§ 27.4.166 - L. 29 novembre 2007, n. 222.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:29/11/2007
Numero:222


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 27.4.166 - L. 29 novembre 2007, n. 222.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

(G.U. 30 novembre 2007, n. 279 - S.O. n. 249)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159

 

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

 

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP). – 1. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all’articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall’articolo 3, previa comunicazione scritta all’INPDAP della volontà di adesione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l’iscrizione decorre a partire dal sesto ese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

 

All’articolo 4:

al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e le parole: «tali da mettere in pericolo» dalle seguenti: «tale da mettere in pericolo»;

 

al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.»;

 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissari ad acta per le regioni inadempienti».

 

All’articolo 5:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie», nel terzo periodo, le parole: «in data 31 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all’AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera»;

 

al comma 2:

alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «del comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

 

alla lettera b), le parole: «prevista dallo stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dalla stessa lettera a)»;

 

alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «, e successive modificazioni»;

 

alla lettera d), le parole: «dell’impiego» sono sostituite dalle seguenti: «sull’impiego» e dopo le parole: «articolo 18 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

 

al comma 3, lettera a), nel secondo periodo, le parole: «comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a)» e, nel terzo periodo, le parole: «citata lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «citata lettera a)»;

 

al comma 4, secondo periodo, le parole: «e dette misure» sono sostituite dalle seguenti: «; dette misure»;

 

al comma 5, primo periodo, le parole: «del 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2,4 per cento»;

 

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell’AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall’AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007".

5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2007.

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-quinquies. Al comma 8 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell’Agenzia".

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell’AIFA"».

 

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco). – 1. Al comma 297 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L’AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l’AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell’articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

2. L’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell’articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l’AIFA un’entrata certa con carattere di continuità».

 

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Destinazione della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria). – 1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell’economia e delle finanze, è determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d’investimento dell’infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative».

 

All’articolo 7:

al comma 3, dopo le parole: «150 milioni di euro per l’anno 2007,» sono inserite le seguenti: «da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;

 

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano"».

 

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Patto di stabilità interno 2007 per le regioni). – 1. Dopo il comma 658 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l’anno 2007 l’obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell’anno 2008"».

 

All’articolo 8:

al comma 1, le parole: «e i relativi collegamenti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei relativi collegamenti», dopo le parole: «per il miglioramento della sicurezza,» sono inserite le seguenti: «anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,» e le parole: «ed informazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e la relativa informazione al pubblico»;

 

al comma 2, dopo le parole: «dall’emergenza» sono inserite le seguenti: «di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell’autostrada A3»;

 

al comma 3, dopo le parole: «l’aeroporto» sono inserite le seguenti: «di Reggio Calabria» e le parole: «da realizzarsi in ragione dell’urgenza con le procedure di cui all’articolo 57, comma 2, ovvero di cui all’articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;

 

al comma 4, dopo le parole: «dell’emergenza» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

 

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell’urgenza con le procedure di cui all’articolo 57, comma 2, ovvero di cui all’articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

 

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le competenti Commissioni parlamentari»;

 

al comma 7, dopo le parole: «e negli ambiti portuali in essa compresi,» sono inserite le seguenti: «e di misure di prevenzione proposte dall’IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,» e le parole: «nonché la regolazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla regolazione dei servizi».

 

All’articolo 9, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All’articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l’amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione".

2-ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse».

 

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: «riduzione del 7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione del 2 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori»;

 

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro».

 

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva). – 1. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

"2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge"».

 

All’articolo 11, al comma 1, le parole: «, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle» sono sostituite dalle seguenti: «correlati strettamente alle».

 

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE). – 1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

All’articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

 

al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle norme dell’ordinamento comunitario,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti,».

 

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Debiti contributivi). – 1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l’accantonamento di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L’ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l’ammissione al beneficio».

 

All’articolo 15, al comma 1, le parole: «indicati nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 2, 3 e 4».

 

All’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) ‘ambito locale televisivo’ l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato ‘regionale’ o ‘provinciale’ quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione ‘ambito locale televisivo’ riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale";

b) all’articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all’interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29"».

 

All’articolo 18:

al comma 1, all’alinea, le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499 milioni di euro»; nella lettera d), le parole: «225 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni»; nella lettera e), le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF)»;

 

al comma 2, le parole: «410 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «389 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro degli affari esteri»;

 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all’articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

 

All’articolo 19, al comma 1:

nell’alinea, le parole: «Al comma 1 dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo» e le parole da: «introdotto» fino a: «n. 286,» sono soppresse;

nella lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le seguenti: «al comma 1,»;

la lettera b) è soppressa.

