§ 39.1.14 - D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:20/03/1967
Numero:223


Sommario
Art. 1.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1.
Art. 2.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2.
Art. 3.  Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2.
Art. 4.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3.
Art. 4 bis. 
Art. 5.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2.
Art. 6.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 5 e 32, comma 1.
Art. 7.  Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1.
Art. 8.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6.
Art. 9.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7
Art. 10.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8.
Art. 11.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11.
Art. 12.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2.
Art. 13.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 14.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9, secondo periodo, 10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 15.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11, 12, 13 e 14.
Art. 16.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13.
Art. 17.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14.
Art. 18.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14.
Art. 19.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15.
Art. 20.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17.
Art. 21.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2.
Art. 22.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, secondo periodo, 2 e 4 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Art. 23.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15.
Art. 24.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma.
Art. 25.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19.
Art. 26.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20.
Art. 27.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21.
Art. 28.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17.
Art. 29.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18.
Art. 30.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19.
Art. 31.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 32.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2.
Art. 32 bis. 
Art. 32 ter. 
Art. 33.  Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21.
Art. 34.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3.
Art. 35.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22.
Art. 36.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23.
Art. 37.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29.
Art. 38.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30.
Art. 39.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1 e 2.
Art. 40.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4.
Art. 41.  Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25.
Art. 42.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5.
Art. 43.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34.
Art. 44.  (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Art. 45.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36.
Art. 46.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 art. 37.
Art. 47.  Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31.
Art. 48.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 26 e 32, comma 6.
Art. 49.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39.
Art. 50.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2.
Art. 51.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26.
Art. 52.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42.
Art. 53.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43.
Art. 54.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7.
Art. 55.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8.
Art. 56.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9.
Art. 57.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10.
Art. 58.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48.
Art. 59.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma.
Art. 60.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50.
Art. 61.  Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29.
Art. 62.  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57.


§ 39.1.14 - D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(G.U. 28 aprile 1967, n. 106).

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

 

 

TESTO UNICO

DELLE LEGGI RECANTI NORME

PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO

E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

 

TITOLO I

DELL'ELETTORATO ATTIVO

 

     Art. 1. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1. [1]

     Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

 

     Art. 2. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2. [2]

     1. Non sono elettori:

     a) [coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento] [3];

     b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

     c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

     d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

     e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

     2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

 

     Art. 3. Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2. [4]

 

TITOLO II

DELLE LISTE ELETTORALI

 

     Art. 4. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3.

     Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) [5].

     Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 [6].

 

     Art. 4 bis. [7]

     1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

     2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

     3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

 

     Art. 5. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2.

     Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

     a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

     b) il luogo e la data di nascita;

     c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita:

     d) [il titolo di studio] [8];

     e) [la professione o il mestiere] [9];

     f) l'abitazione.

     Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario [10].

 

     Art. 6. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 5 e 32, comma 1.

     Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

     Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

     I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

     Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.

     Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

     La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

     Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

     Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

 

          Art. 7. Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1.

     L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con l'iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 [11].

     Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno [12].

 

     Art. 8. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6.

     Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'art. 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

     a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1°  luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4;

     b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'art. 4. [13]

     In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici [14].

 

     Art. 9. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7

     Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.

     Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

     Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.

 

     Art. 10. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8. [15]

     1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo.

 

     Art. 11. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11. [16]

     1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

     2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

     3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

     4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

     5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune [17].

     6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

 

     Art. 12. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2.

     Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. [18]

     La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. [19]

 

     Art. 13. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6.

     Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età [20].

     Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

     L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

     Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

 

     Art. 14. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9, secondo periodo, 10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e 10.

     La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato [21].

     Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente [22].

     I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

 

     Art. 15. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11, 12, 13 e 14.

     I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

     Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

     Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

     Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

 

     Art. 16. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13.

     Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

     Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

     Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

     Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità [23].

     Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

 

          Art. 17. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14.

     Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti [24].

 

     Art. 18. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14.

     Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo art. 20.

     Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario [25].

     Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

 

     Art. 19. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15.

     La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

     A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

     La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

 

          Art. 20. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17.

     Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale [26].

     I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale circondariale [27].

     Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

     La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale circondariale, che ne rilascia ricevuta [28].

     Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione circondariale competente [29].

 

     Art. 21. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2.

     In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale [30].

     La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

 

     Art. 22. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, secondo periodo, 2 e 4 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

     I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni [31].

     I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio [32].

     Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

     Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

     A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

     Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

     I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti [33].

     Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

     I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti [34].

 

     Art. 23. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15.

     I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti [35].

     La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

     Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza [36].

     Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente [37].

 

     Art. 24. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma. [38]

     A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

     L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

 

          Art. 25. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19.

     Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 [39].

     Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale [40].

     Il presidente della Commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività [41].

     Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.

 

          Art. 26. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20.

     Qualora la circoscrizione di un circondario giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia [42].

     Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale circondariale in difformità della circoscrizione giudiziaria [43].

 

          Art. 27. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21.

     La Commissione elettorale circondariale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari [44].

     Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario del Comune capoluogo del circondario giudiziario od altro funzionario di ruolo del Comune designato dal sindaco esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del Comune, designati dal sindaco [45].

     Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco [46].

     Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

     Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

 

     Art. 28. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17.

     Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale:

     1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di tutti i documenti relativi;

     2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

     3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale. [47]

     L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

     Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione [48].

     Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale circondariale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 53 [49].

 

     Art. 29. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18.

     La Commissione elettorale circondariale:

     1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

     2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

     3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. [50]

     La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

     La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

     I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32 [51].

 

     Art. 30. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19.

     Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione [52].

     Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati [53].

     Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato l'Ufficiale elettorale, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario [54].

     Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta [55].

     Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da pubblico avviso.

     Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali [56].

 

     Art. 31. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3, 4, 5 e 6.

     Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali [57].

     Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale [58].

     Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune [59].

     Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione [60].

 

     Art. 32. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2.

     Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

     1) della morte;

     2) della perdita della cittadinanza italiana.

     Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

     3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso [61];

     4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione a anagrafica;

     5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18°  anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune [62].

     Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti: le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale [63].

     La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune [64].

     Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1) [65].

     Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni [66].

     Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici [67].

     Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito [68].

     La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente [69].

     Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

 

     Art. 32 bis. [70]

     Decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta [71].

     Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'art. 36.

     Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

     Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

 

     Art. 32 ter. [72]

     1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

     2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

     3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

 

          Art. 33. Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21.

     Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età [73].

     Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso [74].

     Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

     Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale [75].

 

TITOLO III

DELLA RIPARTIZIONE

DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI

E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

 

     Art. 34. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3.

     Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

     La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500 [76].

     Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50 [77].

     Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni [78].

 

     Art. 35. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22.

     Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

 

     Art. 36. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23.

     Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

     Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'art. 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio [79].

     Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica [80].

 

          Art. 37. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29.

     Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale [81].

 

          Art. 38. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30.

     Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

     Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

     Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta [82].

     Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione circondariale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni [83].

 

     Art. 39. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1 e 2.

     Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'art. 18, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale circondariale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta [84].

     Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.

     Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

     Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale circondariale la deliberazione di cui all'art. 35 con i documenti e di eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti [85].

     Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale circondariale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28 [86].

 

     Art. 40. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4.

     Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29 e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate [87].

     Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

     I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale circondariale [88].

     Le decisioni della Commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni [89].

     Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

     La Commissione circondariale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni [90].

 

          Art. 41. Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25.

     Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

     La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'art. 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

 

TITOLO IV

DEI RICORSI GIUDIZIARI

 

     Art. 42. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5.

     Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria [91].

     Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma.

     Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 [92].

 

          Art. 43. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34. [93]

     [Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

     Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.]

 

          Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) [94]

     Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa.

 

          Art. 45. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36. [95]

     [Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltrechè al Presidente della Commissione elettorale circondariale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati [96].

     La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.

     Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

     Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

     Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.]

 

          Art. 46. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 art. 37. [97]

     [I ricorsi giudiziari non anno effetto sospensivo dei provvedimenti o della decisioni contro i quali sono proposti.]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 47. Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31.

     Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

 

     Art. 48. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 26 e 32, comma 6.

     Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.

     Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale circondariale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le riunisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune [98].

     La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.

     Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.

     Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle operazioni relative lo consenta.

     Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

 

          Art. 49. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39.

     A richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste [99].

 

     Art. 50. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2.

     Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

 

     Art. 51. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26.

     Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

     La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa [100].

     Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

     Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

     Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso [101].

 

          Art. 52. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42. [102]

     1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico.

 

          Art. 53. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43.

     In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

     Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

     Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

 

     Art. 54. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7.

     Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila [103].

     Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila [104].

     Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [105].

 

     Art. 55. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8.

     Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila [106].

     Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila [107].

     Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [108].

 

     Art. 56. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9.

     Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

     Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

 

     Art. 57. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10.

     Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

     Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o circondariale [109].

 

          Art. 58. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48.

     Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000 [110].

     La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

 

     Art. 59. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma.

     Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

 

          Art. 60. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50.

     Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

     Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

     Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

     Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensorie condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 61. Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29.

     Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali circondariali in carica al momento della entrata in vigore della legge 22 gennaio 1966, n, 1, restano in funzione, purché siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21 [111].

 

          Art. 62. Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57.

     Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del circondario giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto [112].

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 8 marzo 1975, n. 39.

[2] Articolo modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[3] Lettera abrogata dall'art. 152 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[7] Articolo inserito dall’art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, e così sostituito dall'art. 10 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[8] Lettera abrogata dall'art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'art. 177, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[9] Lettera abrogata dall'art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'art. 177, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[10] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[11] Comma sostituito dall'art. 15 della L. 8 marzo 1975, n. 39 e ora così modificato dall'art. 3 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 1970, n. 47 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 2, dell'art. 11, quinto comma, e dell'art. 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

[13] Comma sostituito dall'art. 16 della L. 8 marzo 1975, n. 39 e ora così modificato dall'art. 4 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 17 della L. 8 marzo 1975 n. 39, e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1979 n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 1970, n. 47 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 2, dell'art. 11, quinto comma, e dell'art. 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

[18] Comma già modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[19] Comma già sostituito dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così modificato dall'art. 3 quinquies del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

[20] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[21] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[22] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[24] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[25] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[27] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[28] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[29] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[30] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e ora così modificato dall'art. 238 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[31] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[32] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[33] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[34] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[35] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[36] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[37] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[38] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e ora così sostituito dall'art. 10 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[39] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e ora così modificato dall'art. 238 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[40] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e ora così modificato dall'art. 238 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[41] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[42] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[43] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[44] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[46] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[48] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[49] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[50] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[51] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[52] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[53] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[54] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[55] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[56] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[57] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 1970, n. 47 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 2, dell'art. 11, quinto comma, e dell'art. 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

[58] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[59] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[60] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[61] Numero sostituito dall'art. 9 della L. 16 gennaio 1992, n. 15 e così modificato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[62] Numero aggiunto dall’art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 40.

[63] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[64] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[65] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 40.

[66] Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall’art. 7 quinquies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[67] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 40 e così modificato dall’art. 7 quinquies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[68] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 40 e così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[69] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[70] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 40.

[71] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[72] Articolo inserito dall'art. 10 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[73] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 8 marzo 1975, n. 39.

[74] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[75] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[76] Comma così sostituito dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[77] Comma così sostituito dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[78] Comma aggiunto dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[79] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[80] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[81] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[82] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[83] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[84] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[85] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[86] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[87] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[88] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[89] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[90] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[91] Comma modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244 e così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[92] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[93] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[94] Articolo così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[95] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[96] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[97] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[98] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[99] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[100] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[101] Comma così sostituito dall'art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004. L'art. 177, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[102] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[103] Comma così modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[104] Comma così modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[105] Comma aggiunto dall'art. 86 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[106] Comma così modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[107] Comma così sostituito dall'art. 86 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[108] Comma aggiunto dall'art. 86 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[109] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[110] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[111] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[112] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 giugno 1989, n. 244.