sezione 9 - Informazioni concernenti il conto non tecnico

     9.1 Composizione dei "Proventi derivanti da altri investimenti" di cui alla voce III.3. b)bb) in base alla natura dell'attivo, seguendo la seguente ripartizione:

     - Quote di fondi comuni di investimento;

     - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;

     - Finanziamenti;

     - Quote in investimenti comuni;

     - Depositi presso enti creditizi;

     - Investimenti finanziari diversi.

     9.2 Composizione per tipologia di investimento delle voci "Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti" (III.3.c) e "Profitti sul realizzo di investimenti" (III.3.d).

     9.3 Indicazione separata degli ammortamenti, degli altri oneri degli investimenti e degli interessi passivi iscritti nella voce "Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi" (III.4.a).

     9.4 Composizione per tipologia di investimento della voce "Rettifiche di valore sugli investimenti" (III.4.b) e della voce "Perdite sul realizzo di investimenti" (III.4.c).

     9.5 Composizione per tipologia della voce "Altri proventi" (III.6), se di ammontare significativo.

     9.6 Suddivisione degli "Interessi su debiti finanziari" (III.7.a) tra quelli relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti, con illustrazione delle posizioni di importo significativo; composizione in base alla natura delle poste della voce "Oneri diversi" (III.7.b), se di ammontare significativo.

     9.7 Composizione della voce "Proventi straordinari" (III.9) e della voce "Oneri straordinari" (III.10), quando il loro ammontare è significativo.

 

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

 

     1. Questa parte della nota integrativa contiene ogni informazione utile ai fini rappresentativi di cui all'art. 65 del presente decreto che non può essere collocata nelle parti precedentemente indicate.

     2. Deve comunque essere fornito:

     a) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 70 del decreto;

     b) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

     c) notizie sulla dimensione e sui contenuti dell'attività delle imprese controllate, anche se escluse dal consolidamento, nei casi in cui gestiscano, attraverso attività fiduciaria, di intermediazione o di gestione di fondi comuni, risorse finanziarie di proprietà di terzi.

     3. Rendiconto finanziario consolidato. - 4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 355, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Nel presente decreto, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano, per effetto dell'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Articolo inserito dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[5] Lettera così modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[6] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con decorrenza dal primo gennaio 2002.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[9] Comma così modificato dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[10] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[11] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[12] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[13] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[14] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[15] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[16] Comma così sostituito dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[17] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.

[18] Comma così modificato dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[19] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[20] Comma così modificato dagli artt. 351 e 352 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[21] Comma così modificato dagli artt. 351 e 352 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[22] Comma così modificato dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[23] Comma così modificato dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[24] Comma così modificato dall'art. 351 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[25] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con decorrenza dal primo gennaio 2002.

[26] Punto così modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239.

[27] Allegato sostituito dall'art. 3 del Provvedimento ISVAP del 5 febbraio 1999.

[28] Allegato sostituito dall'art. 3 del Provvedimento ISVAP del 5 febbraio 1999.