 

L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (5 per mille). – 1. Lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

2. A modifica dell’articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell’articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge».

 

Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche). – 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 355, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443";

b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze"».

 

All’articolo 21:

al comma 1, le parole: «l’adattamento funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «all’adattamento funzionale»; le parole: «non occupati, all’acquisto o la locazione di alloggi, nonché all’eventuale costruzione di alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnati, nonché all’acquisto, alla locazione di alloggi e all’eventuale costruzione di alloggi»; le parole: «da destinare prioritariamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni e province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l’intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L’amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile»;

 

al comma 3, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» e, nel terzo periodo, le parole: «pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «secondo parametri che saranno definiti d’intesa con le regioni e le province autonome»;

 

al comma 4, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell’occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell’ex IACP o dei comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale»;

 

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l’obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell’ambito di un sistema integrato gestito dall’amministrazione finanziaria competente. Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Per l’anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate»;

 

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici».

 

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II"). – 1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell’ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di "Contratti di quartiere II" già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2».

 

All’articolo 24:

al comma 1, nel primo periodo, le parole: «pagamenti dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «pagamenti dei debiti»;

al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «nel comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 4».

 

All’articolo 25:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l’anno 2008, dell’importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell’operatività del Fondo di cui all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse»;

 

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Prosecuzione dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile».

 

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo). – 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell’area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull’ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007».

 

All’articolo 26:

al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «e del mare» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2007 è concesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l’attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate»;

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma»;

 

al comma 4, le parole: «"il Ministero dell’ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «", il Ministero dell’ambiente»;

 

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sviluppare l’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

"382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l’elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l’accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all’autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all’emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies".

4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nel comma 1:

1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";

2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "tal quale o";

3) le parole: "di cui all’allegato I.", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all’accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l’ammontare dell’imposta derivante dalla differenza tra l’aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3";

4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ", le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";

5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell’anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo";

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno";

b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per l’anno 2007, nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l’assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l’assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell’ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del programma l’eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni successivi";

d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell’anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell’articolo 22-bis è effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell’Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L’istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l’anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1».

 

Dopo l’articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis. - (Variazioni colturali). – 1. All’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo, le parole: "All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all’aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All’atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L’Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";

f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall’AGEA".

Art. 26-ter. - (Disposizioni in materia di servizi idrici). – 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell’uso delle acque, fino all’emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell’ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all’effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell’equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell’eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».

 

All’articolo 27, al comma 1, capoverso f-bis), le parole: «in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l’anno 2007 di 60 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l’anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

 

Dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella). – 1. Nei limiti dell’importo stanziato dall’articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l’assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva».

 

All’articolo 28:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto»;

 

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire l’attuazione della decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per i giovani, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione all’assunzione, mediante utilizzo dell’apposito fondo previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio del personale dell’Agenzia per i giovani, previo l’effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, all’Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all’assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

 

nella rubrica, le parole: «e disposizioni sul credito per l’impiantistica sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «, disposizioni sul credito per l’impiantistica sportiva e sull’Agenzia nazionale per i giovani».

 

All’articolo 29:

al comma 2, le parole: «dalla data del 20 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007»;

 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l’individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti».

 

All’articolo 30:

al comma 2, nel primo periodo, le parole: «tre dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tre tra i creditori» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La FOM preventivamente all’attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto»;

 

al comma 4, nel primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «piano di soddisfazione» e le parole: «all’allegato A del» dalle seguenti: «alla tabella A allegata al»; nel terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817»;

 

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica»;

 

al comma 5, primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «piano di soddisfazione, predisposto dal commissario,»;

 

al comma 8, le parole: «, per quanto attiene al procedimento,» sono soppresse e le parole: «articoli 125 e 126» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 183 e 184».

 

All’articolo 31:

al comma 1, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni»;

 

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 

«3-bis. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS).

3-ter. Al fine di favorire l’attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l’attuazione del presente comma.

3-quater. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quinquies. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d’oro"»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi ad enti e associazioni».

 

All’articolo 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni»;

 

nella rubrica, le parole: «dei soggetti talassemici danneggiati» sono sostituite dalle seguenti: «di soggetti danneggiati».

 

All’articolo 34:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L’onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009»;

 

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L’onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco»;

 

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

b) all’articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

c) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione".

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004»;

 

nella rubrica, dopo le parole: «alle vittime del dovere a causa di azioni criminose» sono inserite le seguenti: «e alle vittime della criminalità organizzata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo».

 

All’articolo 35:

al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro», nel terzo periodo, le parole: «decreto ministeriale e sentite le province interessate» sono sostituite dalle seguenti: «predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti»;

 

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

All’articolo 36:

al comma 1, dopo le parole: «Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative» sono inserite le seguenti: «, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,»;

 

al comma 2, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

 

al comma 3, le parole: «formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico».

 

All’articolo 38, al comma 1, le parole: «articolo 97 del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al».

 

All’articolo 39:

al comma 1, le parole: «, 102 e 103» sono sostituite dalle seguenti: «e 102» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 104, le parole: "nell’anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2007"»;

 

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia»;

 

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter:

1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento";

b) al comma 11:

1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;

2) l’ultimo periodo è soppresso.

4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento»;

 

al comma 7, dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

 

al comma 8, nella lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, alinea, le parole: «Il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «L’agente della riscossione» e, nella lettera b), dopo le parole:«articolo 48» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

 

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le seguenti: ", se previsto nell’incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è abrogato.

8-ter. Il comma 43 dell’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro".

8-quater. L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – 1. Nelle conservatorie l’orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

2. Nell’ultimo giorno lavorativo del mese l’orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11"».

 

Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (Diritti aeroportuali di imbarco). – 1. Le disposizioni in materia di tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

 

Art. 39-ter. - (Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze). – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, nel punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" è soppressa;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All’onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l’anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede:

a) per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 39-quater. - (Modifiche all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento). – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l’importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro".

Art. 39-quinquies. - (Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d’Italia) – 1. Il comma 28 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato».

 

All’articolo 40:

al comma 1, le parole: «dall’attuale concessione» sono sostituite dalle seguenti: «dall’attuale concessionario»;

 

al comma 3, dopo la parola: «stabilisce» sono inserite le seguenti: «, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell’Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio,»;

 

al comma 5, nel primo periodo, le parole: «ordinamento vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento vigente» e, nel terzo periodo, le parole da: «e può essere» fino alla fine del comma sono soppresse;

 

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I decreti del Ministro dell’economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;

 

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l’esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;

b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) tutela del consumatore;

b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell’articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai princìpi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l’esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;

e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei princìpi di tutela dei minori, dell’ordine pubblico e del gioco responsabile.

6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell’esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

6-sexies. All’articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all’articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l’importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della convenzione per l’affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge».

 

All’articolo 41, al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

 

All’articolo 42:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma»;

 

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l’anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all’articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

 

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole».

 

Dopo l’articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. - (Fabbricati rurali). – 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Art. 42-ter (Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione). - 1. All’articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della violazione di cui al primo comma"».

 

All’articolo 44:

al comma 1, le parole: «Ai soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa dell’introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un’imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi», le parole: «una somma» sono sostituite dalle seguenti: «una detrazione fiscale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti»;

 

al comma 2, nel primo periodo, le parole: «un’ulteriore somma» sono sostituite dalle seguenti: «un’ulteriore detrazione fiscale» e, nel secondo periodo, le parole: «la somma» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione fiscale»;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007»;

 

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-ter. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione"».

 

All’articolo 45, al comma 2, le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 novembre 2000, n. 328».

 

All’articolo 46, al comma 1, primo periodo, le parole da: «giudizio» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «valutazione dell’impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

Dopo l’articolo 46 sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis. - (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas). – 1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

Art. 46-ter. - (Sostegno all’imprenditoria femminile). – 1. Al comma 848 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità".

Art. 46-quater. - (Pesca e vittime del mare). – 1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 46-quinquies. - (Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l’utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest’ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l’utilizzo dell’infrastruttura medesima».

 

All’articolo 47, al comma 1:

nell’alinea, le parole: «8.321 milioni di euro per l’anno 2007, 5,4 milioni di euro per l’anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «8.407 milioni di euro per l’anno 2007, 9,02 milioni di euro per l’anno 2008 e 16,9 milioni d euro a decorrere dall’anno 2009»;

 

nella lettera a), le parole: «quanto a 1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1.320 milioni», dopo la parola: «inclusa» sono inserite le seguenti: «per 1.300 milioni», le parole: «e quanto» sono sostituite dalla seguente: «quanto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

 

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) quanto a euro 5 milioni per l’anno 2007, euro 3,62 milioni per l’anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l’anno 2007 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca e per l’anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468».